Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9935 del 26/04/2010

Cassazione civile sez. I, 26/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 26/04/2010), n.9935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 30969-2006 proposto da:

ANCORA EDIL SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso

l’avvocato PANARITI PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ROLI FRANCESCO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.G., FAR SRL, CCIAA FORLI’;

– intimate –

avverso la sentenza n. 808/2006 del TRIBUNALE di FORLI’, depositata

il 09/10/2006; udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 11/03/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. Nappi: in quanto le

questioni preliminari di merito proposte dall’attrice, attraggono

comunque anche la questione relativa alla validità del protesto.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che sul ricorso proposto dalla Ancora Edil srl il consigliere relatore dr. Aniello Nappi, designato dal presidente della 1^ sez. civ., ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la relazione che segue.

Premesse in fatto:

La Ancora Edil s.r.l., dopo avere ottenuto in via cautelare la sospensione della pubblicazione del protesto di una sua cambiale per L. ventidue milioni emessa il 3 novembre 1990 in favore della FAR s.r.l., convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Forlì la società creditrice e la sua amministratrice, A.G., e la Camera di commercio di Forlì, proponendo le seguenti domande:

a) accertamento dell’alterazione dell’anno di emissione del titolo, con la sostituzione del 1999 al 1990;

b) dichiarazione di decadenza del creditore dal termine triennale per il riempimento della cambiale nelle parti lasciate in bianco;

c) dichiarazione di prescrizione delle azioni sia cambiaria sia causale;

d) dichiarazione di invalidità, inefficacia e illegittimità del protesto della cambiale. Il tribunale, ritenuto che tutte le domande della Ancora Edil s.r.l. fossero in realtà funzionali alla sola conferma del provvedimento di sospensione cautelare del protesto, ha rilevato che la FAR s.r.l. aveva riproposto l’eccezione di incompetenza già ritualmente formulata nella fase cautelare e ha perciò dichiarato la propria incompetenza per materia in favore del Giudice di pace, cui la L. n. 77 del 1955, art. 4 così come modificato dalla L. n. 235 del 2000, attribuisce la competenza a conoscere delle domande comunque intese all’accertamento dell’illegittimità del protesto. Contro questa sentenza ha proposto regolamento di competenza la Ancora Edil s.r.l. sulla base di quattro motivi, mentre non hanno spiegato difese gli intimati. Osservazioni in diritto Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 38 c.p.c. e dell’art. 1362 c.c., vizi di motivazione della decisione impugnata.

Lamenta che il tribunale abbia erroneamente ritenuto tempestiva e rituale l’eccezione di incompetenza, senza tenere in alcun conto le effettive conclusioni dei convenuti, e abbia rilevato perciò d’ufficio la propria incompetenza, oltre il limite della prima udienza di trattazione.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 101, 112 e 189 c.p.c., art. 1362 c.c. vizi di motivazione della decisione impugnata.

Lamenta che in violazione dei principi del contraddittorio e della domanda, il tribunale abbia accolto un’eccezione di incompetenza in realtà mai proposta dai convenuti, omettendo di esaminarne le conclusioni effettivamente proposte.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione della L. n. 235 del 2000, art. 4 dell’art. 12 preleggi e dell’art. 1362 c.c., vizi di motivazione della decisione impugnata. Sostiene che erroneamente sia stata estesa la competenza del giudice di pace anche alla domanda di sospensione della pubblicazione del protesto.

Con il quarto motivo la ricorrente deduce infine violazione degli artt. 7, 9, 10, 38 e 112 c.p.c., art. 1362 c.c., vizi di motivazione della decisione impugnata.

Sostiene che il tribunale abbia erroneamente considerate come meramente incidentali le domande attinenti al merito della pretesa cambiaria e causale rappresentata dal titolo protestato.

E’ manifestamente fondato e assorbente il quarto motivo del ricorso.

Come risulta dalla stessa narrativa della decisione impugnata, infatti, la Ancora Edil s.r.l., dopo avere ottenuto la sospensione cautelare della pubblicazione del protesto, agì per l’accertamento dell’inesistenza di qualsiasi pretesa azionabile sulla base del titolo che assumeva alterato nella data di emissione. Sicchè è palesemente errato l’assunto del tribunale che considerò quelle domande, in realtà attinenti al merito della controversia, come meramente strumentali alla sola conferma del provvedimento cautelare.

La competenza appartiene invece al tribunale, a norma dell’art. 40, comma 6 in relazione all’art. 34 c.p.c., in quanto le questioni preliminari di merito proposte dall’attrice attraggono comunque anche la questione relativa alla validità del protesto.

Il Consigliere relatore.

Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra per cui il ricorso va accolto dovendosi dichiarare la competenza del tribunale di Forlì di cui va cassata la sentenza 808/06.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso,dichiara la competenza del Tribunale di Forlì e cassa la sentenza n. 808/06 di detto tribunale.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2010

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