Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9935 del 19/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/04/2017, (ud. 19/01/2017, dep.19/04/2017),  n. 9935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29771-2015 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. P. DA

PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CONTALDI, che

la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

MARIO FOGLIOTTI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 841/24/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO, emessa il 29/06/2015 e depositata il

15/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. SOLAINI

LUCA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La ricorrente ha versato l’Irap per i periodi di imposta dal 2001 al 2003.

In data 11.4.2012, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 21.5.2001, ritenendo di aver pagato indebitamente, non sussistendo i presupposti dell’autonoma organizzazione, la contribuente ha fatto istanza di rimborso.

L’Agenzia delle Entrate ha negato la restituzione dei versamenti Irap eccependo la decadenza dal diritto al rimborso, diniego che la contribuente ha impugnato con esito negativo presso i giudici di merito.

La CTR ha confermato la fondatezza della eccezione fatta dall’Agenzia delle Entrate ritenendo che il rimborso andava chiesto nel termine di 48 mesi dal versamento della rata che si ritiene indebitamente versata.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la contribuente, con un unico motivo, cui resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Il motivo è infondato.

La ricorrente assume violazione delle norme sulla decadenza e prescrizione (art. 2946 c.c.) ed erronea applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38.

Ritiene che l’art. 38 suddetto sì applica solo nei casi di indebito pagamento (di imposta) dovuto a mero errore materiale, e non già ai casi dì imposta versata giustamente al momento del pagamento, ma diventata indebita successivamente, a ragione dell’intervenuta decisione della Corte Costituzionale. Caso che invece seguirebbe la regola della prescrizione ordinaria decennale.

L’assunto è però smentito dalla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di IRAP, l’istanza di rimborso dell’imposta, ritenuta illegittimamente versata, va presentata dal contribuente entro il termine di decadenza, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, in quanto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 25, istitutivo del tributo, stabilisce che, fino a quando non abbiano effetto eventuali leggi regionali, “per le attività di controllo e rettifica delle dichiarazioni, per l’accertamento e per la riscossione dell’imposta regionale, nonchè per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia d’imposte sui redditi”; inoltre l’art. 30, nel disciplinare a riscossione dell’imposta dovuta, prevede che quest’ultima “è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi” (comma 2) e che “la riscossione coattiva avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte sui redditi” (comma 6) (Cass. n. 23882 del 2010; Cass. n. 1576 del 2014).

Nè può darsi rilievo alla sopravvenuta decisione della Corte costituzionale, la quale peraltro è del 2001 e dunque anche essa precedente di oltre 48 mesi l’istanza di rimborso, in quanto, secondo l’orientamento formatosi relativamente al contrasto con il diritto comunitario, il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, e decorrente dalla “data del versamento” o da quella in cui “la ritenuta è stata operata”, opera anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia – come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale – incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche (Cass. sez. U. n. 136767 del 2014; Cass. n. 25268 del 2014).

Sebbene tale orientamento abbia riguardo alla caducazione di una norma per contrasto con il diritto europeo, il principio vale anche nel caso di caducazione dovuta a contrasto con la Costituzione, per l’analogia dì ratio.

Invero, nè la natura del tributo, nè il fatto che il diritto al rimborso discenda da una decisione della Corte costituzionale sono circostanze idonee ad escludere l’applicazione del termine decadenziale (ex art. 38 cit.) ed a far luogo, in sua vece, al termine ordinario di prescrizione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, mentre nulla è dovuto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

Rigetta il ricorso.

Condanna la parte contribuente a pagare all’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore in carica, le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo di Euro 1.400,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

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