Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9935 del 08/05/2014


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Civile Sent. Sez. U Num. 9935 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO

Data pubblicazione: 08/05/2014

SENTENZA

sul ricorso 3671-2008 proposto da:
IN.C.E.B. SUD S. LUIGI S.R.L. 01321061218, in persona
2013

del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente

576

domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
PENTANGELO RAFFAELE, per delega a margine del ricorso;
– ricorrente –

t

contro

ROSANOVA LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
SEGESTA 22, presso lo studio dell’avvocato CIRO
D’ANIELLO,

rappresentato

e

difeso

dall’avvocato

D’ANIELLO RAFFAELE, per delega a margine del

controricorrente

avverso la sentenza n. 3770/2006 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 07/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/11/2013 dal Consigliere Dott. GIACOMO
TRAVAGLINO;
uditi gli avvocati Andrea MARICONDA per delega
dell’avvocato Raffaele Pentangelo, Raffaele D’ANIELLO;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
PASQUALE PAOLO MARIA CICCOLO, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

controricorso;

FATTO E DIRITTO
1. Sono rimessi a queste sezioni unite, dalla seconda sezione della Corte, gli atti
del ricorso con il quale viene impugnata, (anche) per motivi di giurisdizione,

2006, avente ad oggetto una domanda di adempimento proposta da Luigi
Rosanova nei confronti della società Inceb, alla quale l’attore aveva contestato
che, dopo essersi resa acquirente di un appezzamento di terreno con obbligo di
frazionamento a sua cura ed a sue spese, la convenuta si era in un primo tempo
resa inadempiente, per poi procedere all’incombente realizzando, peraltro,
nelle more, un manufatto abusivo. D qui, il mutamento di domanda del
Rosanova, che instava dinanzi al tribunale adito per la declaratoria di nullità
della scrittura privata ex art. 40 della legge 47/85.
2. La pronuncia di rigetto di tale domanda da parte del giudice di primo grado che, dichiarata la validità della scrittura privata, ne aveva ordinata la
trascrizione unitamente alla sentenza – venne vittoriosamente impugnata dal
Rosanova, il quale ottenne, dalla adita Corte di appello, l’invocata declaratoria
di nullità dell’atto traslativo, previa delibazione incidenter tantum, e in limine
litis, del presumibile esito negativo della domanda di condono proposta dalla
società acquirente in pendenza, dinanzi al Consiglio di Stato,
dell’impugnazione del relativo diniego pronunciato dal Tar.

una sentenza della Corte di appello di Napoli, depositata nel dicembre del

3. La sentenza della corte territoriale è stata impugnata dalla Iceb con ricorso per
cassazione sorretto da tre motivi di gravame e illustrato da memoria.
4. Resiste Luigi Rosanova con controricorso, anch’esso illustrato da memoria.
5. Il ricorso è infondato.

degli artt. 183 e 184 c.p.c. nella formulazione post novella del 1950, e
conseguente preclusione all ‘esercizio della giurisdizione; violazione degli artt. 99
e/o 100 c.p.c. Conseguente error in procedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c.
Nullità della sentenza.
5.1.111 motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto che segue:
Va cassata senza rinvio, o in subordine con rinvio, ai sensi dell’art. 360 comma 1
nn. 1,3 e 4 c.p.c., la sentenza n. 3770/2006 della Corte di appello di Napoli, stante
la nullità, per violazione degli artt. 183 e 184 c.p.c. nella formulazione assunta a
seguito della novella del 1950 e conseguente preclusione all’esercizio della
giurisdizione per violazione degli artt. 99 e/o 100 c.p.c. e/o per error in
procedendo per statuizione ultra ed extra petita in violazione dell’art. 112 c.p.c.?
A tale quesito segue, in immediata continuità grafica, la richiesta di declaratoria di
validità della compravendita stipulata tra le parti.
5.1.2 E motivo è inammissibile per patente inammissibilità del quesito di diritto
che lo conclude.
5.1.3 Questo giudice di legittimità ha già avuto più volte modo di affermare che il
quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in

5.1 Con il primo motivo, si denuncia, ex art. 360 nn. 1, 3 e 4 c.p.c., violazione

termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica unitaria della questione, onde
consentire alla corte di cassazione l’enunciazione di una regula iuris suscettibile
di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla
sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso tanto se

di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia
(Cass. 25-3-2009, n. 7197), quanto che sia destinato a risolversi (Cass. 19-2-2009,
n. 4044) nella generica richiesta (quale quelle di specie) rivolta al giudice di
legittimità di stabilire se sia stata o meno violata una certa norma – e tanto è a dirsi
anche nel caso in cui il ricorrente intenda dolersi dell’omessa applicazione di tale
norma da parte del giudice di merito. Le stesse sezioni unite di questa corte hanno
chiaramente specificato (Cass. ss. uu. 2-12-2008, n. 28536) che deve ritenersi
inammissibile per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. il ricorso per
cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi sia accompagnata dalla
formulazione di un quesito di diritto che si risolve in una tautologia o in un
interrogativo circolare, che già presupponga la risposta (ovvero la cui risposta non
consenta di risolvere il caso sub iudice).
La corretta formulazione del quesito esige, in definitiva (Cass. 19892/09), che il
ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno
schema normativo tipico, infine formuli, in forma non soltanto apparentemente

interrogativa (ma in realtà implicitamente assertiva), il principio giuridico di cui
chiede l’affermazione; onde, va ribadito (Cass. 19892/2007) l’inammissibilità del

sorretto da un quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea a chiarire l’errore

motivo di ricorso il cui quesito si risolva (come nella specie) in una generica
istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo.
5.1.4 Nella specie, i requisiti suesposti risultano del tutto carenti, essendosi
limitato parte ricorrente a lamentare, su di un piano del tutto astratto, una

360 c.p.c., essendo indicate, cumulativamente e non alternativamente e senza
ulteriore specificazione, quelle, tra loro incompatibili, di cui ai nn. 1, 3 e 4) ed una
preclusione all’esercizio della giurisdizione, senza rapportarla in alcun modo alla
fattispecie concreta occorsa – mentre la seconda parte del quesito, del tutto
eterogenea rispetto alla prima (come dimostrato dall’uso delle lettere minuscole, a
fronte di quelle, maiuscole, utilizzate per quello che lo stesso ricorrente mostra di
ritenere, propriamente, “quesito di diritto”), si limita ad invocare una declaratoria
di merito (la validità ed efficacia della compravendita) che presuppone risolta la
questione di diritto inammissibilmente sollevata in premessa.
Volendo, per altro verso, ritenere anche la seconda parte dell’assunto “quesito di
diritto, va rammentato come, sul tema del cd. “quesito multiplo”, questa Corte
abbia avuto più volte modo di evidenziare come sia da ritenersi inammissibile il
quesito formulato in termini tali da richiedere una previa attività interpretativa
della Corte, come accade nell’ipotesi in cui sia proposto un quesito multiplo, la
cui formulazione imponga alla Corte di sostituirsi al ricorrente mediante una
preventiva opera di semplificazione, per poi procedere alle singole risposte che
potrebbero essere tra loro diversificate (Cass. 29 gennaio 2008, n. 1906; 2

violazione di legge (senza peraltro specificare in relazione a quale ipotesi dell’art.

febbraio 2008, n. 5471; 23 giugno 2008, n. 17064). Ebbene, i quesiti formulati
dalla difesa ricorrente appartengono, incontrovertibilmente, a tale species facti (in
senso ulteriormente specificativo, Cass. 14 giugno 2011, n. 12950, stabilisce che
va qualificato come quesito multiplo quello che sia formulato in modo tale da

che le relative risposte risultino tra loro differenziate), onde l’impossibilità, per il
collegio, di applicare quella diversa (e condivisa) giurisprudenza (Cass. 31 agosto
2011, n. 17886) secondo la quale, specularmente, il motivo di ricorso deve
ritenersi ammissibile volta che il ricorrente, pur avendo formulato distinti e
plurimi quesiti di diritto corrispondenti alle diverse articolazioni di cui si
compone la censura mossa alla sentenza di merito, abbia pur tuttavia denunciato
la violazione di diverse norme di legge con riferimento ad un’unica,
eventualmente fondamentale questione di diritto oggetto della richiesta decisione.
5.2 Con il secondo motivo, si denuncia, ai sensi dell’art. 360 comma 1 nn. 1, 3 e 4
c.p.c., violazione degli artt. 1 e 37 c.p.c. stante il manifesto difetto di giurisdizione
e per violazione dell’art. 40 della legge 47/1985. Omessa motivazione in ordine
alla presunta prova della condonabilità dell’immobile ed insufficienti e
contraddittorie motivazioni in ordine alla presunta inalienabilità. Nullità della
sentenza.
5.2.1 Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto che segue:
Va cassata senza rinvio, o in subordine con rinvio, la sentenza della Corte di
appello di Napoli, stante la nullità, per violazione degli artt 1 e 37 c.p.c., stante il

f

rendere necessaria una molteplicità di risposte da parte della Corte, e tale altresì

manifesto difetto di giurisdizione e per violazione dell’art. 40 L. 47/85, nonché
per omessa motivazione in ordine alla presunta prova della condonabilità
dell’immobile ed insufficienti e contraddittorie motivazioni in ordine alla presunta
inalienabilità? (segue la medesima enunciazione contenuta nel quesito afferente al

5.2.2 Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.
5.2.3 Infondato, quanto al lamentato difetto di giurisdizione, non avendo la Corte
di appello pronunciato alcun annullamento di un atto amministrativo, ed essendosi
limitata, incidenter tantum, ad una valutazione prognostica (per quanto errata: ma
tale errore non esula dai confini del merito della controversia, ed appare del tutto
inidoneo a fondare una questione di giurisdizione) della futura pronuncia del G.A.
in punto di ritenuto esito negativo dell’impugnativa del diniego del condono.
Trattandosi, a tutto concedere, di uno “sconfinamento” di natura meramente
valutativo-incidentale, non appare in alcun modo invocabile né predicabile la
preclusione di cui all’art. 37 c.p.c..
5.2.4 Inammissibile, quanto al lamentato difetto motivazionale, atteso che il
quesito “di fatto” sottoposto all’esame della Corte non appare immune dai
medesimi vizi di irredimibile astrattezza già rilevati e censurati nel corso
dell’esame della prima doglianza che precede.
6. Al rigetto dei motivi che precedono consegue, ipso facto, l’assorbimento di
quello concernente le spese di lite del precedente grado.

primo motivo, in ordine alla validità della compravendita).

7. La disciplina delle spese – che possono per motivi di equità essere in questa
sede compensate – segue come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, li 12.11.2013

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