Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9934 del 19/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/04/2017, (ud. 19/01/2017, dep.19/04/2017),  n. 9934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28486-2015 proposto da:

INTER. MET S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA

38, presso lo studio dell’Avvocato PAOLO PANARITI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSSI ANTONIO giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1772/15/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, emessa il 16/03/2015 e depositata il

28/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. SOLAINI

LUCA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La società ricorrente ha portato in deduzione costi di sponsorizzazione documentati da fatture emesse dalla società Media Stars srl.

Secondo le indagini del Fisco le fatture sarebbero state fittizie, emesse senza che vi fosse a fronte una effettiva prestazione.

La società ha proposto ricorso avverso l’atto di recupero dell’Agenzia delle Entrate, ottenendo una decisione favorevole in primo grado, poi riformata in appello per la ragione che quanto addotto a prova dell’effettività della prestazione, non era in realtà sufficiente a dimostrare l’inerenza del costo, ossia il fatto di averlo veramente sostenuto per l’esercizio dell’impresa.

La società propone ricorso per cassazione con un solo motivo, illustrato da memoria, con cui lamenta violazione delle regole sulla ripartizione dell’onere della prova.

L’Agenzia si è costituita ed ha controdedotto.

Il ricorso è infondato.

La ratio della decisione impugnata è duplice. Da un lato i giudici di merito ritengono onere del contribuente dimostrare l’inerenza del costo e la sua effettività, ossia il fatto che la spesa effettuata sia relativa all’esercizio dell’impresa, e che sia stata veramente sostenuta, per altro verso ritengono che la prova di tali circostanze non è stata, di fatto, sufficientemente fornita dal contribuente.

Quest’ultimo contesta in realtà entrambe le rationes.

La CTR ha ritenuto l’inesistenza oggettiva dell’operazione contestata e non è l’ufficio che deve dimostrare la sua effettività o la sua non inerenza, ma è onere del contribuente provare il fatto costitutivo della deduzione, quindi, la sua esistenza, inerenza e se richiesto la coerenza economica (Cass. nn. 21184/14, 2935/15). Inoltre, il ricorrente rubrica sotto il vizio di una violazione di legge, una censura attinente al merito della controversia.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Rigetta il ricorso.

Condanna la società intimata a pagare all’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore in carica, le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo di Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso il Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

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