Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9934 del 15/05/2015


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Civile Sent. Sez. U Num. 9934 Anno 2015
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: DI AMATO SERGIO

Data pubblicazione: 15/05/2015

SENTENZA

sul ricorso 20418-2011 proposto da:
EDIL PAPER GROUP S.R.L., in persona del legale
2015

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata

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in ROMA, VIA NIZZA 45, presso lo studio dell’avvocato
CARLO BORROMEO, che la rappresenta e difende, per
delega a margine del ricorso;
– ricorrente –

CARTIERA DI CADIDAVID S.R.L. IN LIQUIDAZIONE IN
CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del liquidatore protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FLAMINIA 135, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

avvocati GIORGIO BARBIERI, ILARIA LENZINI, per delega a
margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè contro

BERGOMI MAURIZIO, FALLIMENTO 216/2011 I.C.C. INDUSTRIA
CARTARIA CADIDAVID S.R.L.;
– intimati –

avverso il decreto nel procedimento iscritto al n.
58/2011 v.g. (riunito al 239/2011 v.g.) della CORTE
D’APPELLO di BOLOGNA, depositato il 14/0712011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/02/2015 dal Consigliere Dott. SERGIO DI
AMATO;
udito l’Avvocato Carlo BORROMEO;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
UMBERTO APICE, che ha concluso per il rigetto del
ricorso principale, assorbito il primo motivo del
ricorso incidentale ed accolto e/o assorbito il secondo
motivo del ricorso incidentale.

BERRUTI, che la rappresenta e difende unitamente agli

P
3.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 30 novembre 2010 il Tribunale di Reggio Emilia, su
istanza del commissario giudiziale, dichiarava risolto ai sensi dell’art. 186 I.
fali. (nella formulazione anteriore al d.lgs. n. 169/2007) il concordato
preventivo della Cartiera di Cadidavid s.r.l. in liquidazione (d’ora in poi solo
Cartiera), ma non dichiarava, contestualmente, il fallimento della
menzionata società.

creditrice I.C.C. Industria Cartaria Cadidavid s.r.l. (d’ora in poi solo ICC) sul
presupposto che il Tribunale avrebbe dovuto necessariamente dichiarare, in
sede di risoluzione del concordato preventivo, anche

il fallimento della

società debitrice. Il giudizio di reclamo, nel quale si costituiva la società
debitrice, veniva interrotto a causa della dichiarazione di fallimento della
società reclamante e riassunto a cura della Edil Paper Group s.r.l. (d’ora in
poi solo Edil Paper), cessionaria del credito vantato dalla reclamante. Nei
giudizio interveniva altresì il curatore della fallita ICC.
Respinte le eccezioni pregiudiziali e preliminari proposte dalle parti, la
Corte d’appello, con decreto del 14 luglio 2011, rigettava il reclamo
rilevando che, a seguito della modifica dell’art. 6 1. fall., ad opera del d.lgs.
n. 5/2006, non poteva più procedersi alla declaratoria d’ufficio del
fallimento, dovendo ritenersi tacitamente abrogata la previsione di cui al
vecchio testo dell’art. 186 I. fall.
Nelle more, con decreto del 18 marzo 2011, il Tribunale di Reggio Emilia
ammetteva la Cartiera ad una nuova procedura di concordato preventivo.
Avverso il decreto della Corte d’appello di Bologna la Edil Paper
proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Resisteva con
controricorso la Cartiera, la quale deduceva l’inammissibilità del ricorso, a
seguito della nuova ammissione della Cartiera alla procedura di concordato
preventivo, e proponeva ricorso incidentale affidato a due motivi.
Con ordinanza interlocutoria n. 9476 del 30 aprile 2014, la prima
sezione civile di questa Corte ha rimesso gli atti al Primo Presidente,
esponendo di condividere l’assunto della resistente secondo cui l’ammissione
ad una nuova procedura di concordato preventivo precludeva la
dichiarazione di fallimento ed evidenziando che tale assunto poteva porsi in

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Il decreto veniva reclamato innanzi alla Corte d’appello di Bologna dalla

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contrasto con quanto affermato dalle sezioni unite della Corte con la
sentenza 23 gennaio 2013, n. 1521.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo proposto la ricorrente principale Edil Paper deduce la
violazione dell’art. 186 I. fall., nel testo anteriore al d. lgs. n. 169/2007,
nonché degli artt. 12 e 15 delle preleggi, lamentando che erroneamente la

dagli artt. 162, 163 e 179 I. fall. con quella imposta dal citato art. 186 I. fall.
Infatti, solo le prime disposizioni richiamavano il fallimento d’ufficio, come
disciplinato dagli artt. 6 e 8 I. fall. prima della riforma del 2005, mentre l’art.
186 I. fail. imponeva l’automatica dichiarazione di fallimento con la sentenza
che risolveva o annullava il concordato, sul presupposto che già vi fosse
stato un accertamento dei presupposti soggettivi ed oggettivi del fallimento.
Nulla, pertanto, consentiva di desumere dalla espunzione del fallimento
d’ufficio anche l’abrogazione implicita della dichiarazione automatica di
fallimento prevista dall’art. 186 I. fall. Inoltre, prima del c.d. decreto
correttivo del 2007, l’iniziativa per la risoluzione del concordato poteva
essere assunta anche da soggetti diversi dai creditori i quali, quindi,
accogliendo la tesi della sentenza impugnata circa l’implicita abrogazione
della automatica dichiarazione di fallimento, sarebbero rimasti esposti ad
una risoluzione del concordato, della quale avrebbero potuto non avere
notizia, senza la tutela di una contestuale dichiarazione di fallimento.
Con il primo motivo del ricorso incidentale la Cartiera ha dedotto il vizio
di motivazione, lamentando la mancata dichiarazione di inammissibilità del
reclamo per difetto di legittimazione tanto della I.C.C. quanto della Edil
Paper, poiché la prima non era creditrice della Cartiera e la seconda,
pertanto, era cessionaria di un credito inesistente.
Con il secondo motivo la ricorrente incidentale deduce il vizio di
motivazione per la mancata dichiarazione della cessazione della materia del
contendere ovvero della inammissibilità del reclamo per carenza di interesse
ad impugnare, considerato che successivamente al decreto impugnato la
Cartiera era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, con
conseguente preclusione della dichiarazione di fallimento. In sostanza,
pertanto, la ricorrente incidentale ripropone con riferimento al reclamo le

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Corte di appello aveva equiparato la dichiarazione di fallimento prevista

argomentazioni già svolte con riferimento alla eccezione di inammissibilità
del ricorso, riferita in narrativa.
L’eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata. Invero, secondo
l’assunto dell’odierna ricorrente, la risoluzione del concordato preventivo
avrebbe dovuto comportare l’automatica dichiarazione di fallimento, alla
stregua della disciplina dettata dall’art. 186

1. fall. nella formulazione

anteriore al c.d. decreto correttivo del 2007. Ne discende che, qualora per

l’assunto della ricorrente dovrebbe essere dichiarato il fallimento della
Cartiera con conseguente improcedibilità del nuovo concordato preventivo al
quale la Cartiera è stata ammessa. È evidente, pertanto, l’interesse a
ricorrere della Edil Paper e ciò indipendentemente dalla fondatezza o meno
del suo assunto circa l’assenza di preclusioni alla dichiarazione di fallimento
derivanti dalla ammissione a nuova procedura di concordato preventivo
dopo la risoluzione del precedente concordato. L’interesse ad agire richiesto
dall’art. 100 c.p.c., in quanto condizione preliminare di ammissibilità della
domanda giudiziaria, deve essere valutato alla stregua della prospettazione
operata dalla parte (Cass. 9 maggio 2008, n. 11554), e non lo si può negare
sul presupposto che le conseguenze da trarsi dai fatti allegati siano diverse
da quelle sostenute dall’attore, attenendo ciò alla fondatezza nel merito
della domanda.
Tanto premesso, si deve esaminare con precedenza il ricorso principale,
malgrado il ricorso incidentale proponga la questione pregiudiziale della
inammissibilità del reclamo sul quale si è pronunziata la Corte di appello di
Bologna. Infatti, secondo il principio affermato da questa Corte a sezioni
unite, con la decisione n. 7381 del 25 marzo 2013,
«il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio
di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito …
ha natura di ricorso condizionato all’accoglimento del ricorso principale,
indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, sicché, laddove le
medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state
oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito,
tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte solo in presenza
dell’attualità dell’interesse, ovvero unicamente nell’ipotesi della fondatezza
del ricorso principale».
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tale ragione fosse accolto il ricorso e cessato il decreto impugnato, secondo

,

Il ricorso principale è infondato. Si deve premettere in punto di fatto
che, come è pacifico in causa, la Cartiera è stata ammessa alla procedura di
concordato preventivo, della cui risoluzione qui si discute, con decreto del 6
settembre 2006 ed il concordato è stato omologato in data 7 marzo 2007. I[
d. lgs. n. 5/2006 di riforma della legge fallimentare, che ha abrogato
l’istituto del fallimento d’ufficio, ma ha lasciato inalterata la lettera dell’art.
186 I. fall., ha dettato all’art. 150 una disposizione transitoria soltanto per le

dell’entrata in vigore della nuova disciplina, prevedendo l’ultrattività della
precedente disciplina. D’altro canto, il c.d. decreto correttivo n. 169/2007,
che ha riscritto l’art. 186 I. fari., eliminando la dichiarazione di fallimento
all’esito della risoluzione del concordato, prevede all’art. 22 che le nuove
disposizioni si applicano alle procedure concorsuali aperte successivamente
al 1° gennaio 2008, data della sua entrata in vigore. Da quanto detto
consegue che la fattispecie in esame ricade nel c.d. regime intermedio,
ovvero quello compreso tra il 16 luglio 2006, data di entrata in vigore del d.
Igs. n. 5/2006 ed il 10 gennaio 2008, data di entrata in vigore del d [gs. n.
169/2007. Ne consegue ulteriormente che nella fattispecie in esame la
possibilità di dichiarare il fallimento dopo la risoluzione del concordato
preventivo dipende dalle ricadute sull’art. 186 I. fall. che si riconnettono alla
abrogazione del fallimento d’ufficio.
Il tema della sopravvivenza dell’automatica dichiarazione di fallimento
all’esito della risoluzione del concordato preventivo è stato già affrontato da
questa Corte che, con la sentenza 23 novembre 2012, n. 20757, ha
affermato il principio secondo cui «la riforma dettata dal d.lgs. 9 gennaio
2006, n. 5, in difetto di diversa disposizione transitoria (riferendosi alle sole
procedure di fallimento e di concordato fallimentare il suo art. 150, che per
esse ha sancito l’ultrattività della disciplina precedente), è immediatamente
applicabile alle fattispecie di concordato preventivo, in corso di esecuzione al
momento della sua entrata in vigore, derivandone, pertanto, [‘impossibilità
della dichiarazione di fallimento d’ufficio dell’imprenditore ammesso al
concordato, in ipotesi di sua risoluzione».
Tale orientamento deve essere confermato. Il d. Igs. n. 5/2006,
modificando gli artt. 6 e 147 della legge fallimentare, nella parte in cui
prevedevano la dichiarazione di fallimento d’ufficio, ha tacitamente
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procedure di fallimento e di concordato fallimentare in corso al momento

abrogato, per incompatibilità, le altre disposizioni della legge fallimentare
che, nella formulazione successiva al citato d. Igs. n. 5/2006 ma anteriore al
cd. decreto correttivo (d. Igs. n. 169/2006), prevedevano ancora la
dichiarazione d’ufficio del fallimento (in questo senso si sono espresse, oltre
la ricordata Cass. n. 20757/2012 con specifico riferimento all’art. 186 I. fall.,
Cass. 12 agosto 2009, n. 18236 e Cass. 2 aprile 2010, n. 8186, con
riferimento alle ipotesi di cui agli artt. 162 e 163 I. fail. nonchè Cass. 10

appare l’assunto della ricorrente secondo cui nel caso previsto dall’art. 186 I.
fall. non si versava in un’ipotesi di dichiarazione d’ufficio del fallimento, ma
in una diversa ipotesi di dichiarazione automatica. Invero, la distinzione
proposta dal ricorrente suppone che, risolto il concordato, il Tribunale non
fosse chiamato ad alcuna valutazione e la dichiarazione di fallimento fosse
una conseguenza necessaria. Ciò, tuttavia, prima della riforma del
concordato dettata dal d.l. n. 35/2005, corrispondeva soltanto a quanto
normalmente accadeva, non potendosi però escludere, seppure nell’ambito
di una ipotesi di scuola, che lo stato di insolvenza definitivamente accertato
con la sentenza di omologazione del concordato fosse successivamente
superato per fatti sopravvenuti, pur in una situazione di perdurante
inadempimento. Pertanto, esclusa l’automaticità, assumeva rilievo il fatto
che la dichiarazione di fallimento era pronunciata dal tribunale
indipendentemente dall’istanza di un soggetto legittimato (in questo senso,
e plurimis,

Cass. 18 aprile 2008, n. 10195); si trattava, pertanto,

certamente di una dichiarazione d’ufficio, il cui carattere non era
contraddetto dall’eventuale esistenza di istanze di fallimento anteriori alla
ammissione alla procedura di concordato, considerato che il fallimento
veniva dichiarato prescindendo del tutto da tali istanze. Inoltre, dopo
l’entrata in vigore della cennata riforma del 2005, presupposto della
procedura di concordato preventivo non era più soltanto lo stato di
insolvenza, ma anche un meno grave stato di crisi. Tale mutamento del
presupposto della procedura era perciò incompatibile con l’assunto di una
dichiarazione automatica del fallimento all’esito della risoluzione del
concordato preventivo e faceva venire meno qualsiasi fondamento alla già
debole argomentazione dell’insussistenza di una dichiarazione d’ufficio per

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aprile 2012, n. n. 5657 con riferimento all’art. 173 1. fall.). Del tutto erroneo

l’accertamento dello stato di insolvenza insito nell’omologazione del
concordato.
Si deve perciò concludere che l’abrogazione espressa della dichiarazione
di fallimento d’ufficio ad opera del decreto correttivo n. 169/2007, che ha
riscritto l’art. 186 1. fall., ha valore meramente ricognitivo di una
abrogazione implicita che è stata indotta nel precedente testo dell’articolo
dal d. 1gs. n. 5/2006, che ha riformulato l’art. 6 1. fall. in modo da rendere

concordato preventivo e che ha perciò superato il tralaticio ma disarmonico
vecchio testo normativo, divenuto incoerente sia con la abrogazione
dell’istituto della dichiarazione di fallimento d’ufficio, sia con il mutamento
dei presupposti della procedura di concordato preventivo.
Al rigetto del ricorso principale consegue l’assorbimento di quello
incidentale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in
dispositivo.

P.Q.M.
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale; condanna
la ricorrente al rimborso delle spese di lite liquidate in C 4.200,00=, di cui
200,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CP.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 febbraio 2015.

incompatibile la sopravvivenza dell’istituto nell’ambito della disciplina del

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