Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9934 del 08/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9934 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO

materiale

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CIUFFETELLI Franco, rappresentato e difeso, per procura
speciale a margine del ricorso, dall’Avvocato Berardino
Ciucci, elettivamente domiciliato in Roma, via A. Traversari n. 55, presso lo studio dell’Avvocato Giuseppe Marzano;
– ricorrente contro
MUCCIOLA Giacomo e BOTTINO Nicolina;
LEONETTI Anna Maria, CIUFFETELLI Luca, CIUFFETELLI Lucio e
CIUFETELLI Maria Letizia;
– intimati –

per correzione di errore materia occorso nella sentenza
della Corte di cassazione n. 18870 del 2013, depositata in
data 7 agosto 2013.

Data pubblicazione: 08/05/2014

Udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio dell’il aprile 2014 dal Presidente relatore Dott.
Stefano Petitti.
Ritenuto che la Corte di cassazione, decidendo sul ri-

tino Nicolina e Mucciola Giacomo, avverso la sentenza della
Corte d’appello di L’Aquila n. 299 del 2007, depositata il
29 maggio 2007, con la sentenza n. 18870 depositata i17 agosto 2013, ha accolto il primo e il quinto motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione, assorbiti gli altri, e ha cassato la sentenza impugnata rinviando, anche
per le spese del giudizio di legittimità, “ad altra sezione
della Corte di appello di Campobasso”;
che Ciuffetelli Franco propone istanza per correzione
di errore materiale, rilevando che la sentenza cassata era
stata emessa dalla Corte d’appello di L’Aquila sicché, essendo il rinvio stato disposto “ad altra sezione” della
Corte d’appello di Campobasso, deve ritenersi che la Corte
di cassazione sia incorsa in errore materiale indicando
quale Corte d’appello quella di Campobasso anziché quella
di L’Aquila, come il riferimento ad un’altra sezione lascia
chiaramente intendere;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta

corso proposto da Ciuffetelli Franco nei confronti di Bot-

relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è
stata comunicata alle parti.
Considerato che il relatore designato ha formulato la
seguente proposta di decisione, che è stata comunicata alle

«[(…)] L’istanza è fondata.
Appare invero riferibile a mero errore materiale, rilevabile dalla semplice lettura del provvedimento, la individuazione contenuta nel dispositivo della Corte d’appello di
Campobasso quale giudice di rinvio. Invero, il riferimento
“ad altra sezione”, contenuto sia nella parte motiva che
nel dispositivo della Corte d’appello per il giudizio di
rinvio, altro significato non può avere che quello per cui
il rinvio è stato disposto alla medesima Corte d’appello
che aveva emesso la sentenza impugnata e cassata, e non anche alla Corte d’appello di Campobasso, rispetto alla quale
la precisazione in ordine alla sezione non avrebbe alcun
significato, non essendosi pronunciata nel presente giudizio alcuna sezione della Corte d’appello di Campobasso.
In conclusione, si ritiene che l’istanza possa essere accolta in camera di consiglio, dovendosi apportare alla sentenza della Corte di cassazione n. 18870 del 2013 le seguenti correzioni di errore materiale: a pagina 5, alla fine, prima del dispositivo, ove è scritto “ad altra sezione
della Corte di appello di Campobasso” deve leggersi “ad al-

parti:

tra sezione della Corte di appello di L’Aquila”; nel dispositivo, alla fine, ove è scritto “ad altra sezione della
Corte di appello di Campobasso” deve leggersi “ad altra sezione della Corte di appello di L’Aquila”»;

cisione, alla quale, del resto, non sono state rivolte critiche di sorta;
che, dunque, nella sentenza di questa Corte n. 18870
del 2013 devono essere apportate le seguenti correzioni di
errore materiale: a pagina 5, alla fine, prima del dispositivo, ove è scritto “ad altra sezione della Corte di appello di Campobasso” deve leggersi “ad altra sezione della
Corte di appello di L’Aquila”; nel dispositivo, alla fine,
ove è scritto “ad altra sezione della Corte di appello di
Campobasso” deve leggersi “ad altra sezione della Corte di
appello di L’Aquila”;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio (Cass., S.U., n. 9438 del 2002).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dispone che nella sentenza n. 18870 del 2013
siano apportate le seguenti correzioni di errore materiale:
a pagina 5, alla fine, prima del dispositivo, ove è scritto
“ad altra sezione della Corte di appello di Campobasso” deve leggersi “ad altra sezione della Corte di appello di
L’Aquila”; nel dispositivo, alla fine, ove è scritto “ad

che il Collegio condivide la richiamata proposta di de-

altra sezione della Corte di appello di Campobasso” deve
leggersi “ad altra sezione della Corte di appello di
L’Aquila”. Dispone altresì che la presente ordinanza sia
annotata sull’originale del provvedimento.

VI-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, in
data 11 aprile 2014.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

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