Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9934 del 05/05/2011
Cassazione civile sez. VI, 05/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 05/05/2011), n.9934
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
GRANDI LAVORI FINCOSIT SPA (OMISSIS), in persona del suo
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PARIGI 11, presso lo studio dell’avvocato
QUATTRINI Alessandra, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato BUCALO SERGIO, giusta procura speciale in calce al
ricorso per regolamento di competenza;
– ricorrenti –
contro
BOSKALIS WESTMINSTER MIDDLE EAST LTD;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 20688/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
del 12/05/09, depositata il 25/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
31/03/2 011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO FELICETTI;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato la seguente relazione:
“La Grandi Lavori. Fincosit s.p.a. con ricorso a questa Corte notificato alla controparte Boskalis Westminster Middle East Ltd, ha chiesto la correzione di un errore materiale relativo alla sentenza n. 20688/09 di questa Corte, con la quale e’ stato deciso un regolamento di competenza relativo all’impugnazione del provvedimento di sospensione di un processo promosso dalla Grandi Lavori Fincosit s.p.a. nei confronti della Boskalis Westminster Middle East Ltd, (conclusosi con l’accoglimento del ricorso e la cassazione dell’ordinanza di sospensione. Ha esposto che la sentenza, con evidente errore materiale, pur accogliendo il ricorso, ha condannato il “ricorrente” e non “il resistente” al pagamento delle spese processuali della fase, cosi’ come liquidate.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che la controparte non ha depositato controdeduzioni.
Che dal contesto della decisione appare evidente l’errore materiale, volendosi la Corte attenere al disposto dell’art. 91 c.p.c. condannando alle spese la parte soccombente ed avendo per mera svista indicato al sesto rigo della pag. 7 e nel dispositivo come parte soccombente “il ricorrente” invece che “la parte resistente”.
Ritenuto che l’istanza di correzione appare fondata e deve procedersi ex art. 375 c.p.c. a decisione in camera di consiglio PROPONE la fissazione del ricorso in camera di consiglio perche’ la sentenza sia corretta sostituendosi, al sesto rigo della pag. 7 e nel dispositivo alle parole “il ricorrente” le parole “la parte resistente”.
Considerato che, fissata l’udienza camerale, la Corte ha condiviso le argomentazioni contenute nella relazione su detta;
che nulla va statuito in ordine alle spese.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE corregge la sentenza n. 20688/09 della Corte di cassazione sostituendo al sesto rigo della pag. 7 e nel dispositivo alle parole “il ^ricorrente” le parole “la parte resistente”.
Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile, il 31 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011