Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9934 del 05/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 05/05/2011), n.9934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

GRANDI LAVORI FINCOSIT SPA (OMISSIS), in persona del suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PARIGI 11, presso lo studio dell’avvocato

QUATTRINI Alessandra, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BUCALO SERGIO, giusta procura speciale in calce al

ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrenti –

contro

BOSKALIS WESTMINSTER MIDDLE EAST LTD;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 20688/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

del 12/05/09, depositata il 25/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/03/2 011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO FELICETTI;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato la seguente relazione:

“La Grandi Lavori. Fincosit s.p.a. con ricorso a questa Corte notificato alla controparte Boskalis Westminster Middle East Ltd, ha chiesto la correzione di un errore materiale relativo alla sentenza n. 20688/09 di questa Corte, con la quale e’ stato deciso un regolamento di competenza relativo all’impugnazione del provvedimento di sospensione di un processo promosso dalla Grandi Lavori Fincosit s.p.a. nei confronti della Boskalis Westminster Middle East Ltd, (conclusosi con l’accoglimento del ricorso e la cassazione dell’ordinanza di sospensione. Ha esposto che la sentenza, con evidente errore materiale, pur accogliendo il ricorso, ha condannato il “ricorrente” e non “il resistente” al pagamento delle spese processuali della fase, cosi’ come liquidate.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che la controparte non ha depositato controdeduzioni.

Che dal contesto della decisione appare evidente l’errore materiale, volendosi la Corte attenere al disposto dell’art. 91 c.p.c. condannando alle spese la parte soccombente ed avendo per mera svista indicato al sesto rigo della pag. 7 e nel dispositivo come parte soccombente “il ricorrente” invece che “la parte resistente”.

Ritenuto che l’istanza di correzione appare fondata e deve procedersi ex art. 375 c.p.c. a decisione in camera di consiglio PROPONE la fissazione del ricorso in camera di consiglio perche’ la sentenza sia corretta sostituendosi, al sesto rigo della pag. 7 e nel dispositivo alle parole “il ricorrente” le parole “la parte resistente”.

Considerato che, fissata l’udienza camerale, la Corte ha condiviso le argomentazioni contenute nella relazione su detta;

che nulla va statuito in ordine alle spese.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE corregge la sentenza n. 20688/09 della Corte di cassazione sostituendo al sesto rigo della pag. 7 e nel dispositivo alle parole “il ^ricorrente” le parole “la parte resistente”.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011

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