Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9933 del 26/04/2010

Cassazione civile sez. I, 26/04/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 26/04/2010), n.9933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – rel. Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28416/2008 proposto da:

S.R. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,

V. GIULIA DI COLLOREDO 46, presso l’avvocato DE PAOLA GABRIELE, che

lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositato il

24/10/2008; n. 476/08 R.G.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO VITTORIA;

lette le conclusioni scritte dal Presidente designato VITTORIA: la

circostanza che l’attore avesse al momento della domanda domicilio

in La Spezia è stato accertato dalla Corte d’appello, che le ha

negato rilevanza così però incorrendo in violazione dell’art. 25

c.p.c..

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – S.R. ha impugnato con regolamento di competenza il decreto 24.10.2008 della corte di appello di Genova.

Il ricorso è stato notificato il 22.11.2008.

Il Ministero dell’economia e delle finanze non ha depositato memoria.

2. – La corte di appello di Genova è stata adita con domanda di equa riparazione.

L’attore, che ha dichiarato di risiedere a La Spezia, ha dedotto che un giudizio da lui iniziato davanti al T.A.R. della Puglia, sezione di Lecce si stava protraendo in modo irragionevole.

La corte d’appello ha dichiarato il proprio difetto di competenza per territorio ed ha indicato come competente la Corte di appello di Lecce.

3. – Il ricorrente ha chiesto di dichiarare la competenza della Corte d’appello di Genova.

Ha formulato il seguente quesito: – “A norma dell’art. 25 c.p.c., per le cause di equa riparazione in ragione del ritardo del giudizio presupposto davanti al giudice amministrativo la competenza della corte d’appello va individuata anche con riferimento al foro alternativo costituito dal luogo nella cui circoscrizione deve eseguirsi l’obbligazione: e cioè presso il domicilio del ricorrente”.

4. – Il relatore designato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, nella relazione depositata il 7.9.2009, ha indicato come soluzione della questione di competenza quella prospettata dal ricorrente.

5. – Non sono state presentata conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. – Le sezioni unite della Corte – nella Camera di consiglio dell’1.12.2009 – in sede di decisione del ricorso RG. 22921/2006, Cianelli c. Presidenza del Consiglio dei Ministri – pronunciando in sede di esame di questione ad essa rimessa dal primo presidente su sollecitazione di questa sezione, hanno enunciato il principio di diritto, che sarebbe stato posto a base della ordinanza 16 marzo 2010 n. 6307.

Hanno considerato che la disposizione dettata dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 1, va interpretata nel senso per cui essa disciplina l’intera area del contenzioso di equa riparazione.

Questa interpretazione è stata scelta per le ragioni che seguono: – considera in modo unitario il giudizio presupposto nel quale si è determinato il superamento della durata ragionevole; assume a fattore rilevante della sua localizzazione la sede del giudice di merito distribuito sul territorio, sia esso ordinario o speciale, davanti al quale il giudizio è iniziato; al luogo così individuato attribuisce la funzione di attivare il criterio di collegamento della competenza e di individuazione del giudice competente sulla domanda di equa riparazione, che è stabilito dall’art. 11 c.p.p., ed è richiamato nell’art. 3, comma 1, della Legge.

2. – Il collegio condivide questo principio.

3. – Il ricorso per regolamento di competenza va deciso perciò indicando come competente la corte di appello di Potenza.

PQM

La corte dichiara la competenza della corte di appello di Potenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2010

 

 

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