Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9933 del 19/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/04/2017, (ud. 19/01/2017, dep.19/04/2017),  n. 9933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28481-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

nonchè contro

SAMA ARREDAMENTI DI V.P. & M.F. SNC,

EQUITALIA NORD SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 627/7/2015, emessa il 21/07/2015, della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di GENOVA, depositata il

28/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. SOLAINI

LUCA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre contro la S.A. per la cassazione di una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, la quale ha ritenuto nulla la cartella di pagamento emessa D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 36 bis, con la quale il Fisco ha riscontrato la dichiarazione di IVA, poi per non versata.

Secondo i giudici di appello la cartella avrebbe dovuto essere preceduta dall’avviso bonario, che invece risulta omesso.

Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un motivo; ricorso che inizialmente notificato all’indirizzo legale della società, non è giunto al destinatario per irreperibilità di quest’ultimo; poi rinnovato nei confronti dei soci e legali rappresentanti della società.

Nessuno degli intimati si è costituito.

Il ricorso è fondato.

Invero, è fatto accertato che l’Agenzia ha proceduto a rettifica ex art. 36 bis cit., in quanto risultava dalla dichiarazione del 2006 il versamento di IVA per 61.606,00 Euro, somma però mai corrisposta, e dunque la rettifica è consistita nel mero recupero di una somma comunque dichiarata e non pagata.

L’avviso bonario, invero, va notificato quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, vale a dire quando vi sia da interpretare il contenuto della dichiarazione, non già quando la somma è stata dichiarata dallo stesso contribuente ma non versata o versata in ritardo (Cass. 12023 del 2015; Cass. n. 8342 del 2012).

Nella ipotesi in questione, invero, l’Agenzia non contesta il contenuto della dichiarazione, nè procede ad una rettifica di quanto in essa esposto, ma ingiunge semplicemente il pagamento di quanto dal contribuente dichiarato, senza che vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione che richiedano il preventivo contraddittorio con il contribuente.

Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito a seguito del recitato consolidarsi delle giurisprudenze ponendosi a carico della intimata le spese del giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna la società intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

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