Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9933 del 14/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9933 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Hofelsauer Johan Michelo, elett.te dom.to in Roma, alla via Nomentana 91, presso lo studio
dell’avv. Cinzia Meco, dalla quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti- Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia
n. 96/2013/30, depositata il 10/6/2013;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 23/4/2015 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. Beatrice, per delega, per il controricorrente;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Hofelsauer Johan Michelo,

contro l’Agenzia delle Entra-

te ha ad oggetto l’impugnativa della cartella di pagamento n. 1172010015864342 per ritenute non operate sull’ indennità di fine rapporto. Con la decisione in epigrafe, la CTR ha
rigettato l’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 3338/2014

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 14/05/2015

Varese n. 128/1/11 che aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo non ricorrenti
i presupposti di cui all’art. 35 del dpr 602/73.
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso il contribuente.
A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera
di Consiglio.

Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione dell’art. 35 del dpr 602/73,

in

relazione all’art. 360 , I comma n. 3 c.p.c., laddove la CTR ha ritenuto che la responsabilità
del sostituito per somme iscritte a ruolo, non versate dal datore di lavoro, sussista solo laddove concorra il duplice presupposto della mancata effettuazione della ritenuta e del mancato versamento della stessa.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Cass.
Sez. 5, Sentenza n. 23121 del 2013) secondo cui “a prescindere se la ritenuta sia prevista a
titolo di imposta o a titolo di acconto, il fatto che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 64, comma
1, defmisca il sostituto d’imposta come colui che “in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri.., ed anche a titolo di acconto” non toglie che, in
ogni caso, anche il sostituito debba ritenersi già originariamente (e non solo in fase di riscossione, come espressamente ribadito dal citato art. 35) obbligato solidale al pagamento
dell’imposta: soggetto perciò egli stesso all’accertamento ed a tutti i conseguenti oneri. Fermo restando, ovviamente, il diritto di regresso verso il sostituto che, dopo avere eseguito la
ritenuta, non l’abbia versata all’erario, esponendolo così all’azione del fisco (Cass.
14033/2006; 24962/2010; 19580/2014).
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione
della CTR della Lombardia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di
questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della CTR della Lo r d’
Così deciso in Roma, 23/4/2015

Il

ente est.

Motivi della decisione

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