Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9933 del 08/05/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 9933 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE
ORDINANZA
sul ricorso 25145-2012 proposto da:
PINO DOMENICO PNIDNC31A08F158N, elettivamente
domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato MOBILIA FABRIZIO, nonchè
MOBILIA FABRIZIO elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se
stesso;
– ricorrenti contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580;
– intimato avverso la sentenza n. 15200/2012 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA del 6/06/2012, depositata 1’11/09/2012;
Data pubblicazione: 08/05/2014
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.
Ric. 2012 n. 25145 sez. M2 – ud. 22-01-2014
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Fatto e diritto
Con ricorso per correzione di errore materiale notificato il 23/25
ottobre 2012, Domenico PINO nonchè l’avv. Fabrizio Mobilia in
proprio hanno chiesto la correzione della sentenza resa da questa
in materia di equa riparazione per danno da irragionevole durata
del processo.
Hanno esposto che la sentenza avrebbe omesso di disporre la
distrazione delle spese legali,
resistente-
ricorrente
incidentale
liquidate in favore del
PINO,
a beneficio del
procuratore anticipatario avv. Fabrizio Mobilia.
Il Ministero dell’Economia non ha svolto in questa sede attività
difensiva.
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito
previsto per il procedimento in camera di consiglio.
Il ricorso è fondato.
La procedura per correzione è applicabile, nei casi come quello in
esame, in forza di quanto ritenuto da Cass 16037/2010, la quale ha
stabilito che: “In caso di omessa pronuncia sull’istanza di
distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio
esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, e
costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali
di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari
mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione
qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione,
r‘I •
n. 25145- 2012
D’Ascola rei
i
i/ n
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Corte 1’11 settembre 2012 con il n. 15200, relativa a controversia
oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, secondo
comma, cod. proc. civ. – che ad essa si richiama per il caso in
cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore
per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio
costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce
ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi
dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle
pronunce della Corte di cassazione.”
Nella specie, dagli atti prodotti a corredo del ricorso emerge che
la distrazione delle spese era stata chiesta da parte ricorrente
sia nel ricorso ex art. 2 L.89/01del 13.11. 2009, sia nel
controricorso con il quale essa si costituì nel giudizio di
Cassazione concluso dalla sentenza citata.
In tale sede fu respinto il ricorso principale proposto
dlal’amministrazione e fu accolto il ricorso incidentale del
resistente Pino.
La Corte di Cassazione decise nel merito il ricorso, liquidando le
spese di lite in favore della parte vincitrice tanto per il
giudizio di merito che per quello di legittimità.
Omise però di disporre, per entrambi i gradi, la distrazione delle
spese in favore del difensore antistatario.
La sentenza n. 15200/12 di questa Corte va quindi corretta; deve
essere integrato il dispositivo con l’aggiunta nella parte finale
delle disposizioni volte all’attribuzione delle spese all’avv.
Mobilia.
n. 25145- 2012
D’Ascola rel
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con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di
PQM
La Corte accoglie il ricorso e dispone correggersi il dispositivo
della sentenza n. 15200 del 2012 con l’aggiunta, nella parte
finale, della seguente frase: «che attribuisce direttamente
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sesta 2^
sezione civile tenuta il 22 gennaio 2014
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
all’avv. Mobilia Fabrizio, difensore antistatario>>.