Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9933 del 05/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 05/05/2011), n.9933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

INA ASS ITALIA SPA (OMISSIS), in persona del suo procuratore

speciale, per atto di fusione per incorporazione di INA Vita Spa ed

Assitalia Le Assicurazioni d’Italia, elettivamente domiciliata in

ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’Avvocato ARMENIO SALVATORE;

– ricorrente –

contro

Z.F.V. (OMISSIS), S.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in Roma, CORSO TRIESTE

155, presso lo studio dell’avvocato GIORDANO MICHELE, rappresentati e

difesi dall’avvocato SALSONE ANTONINO giusta procura a margine della

comparsa di costituzione e risposta;

– resistenti –

avverso il provvedimento RG. 10255/08 del TRIBUNALE di MONZA del

31/8/09, depositato l’11/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO FELICETTI;

e’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO

Rosario Giovanni.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato la seguente relazione:

“Con ricorso ex artt. 42 e 47 c.p.c. la societa’ ricorrente ha promosso regolamento di competenza avverso l’ordinanza del tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, del 31 agosto 2009, di sospensione del procedimento n. 10255/2008, avente ad oggetto la dichiarazione d’inefficacia dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale posto in essere dai resistenti nel giugno 2006 per atto notaio Emma Elefante di Nova Milanese, nonche’ di accertamento della simulazione dell’atto su detto.

Con il ricorso la societa’ ricorrente ha denunciato, fra l’altro, la violazione dell’art. 2901 cod. civ. e dell’art. 295 c.p.c., deducendo la mancanza dei presupposti per la sospensione.

Secondo quanto emerge da tale ordinanza la sospensione e’ stata disposta in relazione e fino alla definizione di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel quale e’ in contestazione il credito che costituisce l’antecedente logico-giuridico dell’azione revocatoria proposta.

I resistenti hanno eccepito l’inammissibilita’ del ricorso per la mancanza dei quesiti previsti dall’art. 366 bis c.p.c. e in relazione all’art. 360 bis c.p.c., per avere il tribunale sospeso il processo in questione conformandosi alla giurisprudenza di questa Corte.

Entrambi tali profili d’inammissibilita’ appaiono infondati, il primo non essendo l’art. 366 bis c.p.c. applicabile “ratione temporis” al presente giudizio, in forza della sua abrogazione ad opera della L. n. 69 del 2009, art. 47; il secondo per essere stata addotta, a sostegno del motivo, giurisprudenza in contrasto con quella indicata nel provvedimento impugnato nel quale a conforto della decisione adottata si menziona il principio affermato dalla sentenza n. 10414 del 2001 di questa Corte.

Peraltro detto principio appare superato da quello affermato a sezioni unite da questa Corte con la sentenza n. 9440 del 2004, secondo il quale, poiche’ anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, e’ idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l’insorgere della qualita’ di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l’indicata azione non e’ soggetto a sospensione necessaria a norma dell’art. 295 cod. proc. civ. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l’accertamento del credito per la cui conservazione e’ stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull’accertamento del credito non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d’altra parte da escludere l’eventualita’ di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito.

Poiche’ il motivo d’impugnazione proposto sotto tale profilo appare preliminare e assorbente rispetto agli altri e nella memoria depositata dalla parte resistente non risultano addotte ragioni che possano indurre a rimettere in discussione il su detto principio, riaffermato dalle sentenze nn. 16722 del 2009; 19289 del 2007 e 5246 del 2006, il regolamento appare manifestamente fondato, con la conseguenza che il provvedimento impugnato deve essere annullato.

Visti gli artt. 380 bis, 360 bis e 375 c.p.c. si propone la fissazione del ricorso in camera di consiglio”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

fissata l’udienza camerale, il ricorrente ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso;

Che la Corte condivide le argomentazioni contenute nella relazione suddetta;

Che pertanto, sulla base della motivazione in questa contenuta, il ricorso deve essere dichiarato fondato, con il conseguente annullamento del provvedimento di sospensione adottato e la condanna degl’intimati alle spese, da liquidarsi come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza del tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, del 31 agosto 2009, di sospensione del procedimento n. 10255/2008. Condanna i resistenti in solido alle spese del giudizio di cassazione che liquida nella misura di Euro duemiladuecento/00, di cui Euro duecento/00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011

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