Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9932 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 15/04/2021), n.9932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18671-2019 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato DEMETRIO RIVELLINO;

– ricorrente –

e contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE

DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 319/2018 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 12/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

P.S., ingegnere iscritto all’albo professionale, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza con cui la Corte d’appello di Campobasso, riformando la pronuncia del Tribunale della stessa città, ha dichiarato lo stesso obbligato a versare i contributi alla gestione separata per l’anno 2007 durante il quale aveva percepito sia redditi da lavoro dipendente che da lavoro autonomo;

il ricorrente ha affidato le proprie ragioni a tre i motivi;

l’Inps ha depositato procura speciale in calce al ricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c. in relazione alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26 e del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 2, convertito con L. 15 luglio 2011, n. 111.

Erroneità della sentenza nella parte che ritiene obbligatoria l’iscrizione alla gestione separata dell’Inps per i professionisti che svolgono attività non soggette al versamento contributivo alle Casse previdenziali proprie”;

sebbene si dichiari consapevole dell’orientamento della giurisprudenza di questa Corte che ha affermato l’obbligo della contribuzione alla gestione separata per redditi professionali da parte di soggetti già titolari di altra posizione previdenziale, ne prospetta l’opportunità di un ripensamento;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c. in relazione al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 55, alla L. n. 153 del 1969 ed alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e 10.

Erroneità della sentenza nella parte che ritiene non sia decorso il termine per la prescrizione del versamento dei contributi”;

avrebbe errato il giudice del merito nell’aver ritenuto infondata la questione, sollevata già in primo grado, concernente l’intervenuta prescrizione dei crediti pretesi dall’Inps, avendo preso a riferimento dell’inizio della decorrenza del quinquennio la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e non invece la data di scadenza del debito (alla stregua del combinato disposto dell’art. 2941 c.c., n. 8 e dell’art. 2935 c.c.);

col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, lamenta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 55, alla L. n. 153 del 1969 ed alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e 10. Nullità della sentenza per motivazione apparente e/o inesistente sul termine per la prescrizione del versamento dei contributi – In via subordinata – Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti”; la Corte d’appello avrebbe mancato di indicare le ragioni di diritto dell’intervenuta prescrizione, limitandosi ad un mero accoglimento delle deduzioni ed eccezioni proposte dall’istituto ricorrente;

il primo motivo è infondato;

la doglianza del ricorrente non induce questa Corte a rivedere la propria conclusione in tema di obbligo di iscrizione alla gestione separata del professionista che svolge attività non soggette al versamento contributivo alle casse previdenziali dei liberi professionisti; il principio di diritto, cui in questa sede s’intende dare continuità, afferma che “Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi all’INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in quanto secondo la “ratio” della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, l’unico versamento

contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.” (Cassa. n. 30344 e n. 30345 del 2017);

quanto al secondo motivo, esso merita accoglimento;

alla stregua di quanto già stabilito da questa Corte, “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo” (Così Cass. n. 27950 del 2018; cfr. anche Cass. n. 19403 del 2019);

in conseguenza dell’accoglimento del secondo motivo, deve ritenersi assorbito il terzo motivo di ricorso;

in definitiva, rigettato il primo motivo, assorbito il terzo ed accolto il secondo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Campobasso in diversa composizione, la quale statuirà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità;

in considerazione dell’esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Campobasso in diversa composizione, che deciderà sulle anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

 

 

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