Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9932 del 14/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9932 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Petruccioli Laura, elett.te dom.to in Roma, alla via Condotti n. 9, presso lo studio dell’avv.
Alessandro Picozzi, dal quale è rapp.to e difeso , giusta procura in atti

Ricorrente

Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
Resistente

per legge

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.
467/2013/1 depositata il 4/7/2013;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 23/4/2015 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. Picozzi

per la ricorrente;
Svolgimento del processo

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

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Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 14/05/2015

La controversia promossa da Petruccioli Laura

contro l’Agenzia delle Entrate ha ad

oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento n. RC70101007222009 per reddito di
partecipazione -50%- alla Microtel s.r.l. .
Con la decisione in epigrafe, la CTR ha rigettato l’appello proposto dalla contribuente
sul rilievo che la presunzione di distribuzione degli utili non era stata vinta da# alcuna prova

relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
Con unico la ricorrente assume la omessa motivazione circa un fatto decisivo in relazione
all’art. 360 , I comma n. 5 c.p.c.. La Petriccioli, nel censurare l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la ristretta base societaria giustificherebbe la presunzione di distribuzione
degli utili, afferma di aver dato ampia dimostrazione “della circostanza che la società era
sostanzialmente impossibilitata a stornare utili in favore dei soci eventuali utili, avendo
prodotto anche i propri estratti conto.
Infondata è la censura in ordine alla violazione di legge alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo cui, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittima la presunzione di attribuzione “pro quota” ai soci degli utili extra bilancio prodotti da
società di capitali a ristretta base azionaria; tale presunzione – fondata sul disposto dell’art.
39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – induce inversione dell’onere della prova a carico del contribuente ( di recente ( Sez. 6 5, Ordinanza n. 18032 del 24/07/2013).
Inammissibile è la censura in isidine alla motivazione. La riformulazione dell’art. 360, n.
5), cod. proc. civ., disposta con l’art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è deducibile esclusivamente l’«omesso
esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti»,
deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. cod.
civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di
giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è
solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal
confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

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Ordinanza pag. 2

contraria. Il ricorso è fondato su unico motivo. Resiste l’Agenzia delle Entrate. A seguito di

difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”. Il nuovo testo del n.
5) dell’art. 360 cod. proc. civ. introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne
l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo

e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso
della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di
omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque
preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (SS.UU. 8053/2014).
L’esame della sentenza porta ad escludere l’assenza di motivazione della decisione impugnata: la CTR ha ritenuto irrilevante la denuncia contro ignoti proposta dalla Petruccioli e,
nel merito, ha ritenuto fondato l’accertamento in quanto la presunzione di distribuzione
degli utili non è stata vinta da alcuna prova contraria.Né la contribuente ha evidenziato,
con trascrizione del relativo capo di appello, il fatto storico fatto storico che abbia costituito
oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnai
Così deciso in Roma, 23/4/2015

I 9- i • nte est.

della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti

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