Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9932 del 08/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9932 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

ORDINANZA
sul ricorso regolamento di competenza 13470-2013 proposto da:
FONDAZIONE

OSPEDALE

CIVICO

ALBANO

FRANCESCANO 00756470639 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli
avvocati LUBRANO LAVADERA GIUDITTA, BELMONTE
GUIDO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
LUBRANO LAVADERA GIUSEPPE;
– intimato avverso la sentenza n. 1879/2013 del TRIBUNALE di NAPOLI del
7.2.2013, depositata il 18/02/2013;

Data pubblicazione: 08/05/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE
AMENDOLA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L’Ospedale Civico Albano Francescano ha convenuto innanzi al

chiedendone la condanna al rilascio di un fondo dallo stesso detenuto
sine ululo nonché alla restituzione dei frutti e al risarcimento dei danni.
Ha resistito il convenuto, proponendo domanda riconvenzionale al
fine di sentire accertare l’intervenuta conclusione di un contratto di
affitto con la controparte nonché l’esistenza di miglioramenti e
addizioni apportati al fondo.
2. Con sentenza del 28 novembre 210 il giudice adito si è dichiarato
incompetente per essere competente la sezione specializzata agraria
dello stesso Tribunale.
Riassunto il giudizio, il Tribunale di Napoli, sez. spec. agraria, in data
18 febbraio 2013, ha dichiarato la propria incompetenza funionale a
decidere la controversia nonché l’improponibilità della domanda
riconvenzionale per mancato esperimento della procedura conciliativa
innanzi all’Ispettorato Agrario Provinciale.
Avverso detta pronuncia propone ricorso per regolamento di
competenza la Fondazione Ospedale Civico Albano Francescano.
Deduce, a sostegno del mezzo, che il giudice davanti al quale era stata
riassunta la causa, avrebbe dovuto sollevare d’ufficio conflitto di
competenza a norma dell’art. 45 cod. proc. civ.
In ogni caso — assume — la sentenza impugnata farebbe malgoverno
della consolidata giurisprudenza di legittimità in base alla quale la
competenza della sezione specializzata agraria sussiste in relazione a
tutte le controversie nelle quali, in base alle domande dell’attore o alle
Ric. 2013 n. 13470 sez. M3 – ud. 27-03-2014
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Tribunale di Napoli, sez. dist. di Pozzuoli, Giuseppe Lubrano Lavadera

eccezioni del convenuto, la decisione della causa implichi un
accertamento positivo o negativo di rapporti soggetti alle speciali
norme in materia di contratti agrari.
Aggiunge che, come ripetutamente statuito dal Supremo Collegio, non
sussiste la necessità del previo esperimento del tentativo di

davanti alla sezione specializzata agraria a seguito della pronuncia con
cui l’ufficio originariamente adito, preso atto della eccezione
riconvenzionale di parte convenuta, abbia dichiarato la propria
incompetenza per materia, atteso che la riassunzione non comporta
l’instaurazione di un nuovo rapporto processuale, ma costituisce la
prosecuzione di quello promosso davanti al giudice dichiaratosi
incompetente (confr. Cass. civ. 24 giugno 2003, n. 10017).
Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.

3. Il ricorso è fondato.
Premesso che la questione relativa al riparto dei giudizi tra tribunale
ordinario e sezione specializzata agraria presso il medesimo tribunale
costituisce una questione di competenza e non di mera ripartizione
degli affari all’interno di un unico ufficio giudiziario (confr. Cass. civ.
20 settembre 2013, n. 21668; Cass. civ. 26 luglio 2010, n. 17502), va
qui opportunamente precisato che, a norma dell’art. 45 cod. proc. civ.,
quando, in seguito all’ordinanza che dichiara l’incompetenza del
giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui
all’articolo 28, la causa, nei termini di cui all’articolo 50, è riassunta
davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta
incompetente, richiede d’ufficio il regolamento di competenza.
Ne deriva che la sezione specializzata agraria non poteva tout court
dichiararsi incompetente, ma avrebbe dovuto sollevare conflitto.
Ric. 2013 n. 13470 sez. M3 – ud. 27-03-2014
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conciliazione in caso di riassunzione del giudizio da parte dell’attore

Non avendolo fatto, la parte ha senz’altro facoltà di provvedervi,
denunziando il verificatosi conflitto negativo di competenza (confr.
Cass. civ. 7 marzo 2013, n. 5713; Cass. civ. 23 gennaio 2003, n. 1009).

4. Passando quindi all’esame del mento del ricorso, osserva il collegio
che, per giurisprudenza assolutamente consolidata di questa Corte

competenza funzionale inderogabile delle sezioni specializzate agrarie
qualora occorra procedere, in forza della domanda dell’attore e/o delle
difese del convenuto all’accertamento positivo o negativo della
sussistenza di un rapporto soggetto alle norme cogenti che
disciplinano i contratti agrari (confr. Cass. civ. 11 dicembre 2012, n.
22734; Cass. civ. 30 gennaio 2012, n. 1304).
Ne consegue che nel caso in cui — come nella specie — la parte
convenuta non solo eccepisca sin dal suo primo atto difensivo di
detenere il fondo, di cui le è stato chiesto il rilascio, in forza di un
contratto di affitto agrario opponibile agli attori, ma chieda altresì
l’accertamento di tale contratto, la controversia è senz’altro devoluta
alla competenza per materia della sezione specializzata agraria,
competenza che — anche per i limiti temporali ai quali è soggetto il
rilievo d’ufficio dell’incompetenza, ex art. 38, terzo comma, cod. proc.
civ. — sopravvive a qualsivoglia pronuncia, di rito o di merito, con la
quale venga definita l’eccezione o la domanda volta a far valere la
sussistenza di un contratto agrario.
Ne deriva che, in accoglimento del ricorso, va dichiarata la competenza
del Tribunale di Napoli, sezione specializzata agraria.

P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Napoli, sezione
specializzata agraria.

Ric. 2013 n. 13470 sez. M3 – ud. 27-03-2014
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Regolatrice, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, sussiste la

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 marzo

2014.

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