Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9932 del 05/05/2011
Cassazione civile sez. lav., 05/05/2011, (ud. 13/04/2011, dep. 05/05/2011), n.9932
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
FALCON SUD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NUZZACI
FABIO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MARGANA
29, presso lo studio dell’avvocato BARLETTA ANTONINO, rappresentato e
difeso dall’avvocato RISO FRANCESCO, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1156/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 17/12/2008 R.G.N. 449/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/04/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;
udito l’Avvocato NUZZACI FABIO;
udito l’Avvocato RISO FRANCESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SEPE Ennio Attilio che ha concluso per l’inammissibilita’ del
ricorso, in subordine rigetto.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Falcon Sud srl chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Catania, pubblicata il 16 dicembre 2008, che ha rigettato l’appello e quindi confermato la decisione con la quale il giudice del lavoro di Catania aveva annullato il licenziamento intimato dalla ricorrente al dipendente L.G., reintegrandolo nel posto di lavoro.
Il ricorso si basa su di un unico motivo.
Il L. si e’ difeso con controricorso, illustrato anche con note per l’udienza.
L’unico motivo denunziato e’ un vizio di “omessa, insufficiente ed errata motivazione” su di un punto decisivo della controversia, costituito da “ritenere che non sussiste la giusta causa dell’intimato licenziamento”.
Il ricorso e’ inammissibile per vari motivi.
In primo luogo perche’ non specifica di quale tipo di vizio di motivazione si tratta, denunziando indistintamente che la motivazione sarebbe omessa, insufficiente ed errata. E’ evidente che una motivazione non puo’, al tempo stesso, non esserci ed essere errata ed insufficiente. Il ricorso pertanto non e’ specifico e prospetta una tesi in se’ contraddittoria.
Altro motivo di inammissibilita’ riguarda l’indicazione del fatto in ordine al quale la motivazione sarebbe viziata. Il ricorso lo indica nel punto in cui la sentenza ha ritenuto non sussistente la giusta causa. Ma questo non e’ un fatto, bensi’ una valutazione giuridica.
In realta’, anche sotto questo profilo il ricorso e’ aspecifico, perche’ non individua il fatto controverso e decisivo su cui vi sarebbe vizio di motivazione. Peraltro, nel suo argomentare pone problemi e questioni che attengono al merito della controversia e non al giudizio di legittimita’, il che e’ ulteriore motivo di inammissibilita’.
La motivazione della Corte e’, al contrario, completa e coerente. Si premette che in presenza di un licenziamento per giusta causa l’onere della prova grava sul datore di lavoro. Si focalizzano gli addebiti fatti al L.. Si analizza l’istruttoria e si spiega con precisione perche’ tali addebiti sono rimasti indimostrati.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente, che perde il giudizio, al rimborso delle spese sostenute dal controricorrente.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione al controricorrente delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 37,00 nonche’ 3.500,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011