Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9931 del 27/05/2020

Cassazione civile sez. I, 27/05/2020, (ud. 31/10/2019, dep. 27/05/2020), n.9931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30309 del ruolo generale dell’anno 2018

proposto da:

O.L., rappresentato e difeso, giusta procura speciale in

calce al ricorso, dall’avv. Chiara Costagliola, con la quale

elettivamente si domicilia Roma, alla via Mario Menghini, n. 21,

presso lo studio dell’avv. Pasquale Porfilio;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, Commissione territoriale di Salerno, sezione

di Campobasso;

– intimati –

per la cassazione del decreto del Tribunale di Campobasso depositato

in data 12 settembre 2018.

Fatto

RILEVATO

che:

– con decreto del 12 settembre 2018 il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso proposto dall’istante contro il provvedimento di diniego di protezione internazionale e della protezione umanitaria;

– a fondamento del rigetto il Tribunale ha ritenuto inverosimile e vago il racconto dell’uomo, che ha riferito in maniera sommaria dell’atteggiamento ostile della matrigna per ragioni ereditarie, che sarebbe giunta ad assoldare due sicari per farlo assassinare, e ha esposto di aver subito un rapimento, senza riuscire a indicare il luogo dove sarebbe stato trattenuto;

– a tanto il Tribunale ha aggiunto che nella regione di provenienza del migrante non era in atto una violenza indiscriminata, e che costui non aveva provato la sussistenza dei fattori di vulnerabilità;

– nel contempo col decreto si è revocata l’ammissione al gratuito patrocinio;

– ricorre per cassazione avverso questa pronuncia il migrante, che articola in quattro motivi, cui le controparti non replicano.

Diritto

CONSIDERATO

che:

inammissibile è il primo motivo di ricorso, col quale l’istante lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) e c), per il diniego di protezione sussidiaria, là dove il Tribunale di Campobasso avrebbe escluso da un lato la rilevanza della situazione individuale del ricorrente e dall’altro la situazione di pericolo derivante dall’attuale situazione socio-politica della Nigeria;

– il motivo è inammissibile quanto al primo aspetto, perchè non intercetta la ratio decidendi, che non consiste nell’affermazione dell’irrilevanza in astratto delle esigenze personali, bensì nell’inconferenza di esse in concreto, sia per la mancanza di concatenazioni logiche e temporali, sia per la connotazione soggettiva e comunque inattuale, risalendo la morte del padre, dal quale deriverebbe l’eredità, a circa tre anni prima; esso è inammissibile anche in relazione al secondo, giacchè l’accertamento della sussistenza di una minaccia grave e individuale alla vita di colui che chieda la protezione sussidiaria, derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in rapporto alla situazione generale del paese di origine, costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità (tra varie, Cass. 12 dicembre 2018, n. 32064 e 21 novembre 2018, n. 30105);

– parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, col quale il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, là dove il Tribunale non avrebbe considerato le vicende politiche del paese d’origine e i gravi attentati in proprio danno scaturenti da ingiustificati motivi di vendetta personale;

– questa Corte (si veda in particolare Cass. 3 aprile 2019, n. 9304) ha già avuto occasione di stabilire che la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria dev’essere ancorata a una considerazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poichè, in caso contrario, si avrebbe riguardo non già alla situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto a quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

– il Tribunale ha escluso la sussistenza di fattori di vulnerabilità oggettivi ricollegati alla situazione del ricorrente, con apprezzamento di merito che non è stato adeguatamente aggredito;

– sono poi inammissibili gli ultimi due motivi di ricorso, coi quali il ricorrente censura, rispettivamente, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74 e la violazione e falsa applicazione dell’art. 136 medesimo Decreto, con prospettazione di questioni di legittimità costituzionale relativamente alla disciplina della revoca del decreto: in base al consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. 8 febbraio 2018, n. 3028 e 11 dicembre 2018, n. 32028) indipendentemente dalla circostanza che sia pronunziato nel contesto della sentenza che definisce il giudizio di merito, il provvedimento di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio resta in ogni caso assoggettato esclusivamente al mezzo di impugnazione suo proprio, e cioè l’opposizione da proporsi al capo dell’ufficio giudiziario del magistrato che ha disposto la revoca, ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170; sicchè risultano irrilevanti le prospettate questioni di legittimità costituzionale;

il ricorso va dichiarato inammissibile, senza statuizione in ordine alle spese, per la mancanza di attività difensiva.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2020

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