Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9931 del 26/04/2010
Cassazione civile sez. I, 26/04/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 26/04/2010), n.9931
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – rel. Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 27860/2008 proposto da:
D.C.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in
ROMA, V. GIULIA DI COLLOREDO 46, presso l’avvocato DE PAOLA
GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BARI, depositato il
30/10/2008, n. 409/08 c.c.;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
21/01/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO VITTORIA;
lette le conclusioni scritte dal Presidente designato VITTORIA: la
circostanza che l’attore avesse al momento della domanda domicilio
in provincia di Bari non è poi contestata.
La Corte:
Fatto
PREMESSO IN FATTO
1. – D.C.G. ha impugnato con regolamento di competenza il decreto 30.10.2008 della corte di appello di Bari.
Il ricorso è stato notificato il 14.11.2008.
Il Ministero delle finanze ha depositato memoria.
2. – La corte di appello di Bari è stata adita con domanda di equa riparazione.
L’attore, che ha dichiarato di risiedere a Carbonara, in provincia di Bari, ha dedotto che un giudizio da lui iniziato davanti al T.A.R. del Lazio si stava protraendo in modo irragionevole.
La corte d’appello ha dichiarato il proprio difetto di competenza per territorio ed ha indicato come competente la Corte di appello di Roma.
3. – Il ricorrente ha chiesto di dichiarare la competenza della corte d’appello di Bari.
Ha formulato il seguente quesito: – “A norma dell’art. 25 c.p.c., per le cause di equa riparazione in ragione del ritardo del giudizio presupposto davanti al giudice amministrativo la competenza della corte d’appello va individuata anche con riferimento al foro alternativo costituito dal luogo nella cui circoscrizione deve eseguirsi l’obbligazione: e cioè presso il domicilio del creditore (attuale ricorrente)”.
4. – Il relatore designato per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio, nella relazione depositata il 7.9.2009, ha indicato come soluzione della questione di competenza quella prospettata dal ricorrente.
5. – Non sono state presentata conclusioni scritte nè memorie.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
1. – Le sezioni unite della Corte – nella Camera di consiglio dell’1.12.2009 – in sede di decisione del ricorso RG. 22921/2006, Cianelli c. Presidenza del Consiglio dei Ministri – pronunciando in sede di esame di questione ad essa rimessa dal primo presidente su sollecitazione di questa sezione, hanno enunciato il principio di diritto, che sarebbe stato posto a base della ordinanza 16 marzo 2010 n. 6307.
Hanno considerato che la disposizione dettata dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 1, va interpretata nel senso per cui essa disciplina l’intera area del contenzioso di equa riparazione.
Questa interpretazione è stata scelta per le ragioni che seguono: – considera in modo unitario il giudizio presupposto nel quale si è determinato il superamento della durata ragionevole; assume a fattore rilevante della sua localizzazione la sede del giudice di merito distribuito sul territorio, sia esso ordinario o speciale, davanti al quale il giudizio è iniziato; al luogo così individuato attribuisce la funzione di attivare il criterio di collegamento della competenza e di individuazione del giudice competente sulla domanda di equa riparazione, che è stabilito dall’art. 11 c.p.p., ed è richiamato nell’art. 3, comma 1, della legge.
2. – Il collegio condivide questo principio.
3. – Il ricorso per regolamento di competenza va deciso perciò indicando come competente la corte di appello di Perugia.
4. – Le spese del giudizio di regolamento possono essere compensate: la decisione ne avviene sulla base di un principio di diritto espresso a seguito di rimessione alle sezioni unite su questione considerata di particolare importanza.
PQM
La corte dichiara la competenza della corte di appello di Perugia; compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2010