Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9931 del 19/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/04/2017, (ud. 05/10/2016, dep.19/04/2017), n. 9931
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20786-2013 proposto da:
PROPOSTA CASA S.R.L., ex. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO
PETRETTI, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente
all’avvocato PAOLO BONOMI giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), G.M., B.A., D.P.R.,
P.E., PO.FR., elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA ALESSANDRIA 208, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO
CARDARELLI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
SERGIO STRINGHINI giusto mandato in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, emessa e
depositata il 05/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FALASCHI MILENA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La PROPOSTA CASA s.r.l., impugnava la sentenza n. 2279/2012 emessa dal Tribunale di Bergamo, con la quale era stata condannata al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, delle spese necessarie all’eliminazione dei difetti e dei vizi presenti nello stabile del (OMISSIS), nonchè nelle singole unità immobiliari facenti parte del Condominio stesso, chiedendo la totale riforma della sentenza di primo grado.
La Corte d’Appello di Brescia, nella resistenza del condominio e dei condomini, con ordinanza del 5 giugno 2013, dichiarava inammissibile l’impugnazione, ritenendo che la stessa non aveva una ragionevole probabilità di essere accolta, riferendosi i motivi di appello ad eccezioni che avrebbero dovuto essere sollevate nel giudizio di primo grado dalla convenuta, la quale invece era rimasta contumace non ottemperando, quindi, all’onere di contestazione ex art. 115 c.p.c..
Avverso tale ordinanza, la PROPOSTA CASA s.r.l., ha proposto ricorso in Cassazione, sulla base di un unico complessivo motivo, lamentando la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 81 c.p.c..
Gli intimati hanno resistito con controricorso.
Fissata adunanza camerale al 5 ottobre 2016, nell’agosto 2016 è stato fatto pervenire in cancelleria atto di rinuncia al ricorso nel quale si afferma che per la parte ricorrente era venuto meno l’interesse a coltivare il ricorso, cui seguiva, nel settembre 2016, atto di accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti. L’atto di rinuncia al ricorso, con la correlata accettazione dei controricorrenti soddisfa i requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., comma 2, per cui a norma dell’art. 391 c.p.c., u.c., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di Cassazione.
In conclusione, per le ragioni che precedono, deve essere dichiarata l’estinzione del processo.
L’adesione manifesta alla rinuncia al ricorso da parte del Condominio e dei condomini G., P., Po., D.P. e B. consente di non adottare alcuna pronuncia sulle spese.
PQM
La Corte, dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^- VI Sezione Civile, il 5 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017