Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9931 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 15/04/2021), n.9931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17004-2019 proposto da:

L.G., titolare della ditta individuale omonima,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE di

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTA ANDRIA;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE SALE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 178/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 28/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Cagliari, a conferma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra C.M. e L.G., quest’ultimo titolare di ditta individuale, confermando la pronuncia di nullità del licenziamento e di condanna del datore all’adempimento dei conseguenti obblighi di natura patrimoniale e non patrimoniale nei confronti della lavoratrice;

la Corte territoriale ha altresì confermato la decisione di prime cure, che aveva rigettato l’eccezione di nullità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza proposta dal L. in quanto indirizzata alla Società Back Stage e non alla ditta individuale di titolarità dello stesso, e ne ha dichiarato la validità in ragione della coincidenza tra il nome dell’intestatario dell’atto e quello della persona nei cui confronti la stessa notifica era stata tentata;

la cassazione della sentenza è domandata da L.G. sulla base di quattro motivi, illustrati da successiva memoria;

C.M. ha depositato controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo, formulato a sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente lamenta “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 138 c.p.c., comma 2 e dell’art. 160 c.p.c., violazione dei principi di cui all’art. 24 Cost. ed all’art. 111 Cost. per aver ritenuto regolare e valida la notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 420 c.p.c. indirizzata alla Soc Back Stage di L.G. nella Via (OMISSIS)”;

la Corte d’appello avrebbe dovuto rilevare l’errore di notifica e, previa acquisizione di una visura della Camera di Commercio aggiornata, ordinare la rinnovazione della notifica presso la sede legale della ditta individuale L.G., a causa della cui mancanza quest’ultimo non era stato messo in condizione di esercitare il suo diritto di difesa;

col secondo motivo, formulato a sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 294 c.p.c. per non aver accolto l’istanza di rimessione in termini e per non aver ammesso i mezzi di prova dedotti dal ricorrente”; dopo aver ribadito l’erroneità del mancato accoglimento della richiesta di rimessione in termini, la censura trascrive l’elenco dei mezzi di prova dedotti dal ricorrente fin dal primo grado di giudizio e non ammessi dalla Corte d’appello;

col terzo motivo, formulato a sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamenta motivazione apparente “…tale da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum” nonchè motivazione perplessa o incomprensibile”; dopo aver ritenuto valida la notifica del ricorso introduttivo la Corte d’appello avrebbe compensato parzialmente le spese del grado, sulla base di una motivazione meramente apparente, in quanto così espressa: “perchè la difesa del C. ha contribuito in modo rilevante all’insorgere della lite, predisponendo una relata di notifica imprecisa e inevitabilmente foriera di contestazioni…”; la motivazione adottata dalla Corte d’appello, secondo il ricorrente, sarebbe obiettivamente inidonea a palesare l’iter logico seguito dal giudice nella formazione del proprio convincimento in merito al capo della sentenza contestato;

col quarto motivo, formulato a sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deduce “Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti riguardo alla attendibilità dei testi e alla contraddittorietà della loro testimonianza”; il motivo assume che il diniego di rimessione in termini e la mancata ammissione delle prove dedotte avrebbero impedito all’odierno ricorrente di provare talune circostanze che avrebbero fatto emergere l’inattendibilità dei testi escussi e, conseguentemente, l’inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i contendenti;

il primo motivo è infondato;

secondo i principi dettati in tema di validità della notifica di un atto processuale ad un imprenditore individuale ovvero ad una impresa individuale, identificata con il nome ed il cognome del titolare, questa Corte ha già avuto modo di precisare che il destinatario di essa è la persona fisica dell’imprenditore stesso e pertanto l’atto va notificato a quest’ultimo secondo le regole delle notificazioni a persone fisiche ex art. 138 ss. c.p.c., e non già ai sensi dell’art. 145 c.p.c., norma riguardante la notificazione degli atti alle persone giuridiche, tenendo presente che l’art. 139 c.p.c. pone un criterio di successione preferenziale solo per quanto riguarda la scelta del comune (residenza, dimora o domicilio), mentre, una volta individuato questo, è consentita la notifica in alternativa presso la casa di abitazione, la sede dell’impresa o l’ufficio dove il predetto titolare esercita l’industria o il commercio (Cass. n. 7041 del 2020);

nel caso in esame la Corte d’appello ha escluso che la notifica sia stata compiuta nei confronti di un soggetto diverso dal destinatario dell’atto quale titolare della ditta individuale, e, pertanto, ha dichiarato correttamente compiuto il processo notificatorio;

ha altresì esaminato ai predetti fini la valenza assunta dal rifiuto, da parte del L., di ricevere la notifica in mani proprie, ritenendo applicabile, al caso in esame, l’art. 138 c.p.c., comma 2, a norma del quale “Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione e la notificazione si considera fatta in mani proprie”;

in proposito, va richiamato l’orientamento di questa Suprema Corte, con cui si afferma che “A norma dell’art. 138 c.p.c., comma 2, il rifiuto di ricevere la copia dell’atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie (…) ove sia certa l’identificazione dell’autore del rifiuto con il destinatario dell’atto, non essendo consentita una analoga equiparazione nel caso in cui il rifiuto sia stato opposto da un soggetto del tutto estraneo, ma anche ove l’accipiens sia un suo congiunto o addetto alla casa (e, a fortiori, un vicino o il portiere), pur abilitati da norme diverse, in ordine prioritario gradato, alla recezione dell’atto.”(Cass. n. 9779 del 2018);

nel caso in esame la Corte d’appello ha accertato che l’autore del rifiuto di ricevere la notifica era il medesimo destinatario dell’atto processuale, e quindi ha legittimamente ritenuto che la fattispecie rientrasse nel campo d’applicazione del disposto di cui all’art. 138 c.p.c., comma 2;

il secondo motivo è assorbito in ragione dell’infondatezza del primo;

il terzo motivo è inammissibile per carenza di interesse;

nella specie, l’odierno ricorrente, risultato soccombente in appello, lamenta l’erroneità della statuizione di parziale compensazione delle spese del secondo grado di giudizio, ossia dell’accollo, a carico della parte vittoriosa, di una quota delle spese di lite, contestando tale scelta motivata dalla non esemplare conduzione del processo notificatorio da parte della difesa di controparte;

a proposito di tale doglianza, è utile richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte a proposito dell’interesse all’impugnazione; lo stesso – inteso quale manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo – deve sempre coincidere con un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l’esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica” (Così Cass. n. 3991 del 2020); nella specie tale utilità non è affatto ravvisabile, risolvendosi la scelta del giudice di compensare sia pure in parte le spese e di non porle, invece, a totale carico della parte soccombente, ossia del L., in un vantaggio per la parte stessa;

quanto al quarto ed ultimo motivo, esso va dichiarato inammissibile;

secondo il costante orientamento di legittimità “Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo riformulato dal D.L. n. 83 cit., art. 54, comma 3 ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.”(Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 19001 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014);

in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, nè rileva, a detti fini, l’eventuale ammissione del L. al gratuito patrocinio, secondo il costante orientamento di questa Corte (così, Sez. Un. 4315 del 2020; Cass. n. 27450 del 2020; Cass. n. 9660 del 2019; Cass. n. 27867 del 2019; Cass. n. 23830 del 2015).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

 

 

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