Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9931 del 14/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9931 Anno 2015
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA

c. u.

sul ricorso 3505-2013 proposto da:
NIGRO GIUSEPPE NGRGPP38D26I056W, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA CAMILLUCCIA 19, presso lo
studio dell’avvocato CLAUDIO MARCONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIANPAOLO IASELLI giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controrkorrente –

19.53

c•

Data pubblicazione: 14/05/2015

5,-•

avverso la sentenza n. 150/15/2012 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 14/05/12, depositata il
04/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO.

Ric. 2013 n. 03505 sez. MT – ud. 22-04-2015
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria
la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

osserva:
La CTR di Napoli ha accolto l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la
sentenza n.493/0612010 della CTP di Caserta che aveva accolto il ricorso di Nigro
Giuseppe avverso avvisi di accertamento IRPEF per l’anno 2002- ed ha perciò
confermato il predetto avviso, fondato su metodo sintetico consistente
nell’identificazione della capacità contributiva in virtù di indici desunti da
disponibilità economica che aveva consentito al Nigro di rendersi finanziatore della
“Melania Immobiliare srl” (di cui il Nigro era socio), così realizzando un incremento
patrimoniale di complessivi € 343.735,00 incremento che l’Agenzia aveva ripartito
per quote nei cinque anni antecedenti il finanziamento.
La predetta CTR ha motivato la decisione (per quanto qui ancora interessa) nel senso
che i motivi di gravame dovevano considerarsi specifici e non poteva condividersi la
tesi di parte appellata circa l’omessa contestazione da parte dell’Agenzia di argomenti
formulati in sede di impugnazione del provvedimento impositivo, atteso che la non
contestazione è istituto che riguarda i fatti allegati e non gli argomenti prospettati in
giudizio, sicchè nessun giudicato interno poteva essersi realizzato sui punti di asserita
non contestazione. Quanto alla eccezione di mancata allegazione del PVC richiamato
nell’avviso di accertamento, la CTR evidenziava che il predetto PVC risultava essere
“conosciuto” dal contribuente, siccome al Nigro fu notificato detto PVC (elevato nei
confronti della Melania srl) sia pure nella veste di legale rappresentante di detta
società. Inoltre, alla Direzione regionale dell’Agenzia non poteva essere negato il
potere di verifica (sull’assunto che detto potere competesse soltanto agli uffici
periferici dell’Agenzia), atteso che dal momento dell’emanazione del
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letti gli atti depositati,

D.Lgs.300/1999 (con le conseguenti disposizioni regolamentari e le norme
successivamente emanate) solo in quest’ultimo poteva rinvenirsi la disciplina della
materia, disciplina dalla quale si poteva desumere che alle direzioni regionali
competono funzioni di controllo fiscale anche alla stregua delle “verifiche ed altre
indagini tributarie nei confronti dei contribuenti”.

complesso motivo.
L’Agenzia si è difesa con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il primo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione di “norme di
diritto” che sono individuate nel contesto dei singoli profili e sulla inadeguata
motivazione della sentenza, vizio quest’ultimo che non è stato in alcun modo
sviluppato nel contesto dei singoli profili) la parte ricorrente si duole:
a) della violazione dell’art.53 comma 1 del DPR n.54611992, per avere il giudicante
ritenuto rituale l’appello, per quanto difettoso di motivi specifici. Si tratta di profilo di
impugnazione inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la parte
ricorrente dettagliato in alcun modo né quale fosse il preciso contenuto della sentenza
di primo grado né quali fossero i motivi di gravame proposti dall’Agenzia, sicchè non
è possibile intendere (a mezzo del necessario confronto tra i due termini omessi) se
sia provvista di parvenza di fondamento la tesi di parte ricorrente, peraltro
recisamente disattesa dal giudicante;
b)

della violazione dell’art.167 cpc, per non avere il giudicante “valutato che

l’ufficio nulla aveva replicato” in primo grado alle sollevate eccezioni, con
conseguente necessaria applicazione del principio di non contestazione. Trattasi di
profilo inammissibilmente proposto, atteso che la parte ricorrente nulla censura in
ordine alla puntuale e corretta argomentazione con la quale il giudice di appello ha
già rigettato siffatta contestazione, qui semplicemente riproposta dalla parte

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La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato ad unico ma

ricorrente (per non dire della ripetuta violazione, anche a questo proposito, del
canone di autosufficienza del ricorso);
c) della violazione dell’art.27 comma 13 del D.L.n.185/208 per avere il giudicante
erroneamente applicato detta disposizione (che individua la competenza della
Direzione regionale a decorrere dal 1.1.2009) ad un caso in cui la Direzione regionale

difetto di attinenza e riferibilità agli argomenti sui quali la Commissione di secondo
grado ha fondato la propria decisione, argomenti che muovono dall’applicazione
delle disposizioni del D.Lgs.300/1999 (e sue disposizioni regolamentari di
attuazione), nel mentre la disposizione qui valorizzata dalla parte ricorrente è
richiamata solo a conferma di un tessuto normativo in precedenza già caratterizzato
in senso contrario all’assunto di parte ricorrente;
d) dell’erronea applicazione dell’art.23 del DPR n.107/2001. Trattasi di profilo
inammissibilmente formulato, atteso che la parte ricorrente non propone nessuna
relazione tra la tesi interpretativa/applicativa di detta norma qui proposta e
l’eventuale violazione/erronea applicazione di legge commessa dal giudice
dell’appello;
e) dell’erronea applicazione dell’art.7 della legge n.212/2000. Trattasi di profilo
inammissibilmente formulato per la stessa ragione di inammissibilità di cui si è
appena detto in riferimento al profilo che precede;

O per avere il giudicante fatto erronea applicazione dell’art.42 del DPR n.600/1973 e
dell’art.56 del DPR n.633/1972. Trattasi di motivo inammissibilmente formulato,
siccome frutto di “mera enunciazione di violazione di norme di legge”, e cioè senza
che si dica in alcun modo in che termini il giudicante avrebbe fatto erronea
applicazione della previsione normativa a mezzo degli argomenti formulati a
sostegno del contenuto dispositivo della decisione.
Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità.
Roma, 30 luglio 2014
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era intervenuta nell’anno 2008. Trattasi di profilo inammissibilmente proposto, per

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa il cui contenuto non
induce la Corte a rimeditare le ragioni sulle quali si fonda la proposta di soluzione

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato.
che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa
non si è costituita.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite
di questo giudizio, liquidate in € 3.000,00 oltre spese prenotate a debito ed accessori
di legge.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 11.115 del 2002, la Corte dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.
Così deciso in Roma il 22 aprile 2015.

della lite contenuta nella relazione;

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