Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9931 del 08/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9931 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio proposto dal
Tribunale di Messina, con ordinanza R.G. 6597/2012 depositata il
28.3.2012, nel procedimento pendente fra:
SIDOTI GIUSEPPE;
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587,
SERIT SICILIA SPA,
SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS
SPA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE
AMENDOLA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I,,

Q

Data pubblicazione: 08/05/2014

1. Giuseppe Sidoti propose opposizione innanzi al Tribunale di Patti
avverso l’iscrizione ipotecaria effettuata dall’Inps su alcune unità
immobiliari site in Alcara Li Fusi.
Il giudice adito, con ordinanza in data 8 novembre 2012, in
accoglimento dell’eccezione sollevata da Riscossione Sicilia s.p.a., ha

innanzi al Tribunale di Messina.
Riassunto il giudizio, quest’ultimo con ordinanza depositata il 28
marzo 2013, ha chiesto d’ufficio regolamento di competenza.
Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha insistito perché
venga dichiarata la competenza del Tribunale di Patti, sezione lavoro.
2. Il ricorso appare meritevole di accoglimento.
Va premesso che, per quanto risulta dall’ordinanza del Tribunale di
Messina, con la proposta opposizione il Sidoti ha eccepito l’illegittimità
della iscrizione ipotecaria per irregolarità formali (quali la mancata
notifica degli atti presupposti e l’inesistenza degli stessi), nonché la
prescrizione del credito previdenziale a garanzia del quale è stata
iscritta la garanzia.
Ciò posto, per consolidata giurisprudenza di questa Corte,
l’opposizione alla iscrizione ipotecaria si inquadra nell’ambito dei
giudizi di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi: e invero,
l’opponente, ove contesti la legittimità dell’iscrizione ipotecaria per
inesistenza o intervenuta caducazione del titolo esecutivo, ha l’onere di
proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc.
civ., mentre, ove contesti la ritualità della notifica degli atti precedenti,
ha l’onere di proporre opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod.
proc. civ. (confr. Cass. civ. 21 dicembre 2012, n. 23891; Cass. civ. 1°
febbraio 2012, n. 2214).

Ric. 2013 n. 08717 sez. M3 – ud. 27-03-2014
-2-

dichiarato la propria incompetenza territoriale, rimettendo le parti

3. Ora, a norma dell’art. 26 cod. proc. civ., per l’esecuzione su beni
immobili, è competente il giudice del luogo in cui i beni stessi si
trovano; a norma del successivo art. 27, per le cause di opposizione
all’esecuzione forzata è competente il giudice del luogo dell’esecuzione,
salva la disposizione dell’art. 480, terzo comma, relativa alla

cod. proc. civ., per le cause di opposizioni agli atti esecutivi — eccetto
quelle relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto,
proposte prima dell’esecuzione (ipotesi, anche questa, estranea alla
fattispecie in esame), è competente il giudice dell’esecuzione.
4. La griglia normativa innanzi riportata non lascia adito a dubbi in
ordine alla competenza del Tribunale di Patti a conoscere della
proposta opposizione. E invero gli immobili su cui è stata iscritta
ipoteca si trovano nel Comune di Alcara Li Fusi, che è territorio
ricompreso nel circondario del Tribunale di Patti.
Ne deriva che, in accoglimento del ricorso, va dichiarata la competenza
del Tribunale di Patti innanzi al quale il giudizio andrà riassunto nei
termini di cui all’art. 50 cod. proc. civ.

P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Patti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 marzo
2014.

opposizione a precetto, che qui non rileva; infine, a norma dell’art. 617

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