Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9930 del 08/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9930 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

ORDINANZA
sul ricorso 21685-2012 proposto da:
RUSSO IGNAZIO RSSGNZ57DO7D960I, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA AMBROGIO CONTARINI 8, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTA SANTAGATI, rappresentato

e difeso

dall’avvocato SANTAGATI ANTONIO, giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
ECOSUD ITALIA SRL in persona del suo amministratore giudiziario
pro-tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA A.

BAIAMONTI 4, presso lo studio dell’avvocato INTERNULLO
ROSARIA, rappresentata e difesa dall’avvocato BATTAGLIA FEBO,
giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 08/05/2014

avverso la sentenza n. 11/2012 della CORTE D’APPELLO di
CALTANISSETTA del 22.12.2011, depositata 11 28/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE
ANIENDOLA.

DECISIONE
È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente
comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.
“1 relatore, cons. Adelaide Amendola
esaminati gli atti,
osserva:
1. Con citazione notificata il 23 luglio 2007 Ecosud Italia s.r.l. propose
opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale, a istanza di
Ignazio Russo le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro
41.316,55, oltre accessori, a titolo di compenso per prestazioni
professionali.
Eccepì l’opponente l’intervenuta prescrizione presuntiva del credito
azionato.
Resistette l’ingiungente.
2. Con sentenza del 19 agosto 2009 il giudice adito rigettò
l’opposizione.
Proposto gravame da Ecosud, la Corte d’appello di Caltanisetta, in
data 28 febbraio 2007, ha revocato il decreto ingiuntivo, per l’effetto
rigettando la domanda.
Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte Ignazio
Russo, formulando quattro motivi.
Resiste con controricorso Ecosud Italia s.r.l.

Ric. 2012 n. 21685 sez. M3 – ud. 27-03-2014
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA

3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata,
successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall’art. 360 bis,
inserito dall’art. 47, comma 1, lett. a) della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in
applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi

Queste le ragioni.
4. Nel motivare il suo convincimento ha osservato il giudice di merito
che, a norma dell’art. 2959 cod. civ., per rendere inefficace l’eccezione
di prescrizione presuntiva,
l’ammissione che l’obbligazione non è stata estinta deve essere fatta nel
giudizio in cui il credito asseritamente prescritto è azionato.
Nella fattispecie siffatta ammissione era contenuta in una lettera in
data 31 gennaio 2007 del Fasulo, che all’epoca già non aveva più la
rappresentanza legale della società, per essere stato revocato dalla
carica di amministratore. In ogni caso non si trattava di ammissione
fatta in giudizio.
Peraltro tale ammissione, in quanto non proveniente dal preteso
obbligato, neppure costituiva valido atto interruttivo della prescrizione.
Né infine poteva attribuirsi siffatto valore alla lettera in data 4 ottobre
2005, a firma dell’amministratore giudiziario della società, posto che
nella stessa la scrivente si era limitata ad affermare di non essere a
conoscenza della esistenza del credito.
5. Di tale valutazione si duole l’impugnante che, con il primo motivo
di ricorso denuncia violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 111 della
Costituzione, per omesso esame di un punto decisivo della
controversia, ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per non avere la Corte
territoriale considerato che la prescrizione presuntiva non opera in

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rigettato.

presenza di un credito che deve trovare sistematico riscontro in atti
scritti quali, nella fattispecie, le scritture contabili della società.
Con il secondo mezzo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 2937,
2944, 2956, 2957 e 2959 cod. civ., 111 della Costituzione e 112 cod.
proc. civ., ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per non avere il decidente

importa rinuncia alla possibilità di potersi successivamente avvalere
della eccezione di prescrizione presuntiva.
Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 2944, 2956, 2957 e
2959 cod. civ., e 111 della Costituzione, ex art. 360, nn. 3, 4 e 5, cod.
proc. civ., per avere il decidente applicato la prescrizione presuntiva,
malgrado il riconoscimento dell’amministratore giudiziario di Ecosud
in data 4 ottobre 2005, della inesistenza del creditore Russo,
riconoscimento che necessariamente implicava il mancato pagamento
del debito.
Con il quarto mezzo, prospettando violazione degli artt. 112, 190 e 345
cod. proc. civ., nonché degli artt. 2937, 2944, 2956, 2957 e 2959 cod.
civ., in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., l’impugnante si duole
perché la Corte d’appello, pur avendo attribuito alla predetta lettera, in
data 4 ottobre 2005, valore di ammissione implicita della esistenza del
credito, non aveva ritenuto la prescrizione interrotta e rinunciata.
6. Le critiche, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la
loro intrinseca connessione, sono destituite di fondamento.
È assolutamente consolidato in giurisprudenza il principio secondo
cui, se è vero che, in tema di prescrizioni presuntive l’ammissione di
non avere estinto il debito, da parte del debitore, può legittimamente
risultare anche per implicito dalla contestazione, da parte del debitore
stesso, dell’entità della somma richiesta (confr. Cass. civ. 23 luglio
2012, n. 12771), l’ammissione, per essere giuridicamente rilevante e
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considerato che l’ammissione anche implicita della esistenza del credito

determinare, ai sensi dell’art. 2959 cod. civ. il rigetto dell’eccezione,
deve essere resa in giudizio, assumendo altrimenti valore soltanto di
atto interruttivo della prescrizione, ex art. 2944 cod. civ. (confr. Cass.
civ. 12 giugno 2012, n. 9509; Cass. civ. 21 giugno 2010, n. 14927).
A ciò aggiungasi che le deduzioni con le quali il debitore assume che il

inopponibile l’eccezione di prescrizione presuntiva, giacché, lungi
dall’essere incompatibili con la presunta estinzione del debito per
decorso del termine, sono, invero, adesive e confermative del
contenuto sostanziale dell’eccezione (confr. Cass. civ. 31 marzo 2010,
n. 7800).

7. L’applicazione al caso di specie degli esposti principi, ai quali si
intende dare continuità, comporta che:
a) non essendo stata — la pretesa ammissione della mancata estinzione
del credito — resa in giudizio, la stessa è, in ogni caso, inidonea a
neutralizzare l’eccezione di prescrizione presuntiva;
b) l’assunto secondo cui l’istituto non opererebbe in presenza di un
credito che deve trovare riscontro in atti scritti è fuorviante. Se è ben
vero, infatti, che le prescrizioni presuntive, trovando ragione
unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità e dove il
pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito
trae origine da un contratto stipulato in forma scritta (confr. Cass. civ.
4 luglio 2012, n. 11145; Cass. civ. 7 aprile 2006, n. 8200; Cass. civ. 3
febbraio 1995, n. 1304), delle stesse si può tuttavia sicuramente
avvalere anche un soggetto obbligato a tenere le scritture contabili, non
interferendo tale disciplina con quella dei requisiti di forma dei
contratti. E tanto a tacere della assoluta novità della questione;
c) la valutazione del giudice di merito in ordine alla inidoneità della
lettera dell’amministratore giudi7iario a interrompere la prescrizione è
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debito sia stato pagato, o sia comunque estinto, non rendono

corretta sul piano logico e giuridico. È sufficiente al riguardo ricordare
che, a norma dell’art. 2944 cod. civ., la prescrizione è interrotta dal
riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto
stesso può essere fatto valere, e cioè da una condotta che è l’esatto
opposto della mera comunicazione di non essere a conoscenza di un

In tale contesto il ricorso appare destinato al rigetto”.
Il collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione,
che non sono in alcun modo infirmate dalle deduzioni svolte nella
memoria di parte ricorrente.
A integrazione delle stesse sembra opportuno qui ulteriormente
ribadire che, ai fini della neutralizzazione dell’eccezione di prescrizione
presuntiva, è giuridicamente del tutto irrilevante la pretesa ammissione
contenuta nella lettera in data 31 gennaio 2007 del signor Fabio Fasulo,
e tanto, a tacer d’altro, perché lo stesso non era più, all’epoca, legale
rappresentante della società.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle
spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 4.200,00 (di cui euro
200,00 per esborsi), oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 marzo
2014.

credito.

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