Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9930 del 05/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 05/05/2011), n.9930

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.D., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dagli avvocati PUCA DOMENICO, PACIFICO PASQUALE, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ISCHIA, in persona del Commissario Straordinario Dott.

S.F., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PANTALONE ANTONIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 645/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/04/2006 r.g.n. 1420/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/03/2011 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso per quanto di ragione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza qui impugnata la Corte d’appello di Napoli, confermando la decisione del Tribunale della stessa citta’, in funzione di giudice del lavoro, riteneva infondata la pretesa dell’odierno ricorrente di percepire dal Comune di Ischia, di cui era dipendente, il livello economico differenziato per ogni anno a decorrere dal 1996. In particolare, la Corte di merito rilevava che l’esclusione di tale trattamento economico si fondava sulla specifica previsione del D.P.R. n. 333 del 1990, art. 35, comma 5, secondo cui la corresponsione del l.e.d. non e’ ammessa per il personale di vigilanza di cui all’art. 45 (nel quale rientrava il ricorrente, maresciallo del corpo di polizia municipale); il riconoscimento del livello retributivo differenziato, d’altra parte, non poteva farsi discendere, ai sensi dell’art. 2103 c.c. da una sua definitiva ricomprensione nella retribuzione, che si trattava di un elemento accessorio e variabile del trattamento retributivo.

2. Di questa decisione il ricorrente domanda la cassazione deducendo tre motivi di impugnazione. Il Comune di Ischia resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo denuncia violazione del D.P.R. n. 333 del 1990, art. 35 e 45. Si sostiene che il divieto di corrispondere il l.e.d.

al personale di vigilanza, ai sensi dell’art. 45 cit., comma 2 si riferisce esclusivamente ai dipendenti della quinta qualifica funzionale e, pertanto, non poteva operare per il ricorrente, inquadrato nella sesta qualifica.

2. Il secondo motivo denuncia violazione dello stesso art. 35, nonche’ degli artt. successivi, in relazione all’art. 2103 c.c. Si deduce la illegittimita’ dell’operato del Comune, che, nell’adottare una nuova determinazione in ordine al precedente inserimento del ricorrente nella graduatoria per il l.e.d. ai sensi del D.P.R. n. 333 del 1990, art. 36. ha modificato l’attribuzione del diritto senza che ne ricorressero i presupposti giustificativi.

3. Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione, per avere la Corte di merito omesso ogni considerazione riguardo all’effettivo inquadramento del ricorrente, rilevante ai fini della spettanza del livello retributivo in questione.

4. Tali motivi, da esaminare congiuntamente per l’intima connessione delle censure, sono fondati.

4.1. Il quadro normativo di riferimento e’ dato dal D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, artt. 35 e 36 – Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 23 dicembre 1989 concernente il personale del comparto delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunita’ montane, loro consorzi o associazioni, di cui al D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, art. 4. Secondo le disposizioni di questa fonte normativa, per le qualifiche funzionali comprese tra la prima e la settima, e’ istituito un livello economico differenziato di professionalita’, attribuito ad alcuni soltanto dei lavoratori (una percentuale di quelli in servizio in ciascuna qualifica) all’esito di una selezione tra dipendenti in possesso del “requisito di anzianita’ di effettivo servizio di ruolo di tre anni nella qualifica alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello della selezione”, sulla base della valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio, secondo criteri obiettivi predeterminati in sede di contrattazione decentrata.

L’attribuzione del l.e.d. consiste, quindi, in una maggiorazione retributiva conferita ai dipendenti (in contingenti percentuali e previa selezione), senza determinare l’istituzione di nuove posizioni funzionali di lavoro, risolvendosi nell’attribuzione di un incremento stipendiale correlato non ad un mutamento di mansioni, ma al riconosciuto possesso da parte di taluni dipendenti, in comparazione con i pari grado, di una maggiore produttivita’ ed impegno professionale (cfr. Cass., sez. un., n. 5401 del 2007).

4.2. Va ulteriormente precisato che queste norme, ai sensi delle disposizioni raccolte nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono rimaste in vigore quale disciplina del rapporto di lavoro contrattuale (art. 69, comma 1), non ravvisandosi alcuna incompatibilita’, ex art. 73, con i principi derivanti dal mutamento della fonte costitutiva del rapporto di lavoro (da provvedimento amministrativo a contratto).

Hanno cessato di produrre effetti solo a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali per il quadriennio 1998 – 2001 per il personale delle Regioni od autonomie locali, avvenuta il 31 marzo 1999 (Allegato A C all’art. 71, comma 2, lett. d). Recano, pertanto, la disciplina relativa all’attribuzione del l.e.d. per gli anni precedenti l’abrogazione, demandando alla contrattazione collettiva decentrata la definizione dei criteri obiettivi di valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio, fermo restando il requisito dell’anzianita’ triennale di servizio di ruolo nella qualifica.

4.3. L’art. 35, comma 5, dispone che il l.e.d. non puo’ essere attribuito al personale di cui all’art. 45, commi 2, 3 e 4, nonche’ al personale di cui all’art. 34, comma 1, restando escluso, tale personale, dal computo delle percentuali di corresponsione previsto dal comma 4.

4.4. L’art. 45, comma 2, che la decisione impugnata ha posto a fondamento della esclusione del diritto del ricorrente all’attribuzione del l.e.d., dispone che al personale dell’area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, inquadrato nella quinta qualifica funzionale, compete, a decorrere dall’ottobre 1990, un’integrazione tabellare pari a L. 900.000 annue.

4.5. La ricognizione normativa consente di ricollegare l’esclusione del diritto al l.e.d. all’attribuzione di una diversa integrazione retribuiva, spettante ai dipendenti del personale di vigilanza inquadrato nella quinta qualifica. La lettera della norma, peraltro, e’ coerente con tale folio e non giustifica una estensione della esclusione del l.e.d. a tutta l’area della vigilanza, cosi’ come operata dalla Corte d’appello.

4.6. La decisione impugnata non si sottrae, pertanto, alle censure del ricorrente, risultando dalla parte narrativa della medesima che il dipendente aveva indicato sin dall’atto introduttivo del giudizio il suo inquadramento funzionale. Sul punto, la Corte di merito ha omesso qualunque accertamento, muovendo dal presupposto, infondato, della non spettanza del l.e.d. a prescindere dalla qualifica.

4.7. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla stessa Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, affinche’ definisca la controversia attenendosi al principio di diritto enunciato sub 4.5.

Lo stesso giudice di rinvio pronuncera’ altresi’ sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011

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