Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9929 del 19/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 19/04/2017, (ud. 24/02/2017, dep.19/04/2017),  n. 9929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza ex art. 47 c.p.c., iscritto

al n. R.G. 16395/2016, proposto da:

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIA NUOVA, 612,

presso lo studio dell’avvocato SILVIA DENORA, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALESSANDRO CERBONI, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

G.R.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 57/16 emessa dal Giudice di Pace di Grosseto

il 30/5/2016;

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. DEL CORE

Sergio, che chiede sia disposta la prosecuzione del giudizio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/2/2017 dal Consigliere Relatore D.ssa. MAGDA

CRISTIANO.

Fatto

RILEVATO

– che S.A. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Grosseto, con il quale G.R., da cui è divorziata, le ha intimato il pagamento della somma di 614,90, oltre interessi e spese, a titolo di rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute per il mantenimento del figlio, asseritamente poste a carico dell’ingiunta, nella predetta percentuale, in base “all’accordo di separazione dei coniugi a suo tempo omologato dal tribunale;

– che a fondamento dell’opposizione S. ha dedotto l’insussistenza del titolo legittimante la pretesa, rilevando inoltre di essere a sua volta creditrice di G. per il medesimo titolo;

– che il Giudice di Pace adito, con ordinanza del 30.5.016, ha sospeso il processo ex art. 295 c.p.c. ritenendo pregiudiziale la decisione “sulla domanda interpretativa del provvedimento di separazione proposta dall’opponente” rispetto alla quale ha dichiarato la propria incompetenza a decidere, essendo competente, per materia e per valore, il Tribunale di Grosseto, al quale l’ha rimessa previa sua separazione dal giudizio di opposizione;

– che l’ordinanza è stata impugnata da S.A. con ricorso per regolamento ex art. 42 c.p.c., con il quale si rileva che non v’è alcuna controversia pregiudicante spettante alla competenza del Tribunale, essendo compito del giudice dell’opposizione stabilire se G. abbia o meno diritto ad ottenere il rimborso della metà delle spese sostenute per il figlio;

– che il ricorso è fondato, atteso che l’opponente si è limitata a contestare che il verbale di separazione consensuale omologato costituisse titolo azionabile dall’ex marito ai fini del rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio, e che l’accertamento concernente l’esistenza del diritto del G. al rimborso, implicante l’interpretazione del verbale, costituisce il principale Thema decidendum della controversia, sul quale il giudice dell’opposizione è tenuto a pronunciare;

– che l’assunto del G.d.P., secondo cui l’interpretazione del verbale gli sarebbe preclusa ratione materiae, è errato, in quanto questa Corte ha costantemente affermato che la competenza in ordine alle controversie aventi ad oggetto l’adempimento delle obbligazioni di natura economica imposte al coniuge in sede di separazione o divorzio, nelle quali non è in discussione la modifica del regolamento dei rapporti patrimoniali fra le parti, va determinata in ragione del valore della causa, secondo i criteri ordinari (cfr. Cass. nn. 20303/14, 6297/14, 16793/09);

– che va, inoltre, escluso che la causa attualmente pendente fra gli ex coniugi per la definizione dei loro rapporti patrimoniali all’esito della sentenza di divorzio, sia pregiudicante rispetto a quella di opposizione, nella quale si discute della pregressa regolamentazione di detti rapporti, siccome risultante dal verbale di omologazione;

– che, infine, risulta incomprensibile il rilievo dell’incompetenza per valore del giudice adito in ordine all’interpretazione del verbale, che va compiuta al limitato fine di verificare se la S. sia tenuta al rimborso delle somme oggetto di ingiunzione;

– che pertanto, in accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato va cassato e va disposta la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Grosseto, che provvederà anche sulle spese del presente regolamento.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Grosseto, che provvederà anche sulle spese del presente regolamento. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in esso menzionati.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

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