Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9929 del 14/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9929 Anno 2015
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 58-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
FONDAZIONE PIO RITIRO CERATI ONLUS;
– intimata avverso la sentenza n. 106/22/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA SEZIONE
DISTACCATA di PARMA del 29/09/2011, depositata il 27/10/2011;

glgA-

Data pubblicazione: 14/05/2015

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO.

Ric. 2013 n. 00058 sez. MT – ud. 22-04-2015
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria
la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

osserva:
La CTR di Bologna ha accolto l’appello della “Fondazione Pio Ritiro Cerati Onlus”,
appello proposto contro la sentenza n.68/01/2009 (ma forse erroneamente indicata
con questi numeri nella sentenza di appello) della CTP di Piacenza che aveva
respinto il ricorso della fondazione contribuente avverso avviso di liquidazione e
rettifica di atto di vendita di terreno registrato il 14.5.2007 a mezzo del quale il valore
dichiarato in € 300.000,00 è stato rideterminato in € 514.980,00 procedendo così
l’Ufficio al recupero della differenza di imposta a carico della venditrice Fondazione
Cerati.
La predetta CTR ha motivato la decisione osservando che l’avviso risultava fondato
esclusivamente sulla considerazione degli importi previsti dalle “tariffe ICI del
comune di Caorso, diminuiti in considerazione dell’assenza delle opere di
urbanizzazione, nonché su di una valutazione ridotta della parte dei terreni da cedere
gratuitamente al comune” sicchè, essendo le tabelle in questione “finalizzate ad altra
e diversa imposta” (dando generico conto di metodo e presupposto di valorizzazione
e dovendosi determinare “valori medi” onde evitare più complessi accertamenti) e in
assenza di parametri di riferimento a cessioni di aree similari e di altri elementi
dimostrati in giudizio, gli elementi indicati non potevano considerarsi sufficienti.
D’altronde, lo stesso metodo utilizzato dall’Agenzia, ai fini della diminuzione dei
valori in tal modo determinati dall’amministrazione comunale (senza alcuna specifica
giustificazione circa i criteri della diminuzione) era sintomo dell’arbitrarietà del
complessivo sistema. Risultando in atti una perizia di stima di parte contribuente, la
Commissione ha dichiarato di fare proprie le valutazioni che ne risultavano, così
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letti gli atti depositati,

rideterminando il valore del bene oggetto dell’avviso in quello di € 15,5 al metro
quadro (anzicchè 13,37 al mq dichiarato dalla parte contribuente).
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La contribuente non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere

Infatti, con entrambi i motivi di impugnazione (il primo centrato sulla “insufficiente
e contraddittoria motivazione”; il secondo centrato sulla “omessa motivazione”) la
ricorrente (dopo avere trascritto in atto il preciso contenuto del provvedimento) si
duole della sentenza di secondo grado perchè: 1) in punto di insufficienza: a) il
giudicante aveva omesso di tenere conto che l’Ufficio, già in primo grado, “aveva
depositato un atto di compravendita limitato a due terreni limitrofi”; b) il giudicante
aveva omesso di chiarire perché il riferimento alle tariffe 1Cl non integrerebbe una
congrua motivazione dell’avviso; 2) in punto di omissione: poiché, siccome la perizia
prodotta dalla contribuente era riferita ai valori dell’anno 2002 ed era inficiata dai
contrastanti valori dei terreni oggetto del contratto prodotto nel giudizio di primo
grado (che era stato invece valorizzato dalla Commissione Provinciale), “risulta
chiaro che la CTR ha omesso di motivare su fatti decisivi della controversia,
considerati invece rilevanti dalla CTP”.
I motivi dianzi riassunti appaiono entrambi o infondati o inammissibilmente proposti.
In punto di insufficienza, quanto al primo profilo, perché correttamente il giudicante
non ha tenuto conto della produzione documentale di parte pubblica: l’art.51 del DPR
1986/131 prevede infatti criteri plurimi che l’Ufficio può utilizzare ai fini della
rettifica degli atti aventi ad oggetto beni o diritti immobiliari, criteri che —una volta
fissati nel provvedimento- non possono essere modificati “a posteriori” atteso che
(anche alla luce dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212) deve essere concessa al
contribuente la facoltà di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio
o parametro; la produzione anzidetta avrebbe senz’altro alterato questo principio,
introducendo in causa un criterio comparativo del tutto nuovo ed avulso rispetto a
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definito ai sensi dell’art.375 cpc.

quelli che l’Ufficio aveva dichiarato di voler adottare. L’elemento di fatto non
considerato dal giudicante appare perciò manifestamente privo del carattere di
decisività, a volere rimanere nel solco della tipologia del vizio valorizzato dalla parte
ricorrente (e a non voler considerare gli aspetti di difetto di autosufficienza che
rendono di per sé manchevole il profilo di ricorso).

per le quali ha (correttamente) ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento, in difetto
di un criterio idoneo a reggere la pretesa di maggior valore in esso contenuta, sicché
la taccia di insufficiente motivazione (che sottende una sostanziale richiesta di
riesame del merito, vietata in questa sede) non può che essere ritenuta infondata.
In punto di omissione: perché al mezzo di impugnazione di parte ricorrente difetta un
interesse di genere processualmente rilevante (oltre che sostanziale) avendo avuto il
riferimento alla perizia deposita dalla parte contribuente il solo effetto di determinare
un aumento del valore accertato rispetto al dichiarato, nonostante l’accoglimento
dell’impugnazione di parte contribuente, sicchè detto rilievo ha finito per ridondare a
vantaggio della parte pubblica.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta infondatezza, ed inammissibilità.
Roma, 30 luglio 2014
ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato.
che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa
non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 22 aprile 2015.

Quanto al secondo profilo, perché il giudicante ha perfettamente chiarito le ragioni

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