Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9929 del 08/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9929 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

ORDINANZA
sul ricorso 22868-2011 proposto da:
UNIQA PROTEZIONE SPA 00226710309 (già Friuli Venezia Giulia
Assicurazioni La Carnica SpA) in persona del procuratore speciale,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 80 int. 27, presso lo studio dell’avvocato RINAURO FRANCESCA, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MONTINARI
ADRIANO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
LANDUCCI FRANCESCO,
ALLEANZA TORO SPA 10050560019 (già Toro Assicurazioni SpA),
GIORGETTI LUCA GRGLCU78E15G628R;
– intimati –

Data pubblicazione: 08/05/2014

avverso la sentenza n. 100/2011 del TRIBUNALE di LUCCA Sezione Distaccata di VIAREGGIO, depositata il 15/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/03/2014 dal Consigliere Relatore Doti. ADELAIDE
AMENDOLA;

scritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente
comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.
“Il relatore, cons. Adelaide Amendola
esaminati gli atti,
osserva:

1. Luca Giorgetti convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di
Viareggio Francesco Landucci e Toro Assicurazioni s.p.a. per ivi
sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni da lui subiti a
seguito di incidente verificatosi per responsabilità esclusiva del
Landucci. Precisò che aveva accettato la somma di euro 3.000,
versatagli da Toro, a titolo di acconto.
Costitutisi in giudizio, i convenuti contestarono le avverse pretese,
proponendo altresì domanda riconvenzionale, il Landucci al fine di
ottenere il ristoro dei danni subiti dalla propria autovettura, e Toro, per
sentir condannare l’attore alla restituzione dell’importo di euro 3.000.
A fronte della iniziativa processuale della controparte, il Giorgetti
chiese ed ottenne di chiamare in causa Friuli Venezia Giulia
Assicurazioni La Carnica s.p.a. (di seguito La Carica Assicurazioni

Ric. 2011 n. 22868 sez. M3 – ud. 27-03-2014
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udito per la ricorrente l’Avvocato Francesca Rinauro che si riporta agli

s.p.a.), società che assicurava il veicolo da lui guidato al momento del
sinistro.

2. Con sentenza del 18 settembre 2008 il giudice adito rigettò la
domanda attrice e, in accoglimento delle spiegate riconvenzionali,
condannò Luca Giorgetti e La Carnica s.p.a., in solido tra loro, a

pagare al Landucci della somma di euro 4.900, con rivalutazione e
interessi.
In esecuzione di siffatta pronuncia, Uniqa Protezione s.p.a. (nuova
denominazione assunta da La Carnica s.p.a.), versò al Landucci la
somma di euro 5.610,49.
Propose gravame principale il Giorgett_i.
Uniqa Protezione, costituitasi nel giudizio di appello, oltre ad associarsi
ai motivi di censura fatti valere dal suo assicurato, propose appello
incidentale al fine di ottenere la riforma della impugnata sentenza nella
parte in cui l’aveva condannata, in solido con il Giorgetti, a restituire
euro 3.000 a Toro Assicurazioni s.p.a. Chiese, inoltre, la condanna del
Landucci a rimborsarle quanto allo stesso versato in virtù della
provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado.
Con sentenza del 15 febbraio 2011 il Tribunale di Lucca, accertata
l’esclusiva responsabilità del Landucci nella causazione dell’incidente,
lo ha condannato, in solido con la società Toro Assicurazioni s.p.a., al
risarcimento dei danni in favore del Giogetti; ha rigettato la domanda
riconvenzionale del Landucci, condannando lo stesso e Toro
Assicurazioni s.p.a. a rifondere al Giorgetti le spese del doppio grado.
Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione Uniqa Protezione s.p.a.
sulla base di un solo, articolato motivo. Nessuno degli intimati ha
svolto attività difensiva.

Ric. 2011 n. 22868 sez. M3 – ud. 27-03-2014
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restituire a Toro Assicurazioni la somma di euro 3.000, nonché a

3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata,
successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall’art. 360 bis,
inserito dall’art. 47, comma 1, lett. a) della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in
applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi

Queste le ragioni.
4. Con

l’unico motivo di ricorso, denunciando nullità del

procedimento per omessa pronuncia, nonché violazione dell’art. 112
cod. proc. civ., ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ., l’impugnante si duole
che il giudice di merito nulla abbia statuito sulle domande, da lui
avanzate con l’appello incidentale, di restituzione di quanto versato al
Landucci in esecuzione della sentenza di primo grado nonché su quella
di condanna del Landucci alla rifusione delle spese del giudizio innanzi
al Giudice di Pace.
5. Le critiche sono fondate.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che la domanda
di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di
primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della
decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò
ammissibile in appello, segnatamente precisando, al riguardo, che la
stessa deve essere formulata, a pena di decadenza, con l’atto
di gravame, mentre, qualora l’esecuzione della sentenza sia avvenuta
successivamente alla proposizione dell’impugnazione, ne è ammissibile
la formulazione anche nel corso del giudizio (confr. Cass. civ. 8 luglio
2010, n. 16152).
In tal prospettiva si è altresì precisato che, fermo che la condanna
restitutoria non può essere eseguita prima del suo passaggio in
giudicato, ove il giudice di appello ometta di pronunciare sul punto, la
Ric. 2011 n. 22868 sez. M3 – ud. 27-03-2014
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accolto.

parte potrà o impugnare l’omessa pronunzia con ricorso in cassazione
oppure riproporre la domanda restitutoria in separato giudizio, senza
che ivi, stante la menzionata facoltà di scelta, le sia opponibile il
giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per
omessa pronuncia (Cass. civ. 8 giugno 2012, n. 9287; Cass civ. 8 luglio

2009, n. 10124; Cass. civ. 11 giugno 2008, n. 15461; Cass. civ. 22
marzo 1995, n. 3260; Cass. civ. 16 maggio 2006, n. 11356).
6. Peraltro, posto che l’azione di restituzione e riduzione in pristino
non è riconducibile allo schema della ripetizione d’indebito, perché si
collega ad un’esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale
anteriore a detta sentenza; prescinde dall’esistenza del rapporto
sostanziale (ancora oggetto di contesa); né, in particolare, si presta a
valutazioni sulla buona o mala fede dell’accipiens, non potendo venire in
rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella
comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della
provvisorietà dei suoi effetti, chi ha eseguito un pagamento non
dovuto, per effetto di una sentenza provvisoriamente esecutiva
successivamente riformata, ha diritto ad essere indennizzato dell’intera
diminuzione patrimoniale subita, ovvero alla restituzione della somma
con gli interessi legali a partire dal giorno del pagamento (confr. Cass.
civ. 20 ottobre 2011, n. 21699).
7. Il ricorso andrà pertanto accolto, con ogni conseguente pronuncia
sulle spese del giudizio”.
Ritiene il collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra
trascritta relazione.
Ne deriva che, in accoglimento del ricorso, l’impugnata sentenza deve
essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità,
al Tribunale di Viareggio in diversa composizione che dovrà
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2010, n. 16152; Cass. civ. 24 maggio 2010, n. 12622; Cass. civ. 30 aprile

provvedere sia in ordine alla domanda di restituzione di quanto versato
dalla ricorrente al Landucci in esecuzione della sentenza di prime cure,
sia in ordine alle spese del giudizio innanzi al Giudice di Pace,
relativamente al rapporto processuale tra il medesimo Landucci e la
società ricorrente.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche
per le spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Viareggio in
diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 marzo
2014.

P.Q.M.

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