Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9928 del 26/04/2010

Cassazione civile sez. III, 26/04/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 26/04/2010), n.9928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28783/2005 proposto da:

TELECOM ITALIA SPA (OMISSIS) in persona dell’Avvocato F.V.

nella sua qualità di procuratore speciale, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA S. ANDREA DELLA VALLE 6, presso lo

studio dell’avvocato D’ERCOLE STEFANO, che la rappresenta e difende

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.T. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 666/2005 del TRIBUNALE di GROSSETO, emessa

l’11/7/2005, depositata il 15/07/2005, R.G.N. 219/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/04/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

letto il ricorso con il quale la Telecom Italia s.p.a. chiede la cassazione della sentenza con la quale il Tribunale di Grosseto, riformando la prima sentenza, l’ha condannata a risarcire il danno subito dall’avv. A. per l’inserzione nell’elenco abbonati del nome e numero telefonico di questa con qualifica e caratteri diversi da quelli richiesti, nonchè senza indicazione dell’indirizzo e-mail;

rilevato il principio di diritto in ragione del quale la previsione – di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1, della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione (Cass. sez. un. 16 aprile 2009, n. 9005);

rilevato, altresì, che la ricorrente dichiara che la sentenza le è stata notificata il 1 agosto 2005, ma deposita sentenza non notificata e che, dunque, il ricorso è improcedibile ;

ritenuto che non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, stante la mancata difesa dell’intimata.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2010

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