Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9928 del 24/04/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 9928 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comunichi.
Roma, M74 /
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
DEPOSITATO IN CANCELLERa
IL
Data pubblicazione: 24/04/2013
Ct. 32259/2009
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n.
6e~ ig
2°G
((
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rnamailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
resistente
contro
Mastromauro Giuseppe
in punto
annullamento della sentenza n. 51/11/2008 emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria regionale di Bari
PREMESSO
Che con nota del 14.9.2012 la Direzione Provinciale di Barletta prot.
46518 ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione
della controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che
richiama l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al versamento di tutte
le somme dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio, ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 22 gennaio 2013
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale