Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9928 del 19/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 19/04/2017, (ud. 03/02/2017, dep.19/04/2017),  n. 9928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7350-2016 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VARRONE 9,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO MARANELLA, rappresentato e

difeso dall’avvocato GUIDO GALLETTI;

– ricorrente –

e contro

PREFETTURA DI BRESCIA, QUESTURA DI BRESCIA;

– intimati –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di BRESCIA, depositata il

04/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che, con ordinanza depositata in data 4 febbraio 2016, il Giudice di Pace di Brescia ha rigettato l’opposizione proposta dal cittadino albanese C.M. avverso il decreto n. 1012/espul/2015 di espulsione dal territorio nazionale emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Brescia in data 6 novembre 2015;

che avverso il richiamato provvedimento C.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;

che le intimate Prefettura di Brescia e Questura di Brescia non hanno svolto difese;

considerato che il primo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 134 c.p.c., comma 1, nonchè l’omessa o insufficiente motivazione del provvedimento impugnato;

che il secondo motivo di ricorso deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 il vizio di motivazione, lamentando l’erronea formulazione del giudizio di pericolosità sociale del ricorrente;

ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile atteso che, pur formalmente denunciando la violazione del contenuto-forma dell’ordinanza previsto dall’art. 134 c.p.c., sembra sostanziarsi in una critica alla motivazione adottata, censurando peraltro presunte omissioni senza però allegare dove e quando nel corso del processo le relative questioni (pericolosità sociale, legami familiari, personalità del soggetto) siano state in precedenza introdotte, in presenza del resto di un provvedimento che pare adottato ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b) (mancanza permesso di soggiorno), che è elemento autonomamente valutabile ai fini della declaratoria di legittimità del provvedimento prefettizio;

che il secondo motivo di ricorso è infondato atteso che il provvedimento appare conforme all’insegnamento di questa Corte secondo cui in tema di immigrazione, il provvedimento di espulsione dello straniero è obbligatorio a carattere vincolato, sicchè il giudice ordinario è tenuto unicamente a controllare, al momento dell’espulsione, l’assenza del permesso di soggiorno perchè non richiesto (in assenza di cause di giustificazione), revocato, annullato ovvero negato per mancata tempestiva richiesta di rinnovo, mentre è preclusa ogni valutazione, anche ai fini dell’eventuale disapplicazione, sulla legittimità del relativo provvedimento del questore trattandosi di sindacato che spetta unicamente al giudice amministrativo, il giudizio innanzi al quale non giustifica la sospensione di quello innanzi al giudice ordinario attesa la carenza, tra i due, di un nesso di pregiudizialità giuridica necessaria, nè la relativa decisione costituisce in alcun modo un antecedente logico rispetto a quella sul decreto di espulsione (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 12976 del 22/06/2016);

che non vi è luogo per provvedere sulle spese di questo giudizio, non avendo gli intimati svolto difese.

PQM

rigetta il ricorso.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, che il processo risulta esente da contributo e pertanto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA