Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9928 del 08/05/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 9928 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO
materiale
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
POZZI Agnese (ved. Cherubini) e CHERUBINI Ulrica, rappresentate e difese, per procura speciale a margine del controricorso con ricorso incidentale depositato nel giudizio
iscritto al R.G. n. 35108/2006, dall’Avvocato Giorgio Cherubini, presso lo studio del quale in Roma, via Castro Pretorio n. 122, sono elettivamente domiciliate;
– ricorrenti contro
MURAGLIA Mario;
– intimato
–
per correzione di errore materia occorso nella sentenza
della Corte di cassazione n. 258 del 2013, depositata in
data 8 gennaio 2013.
Data pubblicazione: 08/05/2014
Udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio dell’il aprile 2014 dal Presidente relatore Dott.
Stefano Petitti.
Ritenuto che la Corte di cassazione, decidendo sul ri-
Cherubini Agnese, Cherubini Ulrica e Cherubini Giorgio avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 755 del
2006, depositata il 9 febbraio 2006, nonché sul ricorso incidentale proposto dai controricorrenti Pozzi Cherubini Agnese, Cherubini Ulrica e Cherubini Giorgio, con sentenza
n. 258 del 2013, depositata in data 8 gennaio 2013, ha riunito i ricorsi, ha rigettato il ricorso principale e ha dichiarato assorbito quello incidentale;
che Agnese Pozzi vedova Cherubini, e Ulrica Cherubini
propongono istanza per correzione di errore materiale, rilevando che nella sentenza n. 258 del 2013 la ricorrente
Cherubini Ulrica è stata indicata come Enrica;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta
relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è
stata comunicata alle parti.
Considerato che il relatore designato ha formulato la
seguente proposta di decisione, che è stata comunicata alle
parti:
«[(A] L’istanza è fondata.
2
corso proposto da Muraglia Mario nei confronti di Pozzi
Dagli atti dei giudizi iscritti ai nn. 30623 e 35108 del
2006, decisi con la sentenza n. 258 del 2013, emerge, infatti, che il ricorso principale è stato proposto nei confronti di Agnese Pozzi vedova Cherubini, di Ulrica Cherubi-
sto ricorso incidentale.
Nella sentenza della quale si chiede la correzione, invece,
sia nella epigrafe a pag. l, che nello svolgimento del processo a pag. 2, la ricorrente è indicata, all’evidenza per
mero errore materiale, come Enrica.
Si ritiene, quindi, che l’istanza possa essere accolta in
camera di consiglio, dovendosi apportare alla sentenza della Corte di cassazione n. 258 del 2013 le seguenti correzioni di errore materiale: a pagina l, nella epigrafe, e a
pag. 2, ove è scritto “Cherubini Enrica” deve leggersi
“Cherubini Ulrica”»;
che il Collegio condivide la richiamata proposta di decisione, alla quale, del resto, non sono state rivolte critiche di sorta;
che, dunque, nella sentenza di questa Corte n. 258 del
2013 devono essere apportate le seguenti correzioni di errore materiale: a pagina l, nella epigrafe, e a pag. 2, ove
è scritto “Cherubini Enrica” deve leggersi “Cherubini Ulrica”;
ni e di Giorgio Cherubini e che questi ultimi hanno propo-
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio (Cass., S.U., n. 9438 del 2002).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dispone che nella sentenza di questa Corte n.
rore materiale: a pagina l, nella epigrafe, e a pag. 2, ove
è scritto “Cherubini Enrica” deve leggersi “Cherubini Ulrica”. Dispone altresì che la presente ordinanza sia annotata
sull’originale del provvedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, in
data 11 aprile 2014.
258 del 2013 siano apportate le seguenti correzioni di er-