Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9927 del 26/04/2010
Cassazione civile sez. III, 26/04/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 26/04/2010), n.9927
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 24217/2005 proposto da:
A.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA ANASTASIO II 80, presso lo studio dell’avvocato BARBATO
ADRIANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BIONDI
UMBERTO giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MILANO ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS) per mandato speciale
conferito dal suo Legale Rappresentante Dott. C.I.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo
studio dell’avvocato SPINELLI GIORDANO TOMMASO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocate FIORE CATERINA MARIA giusta delega in
calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
R.M., S.S.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 24 5/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO, II
SEZIONE CIVILE, emessa il 10/11/2004, depositata il 31/01/2005,
R.G.N. 4020/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del.
08/04/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l’Avvocato ADRIANO BARBATO;
udito l’Avvocato RICCARDO LOPARDI per delega dell’Avvocato TOMMASO
SPINELLI GIORDANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte:
Fatto
RILEVATO IN FATTO E DIRITTO
che la Corte d’appello di Milano, riformando la prima sentenza, stabilì che i danni alla persona subiti dall’ A. nel corso di un incidente stradale erano riconducibili per metà alla responsabilità del conducente del veicolo investitore e per metà a quella dello stesso A., procedendo, dunque, alla liquidazione dell’importo risarcitorio;
che la sentenza fu cassata da questa Corte quanto alla tabella applicata ed all’importo liquidato a titolo di risarcimento del danno morale;
che la Corte d’appello di Milano, quale giudice del rinvio, ha proceduto alla riliquidazione dell’importo risarcitorio, adeguandosi ai principi di diritto enunciati dal giudice di legittimità;
che propone ricorso per cassazione l’ A., il quale, attraverso un unico motivo (al quale risponde con controricorso la Milano Ass.ni) non contesta gli importi capitali liquidati dal giudice del rinvio, bensì il metodo di calcolo adottato per la determinazione di interessi e rivalutazione.
Diritto
OSSERVA IN DIRITTO
che la questione prospettata esula dall’ambito di giudizio assegnato alla Corte di legittimità, posto che il ricorrente non pone nè questioni di violazione di legge, nè di vizio del procedimento, nè di vizio della motivazione, bensì questioni di calcolo e di commisurazione degli interessi, attinenti all’entità del tasso di interesse medio nel periodo in considerazione ed alla durata del periodo stesso;
che dunque trattasi di questioni di fatto inammissibili nel giudizio di legittimità;
che il ricorso va, pertanto, respinto;
che, sussistendone i giusti motivi, vanno compensate le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2010