Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9927 del 24/04/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 9927 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comu *chi.
Roma, /h/
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
DEPOSITATO IN CANC5.11ERIA
11.
2 .4…4PR.2013……- ….
Data pubblicazione: 24/04/2013
A
Cs 6011/2009
Avv. Francesco Meloncelli
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE V TRIBUTARIA
UDIENZA PER CONDONO
(R.G. n. 10570/2009)
– nell’interesse
dell’Agenzia
delle
entrate
(C.F.
06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e
difesa, per mandato ai sensi di legge, dall’Avvocatura Generale dello
Stato (C.F. 80224030587) e presso la stessa per legge domiciliata a
Roma in via dei Portoghesi n. 12
CONTRO
PIZZO ROBERTO
IN PUNTO
annullamento della sentenza n. 16/44/08 emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di MILANO
PREMESSO
che l’Agenzia ha comunicato che il contribuente ha presentato
domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art. 39 comma
12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama l’art. 16 della legge n. 289/2002)
provvedendo al versamento di tutte le somme dovute
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari
l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n.
289/2002.
Allega nota 30/8/2012 Prot 103252 della Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Monza e della Brianza con comunicazione di regolarità.
Roma, 29 novembre 2012
ISTANZA DI FISSAZIONE