Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9927 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 15/04/2021), n.9927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21738-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA

D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, ESTER ADA VITA SCIPLINO,

EMANUELE DE ROSE;

– ricorrente –

contro

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, L.GO TRIONFALE

7, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA ANTRILLI, rappresentato

e difeso dall’avvocato DOMENICO GUGLIELMI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 290/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 18/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di L’AQUILA ha accolto l’appello incidentale di L.G., assorbito quello principale dell’INPS, e, in riforma della pronuncia del Tribunale di Chieti, ha dichiarato prescritto il credito per contributi dovuti alla gestione separata, azionato dall’INPS, per l’anno 2010, in relazione all’attività libero-professionale svolta dal L. in qualità di libero professionista iscritto all’Albo degli avvocati;

per quanto ancora in discussione, a fondamento della decisione, la Corte territoriale ha osservato come la prescrizione iniziasse a decorrere dalla scadenza del termine di pagamento dei contributi e non da quello di presentazione della dichiarazione dei redditi;

trattandosi di contributi dovuti per l’anno 2010, il dies a quo andava fissato al 6.7.2011, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 12.5.2011 che, a tale ultima data, aveva prorogato il termine originariamente fissato al 16.6.2011. Nella fattispecie, la richiesta di pagamento dell’INPS era stata ricevuta il 7.7.2011, quando il termine quinquennale era oramai spirato;

avverso la pronuncia, ha proposto ricorso l’INPS, deducendo un unico motivo di censura, cui ha resistito L.G. con controricorso;

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti -unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio – ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con un unico motivo, l’INPS deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c. nonchè della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 -31, per avere la Corte di appello ritenuto prescritto il diritto dell’INPS ai contributi senza considerare che il L. aveva presentato la dichiarazione dei redditi, con relativa documentazione, e che, pertanto, andava applicato il principio espresso da Cass. n. 27950 del 2018, secondo cui alla dichiarazione redditi “può riconoscersi valenza interruttiva se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell’esistenza del debito contributivo”;

il motivo, come genericamente prospettato, è infondato;

infatti, a maggiore chiarimento delle argomentazioni espresse da Cass. n. 27950 del 2018 cit, la Corte, con la più recente pronuncia n. 22223 del 2020, ha affermato che “alla dichiarazione dei redditi (…) non può (…) riconoscersi valenza di atto interruttivo del termine prescrizionale ai sensi dell’art. 2944 c.c., posto che con tale dichiarazione il debitore afferma di aver percepito un determinato reddito ma non riconosce il diritto dell’Inps ad ottenere il pagamento dei contributi, diritto che consegue all’iscrizione obbligatoria alla gestione separata”;

a tale riguardo, ha osservato come, per aversi riconoscimento dell’altrui diritto, al quale l’art. 2944 c.c. ricollega l’effetto interruttivo della prescrizione, pur non occorrendo formule sacrali e neppure una specifica volontà di produrre l’effetto interruttivo (data la natura non negoziale dell’atto), è pur sempre necessario che sussista, anche implicitamente, una manifestazione della consapevolezza della esistenza del debito che riveli il carattere della volontarietà; ciò che non può dirsi in relazione al contenuto del documento di cui di discute;

a tale ultimo precedente -ed alle considerazioni che lo sorreggono- occorre assicurare continuità in questa sede, con tutto quanto consegue in termini di rigetto del proposto ricorso;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l’INPS al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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