Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9927 del 14/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9927 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 8576-2014, proposto da:
s.a.s. Roberto Risa di Luciano Risa,

in persona del socio

accomandatario Luciano Risa, elettivamente domiciliato, giusta
procura speciale in calce al ricorso, in Roma, alla via Eleonora
d’Arborea, n. 30, presso lo studio del proprio difensore e procuratore
avv. Bernardo Cartoni;
– ricorrentecontro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso
gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,
domicilia;
-resistentecontro
Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore;
-intimata-

C. 0

C

.

Data pubblicazione: 14/05/2015

avverso la sentenza n. 74/22/13 della Commissione tributaria
regionale del Lazio, depositata in data 4 marzo 2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26
marzo 2015 dal consigliere Angelina-Maria Perrino e letta la
relazione da lei depositata, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

constatata la regolarità delle comunicazioni;
osserva quanto segue.
In fatto.
La società ha impugnato tre cartelle di pagamento, eccependo,
in relazione a tutte e tre, la mancanza dell’indicazione del
responsabile del procedimento o la mancata sottoscrizione, con
riguardo a quelle numeri 09720050211542213 e
09720040243823338 la tardività della notificazione e, quanto a
quella n. 09720060112182006, l’illegittimità dell’iscrizione
provvisoria ex art. 68 del d.leg. n. 546 del 1992.
La locale Commissione tributaria provinciale, previa riunione
dei ricorsi, ha accolto quello concernente la cartella numero
09720050211542213, respingendo gli altri e quella regionale ha
parzialmente accolto l’appello della contribuente, annullando la
cartella 09720060112182006 e affermando, rispetto a quella residua,
l’ inammissibi l ità, perché nuova, dell’eccezione concernente
l’incompletezza della relata di notificazione nonché l’infondatezza
della contestazione riguardante la mancata indicazione del
responsabile del procedimento.
Avverso questa sentenza propone ricorso la società per
ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, cui l’Agenzia
reagisce con memoria di costituzione tardiva, mentre Equitalia Sud
non replica affatto.
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k7)

In diritto.
1.- 11 ricorso può essere definito in camera di consiglio,
risultando manifestamente infondato.
2.- È infondato il primo motivo di ricorso, proposto ex art.
360, 1° co., n. 3 c.p.c., col quale la contribuente lamenta la

546, là dove il giudice d’appello ha reputato inammissibile, perché
nuova, l’eccezione concernente l’inesistenza delle relate di
notificazione delle cartelle.
2.1.-11 contribuente non contesta di aver proposto soltanto in
appello l’eccezione concernente il contenuto delle relate.
Trova dunque applicazione il principio di diritto (per
l’affermazione del quale vedi Cass. 2 luglio 2014, n. n. 15051; conf.,
8398/13), secondo il quale, nel processo tributario, caratterizzato
dall’introduzione della domanda nella forma dell’impugnazione
dell’atto fiscale, l’indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai
motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della
pretesa dell’amministrazione, che il contribuente deve
specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado. Per
conseguenza, vanno considerate nuove, e non proponibili, le censure
concernenti vizi di inesistenza/nullità della notifica dell’atto
impositivo già impugnato, anche in considerazione del fatto che
essi, proprio in ragione dell’intervenuta impugnazione dell’atto
notificato, erano già conosciuti dal contribuente al momento della
presentazione del ricorso introduttivo.
Né si attaglia al caso in esame il diverso principio, secondo il
quale il divieto di proporre eccezioni nuove, di cui all’art. 57 d.leg.
31 dicembre 1992 n. 546, riguarda unicamente le eccezioni in senso
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violazione dell’art. 57 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.

stretto, ossia le eccezioni non rilevabili d’ufficio, cioè quelle
espressamente qualificate come tali dalla legge, ovvero per la cui
formulazione la legge esige una esplicita manifestazione di volontà
della parte: il principio è difatti riferito all’estensione delle difese,
delle argomentazioni e delle prospettazioni dell’amministrazione, le

quali, essendo volte a contrastare le contestazioni già dedotte in
giudizio, non costituiscono, a loro volta, eccezione in senso
tecnico (in termini, Cass. ord. 7 giugno 2013, n. 14486).
3.-Sono, altresì, infondati il secondo ed il terzo motivo di ricorso,
da esaminare congiuntamente, perché connessi, con i quali la
contribuente si duole:
-ex art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., della violazione e falsa
applicazione dell’art. 7, secondo comma, lettera a), della legge n,
212 del 2000, là dove il giudice d’appello ha escluso la rilevanza
della mancata indicazione del responsabile del procedimento
(secondo motivo);
– ex art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., della nullità della sentenza per
omessa pronuncia sul punto della nullità della cartella per mancanza
di sottoscrizione (terzo motivo).
3. /.-La censura proposta col terzo motivo è ininfluente, al
cospetto dell’orientamento della corte, secondo cui, <>(Cass.

Ric. 2014 n. 8576 sez. MT – ud. 26-03-2015

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d&\9

27 luglio 2012, n. 13461; conf., Cass. 4757/09); là dove, nel caso in
esame, non è avanzato dubbio alcuno su tale riferibilità.
3.2.-Quella avanzata col secondo motivo è infondata, in base
all’orientamento, anch’esso reiteratamente affermato dalla Corte,
secondo cui <> (tra varie, vedi Cass., ord. 31 maggio 2013, n.
13747).
4.-11 ricorso va respinto e le spese seguono la soccombenza
in relazione alla parte costituita.
Sussistono i presupposti di applicazione dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
per questi motivi
la Corte:
rigetta il ricorso e condanna la società a pagare le spese sostenute
dalla parte costituita, che liquida in euro 1300,00 per compensi,
oltre alle spese prenotate a debito.
Dichiara la sussistenza dei presupposti di applicazione dell’art. 13,
comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 261parzo 2015.

responsabile del procedimento, se rifèrita —come nella specie- a

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