Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9927 del 08/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9927 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO

17017

depositato

ORDINANZA

e& 4 e

sul ricorso proposto da:
PALMIERI Davide;

– ricorrente non diligente –

contro
VERDE RACING s.r.1., in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale
in calce al controricorso, dall’Avvocato Carlo Cama, elettivamente domiciliata in Roma, via Rimini n. 14, presso lo
studio dell’Avvocato Giovanni Caruso;
– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Monza n.
2912 del 2012, depositata in data 12 novembre 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio dell’il aprile 2014 dal Presidente relatore Dott.
Stefano Petitti.

Data pubblicazione: 08/05/2014

Ritenuto che Verde Racing s.r.l. ha depositato controricorso per resistere al ricorso proposto da Davide Palmieri avverso la sentenza pronunciata fra le parti dal Tribunale di Monza, depositata il 12 novembre 2012, eccependone

che il ricorso è stato notificato all’intimata Verde
Racing s.r.l. in data 21 maggio 2013;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta
relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è
stata comunicata alle parti.
Considerato che il relatore designato ha formulato la
seguente proposta di decisione, che è stata comunicata alle
parti:
«H…H Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile poiché non depositato entro il termine previsto dall’art. 369,
primo comma, c.p.c.
Per questi motivi, si ritengono sussistenti le condizioni
per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, ai
sensi dell’art. 375, n. l, cod. proc. civ.»;
che il Collegio condivide la richiamata proposta di decisione, alla quale, del resto, non sono state rivolte critiche di sorta;
che, dunque, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamen-

l’infondatezza e l’improcedibilità per inammissibilità;

to delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come
da dispositivo in base al d.m. 10 marzo 2014, n. 55;
che sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi
dell’art. l, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

riennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui
al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza
dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente
rigettata.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara il ricorso improcedibile; condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 350,00 per compensi, oltre ad
euro 100,00 per esborsi, agli accessori di legge, alle spese generali e al rimorso del contributo pagato.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, inserito dall’art. l, comma 17, della legge
n. 228 del 2012,

dichiara la sussistenza dei presupposti

per il versamento, da parte del ricorrente Davide Palmieri,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis
dello stesso art. 13.

3

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, in

data 11 aprile 2014.

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