Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9926 del 26/04/2010
Cassazione civile sez. III, 26/04/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 26/04/2010), n.9926
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 23378-2005 proposto da:
G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio dell’avvocato IANNOTTA
ANTONELLA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
IANNOTTA GREGORIO giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AURORA ASSICURAZIONI S.P.A. già MEIEAURORA SPA (OMISSIS) in
persona del suo Procuratore S.V., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA G. ZANARDELLI 20, presso lo studio
dell’avvocato LAIS BABIO MASSIMO, che la rappresenta e difende giusta
delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
M.I., M.U.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1716/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, 1^
SEZIONE CIVILE, emessa 116/11/2004, depositata il 18/04/2005, R.G.N.
524/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/04/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l’Avvocato GREGORIO IANNOTTA;
udite l’Avvocato FABIO MASSIMO LAIS;
udite il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA Aurelio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
La Corte:
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che il Tribunale di Roma condannò i M. e la Meie Ass.ni al risarcimento del danno da sinistro stradale in favore del G., con sentenza poi parzialmente riformata dalla Corte d’appello che ridusse l’importo liquidato dal primo giudice;
che la sentenza d’appello fu cassata con rinvio da questa S.C., la quale enunciò il principio secondo cui la liquidazione dei danni per lucro cessante si sarebbe dovuta operare non in via equitativa, bensì attraverso l’applicazione del criterio tabellare ed in base al reddito accertato;
che il giudice del rinvio, liquidato il danno, ha calcolato gli interessi attraverso l’applicazione di un tasso medio annuo del 3% (tenuto conto che nel periodo in questione il tasso legale è stato del 5%);
che la sentenza resa, a seguito del giudizio di rinvio è impugnata per cassazione dal G., il quale (lamentando la violazione di legge ed i vizi della motivazione) sostiene, in un unico motivo, che sarebbe stato violato il principio del giudicato, posto che la sentenza del Tribunale non era stata impugnata nel punto in cui aveva individuato come base per il computo degli interessi la somma complessivamente rivalutata, maggiorata degli interessi nella misura legale;
che resiste con controricorso la Aurora Ass.ni.
Diritto
OSSERVA IN DIRITTO
che la sentenza di cassazione già intervenuta nella vicenda processuale in trattazione non fa alcun riferimento al metodo di calcolo degli interessi, nè al loro ammontare, sicchè non si pone l’eventuale problema di adeguamento del giudice del rinvio al principio enunciato da quello di legittimità;
che in materia vige la regola dettata da Cass. sez. un. 5 aprile 2007, n. 8520, secondo cui il risarcimento del danno da fatto illecito costituisce debito di valore e, in caso di ritardato pagamento di esso, gli interessi non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma svolgono una funzione compensativa tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato, qual’era all’epoca del prodursi del danno, e la loro attribuzione costituisce una mera modalità o tecnica liquidatoria; sicchè, impugnato il capo della sentenza contenente la liquidazione del danno, non può invocarsi il giudicato in ordine alla misura legale degli interessi precedentemente attribuiti e il giudice dell’impugnazione (o del rinvio), anche in difetto di uno specifico rilievo sulla modalità di liquidazione degli interessi prescelta dal giudice precedente, può procedere alla riliquidazione della somma dovuta a titolo risareitorio e dell’ulteriore danno da ritardato pagamento, utilizzando la tecnica che ritiene più appropriata al fine di reintegrare il patrimonio del creditore (riconoscendo gli interessi nella misura legale o in misura inferiore, oppure non riconoscendoli affatto, potendo utilizzare parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria o dalla redditività media del denaro nel periodo considerato), restando irrilevante che vi sia stata impugnazione o meno in relazione agli interessi già conseguiti e alla misura degli stessi;
che pertanto il ricorso (che, come s’è detto, lamenta soltanto la violazione del giudicato in tema di interessi) deve essere respinto;
che le spese del giudizio di cassazione devono essere interamente compensate, in considerazione del fatto che la pronuncia delle S. U. alla quale s’è fatto riferimento è sopravvenuta (componendo un precedente contrasto di giurisprudenza) rispetto alla data di redazione e notificazione del ricorso in esame.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2010