Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9926 del 14/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 9926 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA

c

sul ricorso 14369-2013 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA 11210661002 subentrata (per atto di fusione
per incorporazione) ad Equitalia ETR SpA in persona del procuratore
speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 28,
presso lo studio dell’avvocato BIANCA MARIA CASADEI,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE NOCCO, giusta
procura che viene allegata in atti;
– ricorrente contro
VIGENTI MARIA;
– intimata avverso la sentenza n. 89/10/2012 della Commissione Tributaria
Regionale di BARI del 15.11.2012, depositata il 29/11/2012;

Data pubblicazione: 14/05/2015

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO;
udito per la ricorrente l’Avvocato Michela Nocco (per delega avv.

Giuseppe Nocco) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Ric. 2013 n. 14369 sez. MT – ud. 26-03-2015
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria
la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

osserva:
La CTR di Bari ha respinto l’appello proposto da “Equitalia Sud spa” contro la
sentenza n.182/11/2011 della CTP di Bari che aveva accolto il ricorso (di data
14.4.2011) di Vincenti Maria avverso ipoteca iscritta senza alcuna notifica alla
contribuente del provvedimento di iscrizione, adottato a garanzia di un credito
emergente da cartelle di pagamento, tanto che la contribuente aveva lamentato di
averne avuto notizia solo grazie alle informazioni assunte da un istituto di credito.
La Commissione —dopo avere dato atto che le cartelle risultavano regolarmente
notificate alla contribuente, e anche l’iscrizione ipotecaria era stata notificata, quando
era già avvenuta, dopo oltre un anno dalla notifica di dette cartelle- ha ritenuto che
dovesse comunque accogliersi l’assunto di parte contribuente circa la violazione
dell’art.50 comma 2 del DPR n.602 del 1973, nella parte in cui la norma dispone
l’onere in capo alla concessionaria di notificare un previo avviso di mora nell’ipotesi
in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro l’anno dalla notifica della cartella
di pagamento, e ciò perché l’iscrizione ipotecaria è atto preordinato all’esecuzione
forzata, e non “atto riferibile a procedura diversa dall’esecuzione forzata vera e
propria” (come, per esempio, l’iscrizione di fermo amministrativo).
Equitalia Sud ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il motivo di impugnazione (improntato alla violazione dell’art.50 comma
2 del DPR n.602/1973 e dell’art.77 dello stesso DPR) la parte ricorrente si duole del
3

letti gli atti depositati,

fatto che il giudicante abbia ritenuto che sia condizione necessaria per iscrivere
ipoteca la previa notifica al debitore moroso dell’intimazione di pagamento ex art.50
comma 2 dianzi menzionato.
L’impugnazione appare infondata e non può essere accolta.
E’ infatti dirimente sulla questione oggetto di esame la recente pronuncia di Cass.

precedenti pronunce delle sezioni semplici quali Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n.
10234 del 20/06/2012), da un canto, che:”L’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell’espropriazione forzata,
ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria,
sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica
dell’intimazione di cui all’art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è
prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno
dalla notifica della cartella di pagamento”.
D’altro canto, però, la medesima pronuncia delle sezioni unite, con l’autorevolezza
qualificata che l’ordinamento positivo le attribuisce (art.374 cpc) ha pronunciato il
principio per cui:” In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione
finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi dell’art. 77 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve
comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al
medesimo un termine -che può essere determinato, in coerenza con analoghe
previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis, del
medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif.
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni- per presentare osservazioni od
effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale
contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per
violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt.
41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando

4

Sez. U, Sentenza n. 19667 del 18/09/2014 che ha ritenuto (in conformità a

che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla
sua declaratoria giudiziale d’illegittimità”.
Detto principio si applica alla specie di causa poiché appare certo (siccome lo
garantisce la data di proposizione del ricorso introduttivo di primo grado) che al
momento dell’iscrizione dell’ipoteca non poteva applicarsi la disciplina poi introdotta

D.P.R. n. 602 del 1973) che onera l’agente della riscossione a notificare al
proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in
mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà
iscritta l’ipoteca di cui al comma 1 dell’art.77.
Nella motivazione della pronuncia la Corte ha anche precisato che “stante la natura
reale dell’ipoteca, l’iscrizione per avventura eseguita senza che sia stato rispettato
dall’amministrazione l’obbligo della preventiva comunicazione al contribuente,
conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato la
cancellazione, accertandone l’illegittimità, salvo in ogni caso la responsabilità
dell’amministrazione ai fini dell’eventuale risarcimento del danno”.
A fronte di detto principio, non resta che concludere che il giudice del merito —con la
pronuncia qui impugnata- si è sostanzialmente uniformato alle prescrizioni desumibili
dal principio medesimo, annullando l’iscrizione ipotecaria perché non preavvisata in
alcun modo (sia pure in ragione dell’erroneamente ritenuta applicabilità dell’art.50
del DPR n.602/1973), sicchè la Corte potrà, in applicazione dell’ultimo comma
dell’art.384 cpc, ovviare alla cassazione della pronuncia medesima con la sola
correzione della motivazione in diritto e con la sola esplicita pronuncia dell’ordine di
cancellazione dell’ipoteca.
Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per
manifesta infondatezza.
Roma, 20 dicembre 2014

ritenuto inoltre:
5

con l’art.7 D.L. n. 70 del 14.5.2011 (con la conseguente modifica dell’art. 77 del

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio (e dopo avere
dato atto che la parte intimata, diversamente da quanto si dice nella relazione, si è
difesa con controricorso), evidenzia che questa Corte, già con decisione di data

analoga alla presente, ha messo in evidenza che “spetta al giudice qualificare
giuridicamente la tesi del contribuente, che ha comunque dedotto la nullità della
iscrizione di ipoteca a causa della mancata istaurazione del contraddittorio, e non
assume rilievo la circostanza che sia stata invocata una norma in concreto non
applicabile, dovendo il giudice dare adeguata veste giuridica ai fatti, utilizzando la
normativa che ad essi si attaglia”, considerazioni che si prestano ad essere riferite
anche alla fattispecie qui in esame;
che è perciò da escludere che possa rilevare —in senso contrario a quanto
evidenziato in relazione- la circostanza che la parte contribuente abbia —nel ricorso
introduttivo di primo grado- fatto specifico riferimento al difetto dell’intimazione di
pagamento, ove di questo difetto il contribuente si sia concretamente doluto sotto
l’aspetto dell’ignoranza nella quale era rimasto dell’intento perseguito dalla
concessionaria di realizzare strumenti di garanzia dell’adempimento del credito
vantato;
che, insomma, condividendo la Corte i motivi in fatto e in diritto esposti nella
relazione, il ricorso va rigettato, senza pronuncia dell’ordine di cancellazione
dell’iscrizione ipotecaria, ordine la cui adozione non compete a questa Corte, in
presenza di una semplice pronuncia di rigetto del ricorso;
che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa
non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 11.115 del 2002, la Corte dà atto della
6

5.3.2015 in causa di R.G. n.7820/2014 (non ancora pubblicata), in questione del tutto

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.

0

Così deciso in Roma il 26 marzo 2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA