Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9926 del 08/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9926 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO

ha pronunciato la seguente

tenza diffido

ORDINANZA
sul procedimento per regolamento di competenza di ufficio
nel giudizio vertente tra:
INGOGLIA Gioacchino, STARVAGGI Francesco e CICILESE Francesco, non costituiti in questa sede;
e
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,

non costituito in questa sede.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio dell’il aprile 2014 dal Presidente relatore Dott.
Stefano Petitti.
Ritenuto

che, con ricorso depositato presso la Corte

d’appello di Palermo, Ingoglia Gioacchino, Starvaggi Francesco e Cicilese Francesco proponevano domanda di equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio intro-

Data pubblicazione: 08/05/2014

dotto dinnanzi al TAR Lazio con ricorso depositato nel
1995;
che l’adita Corte d’appello dichiarava la propria incompetenza territoriale, ritenendo che fosse competente la

che Ingoglia Gioacchino, Starvaggi Francesco e Cicilese
Francesco riassumevano quindi la causa dinnanzi alla Corte
d’appello di Caltanissetta la quale, con ordinanza depositata il 24 maggio 2013, proponeva regolamento di competenza
d’ufficio, ritenendosi incompetente a decidere sulla domanda di equa riparazione relativa ad un giudizio amministrativo iniziato dinnanzi al TAR Lazio;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta
relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è
stata comunicata alle parti.
Considerato che il relatore designato ha formulato la
seguente proposta di decisione, che è stata comunicata alle
parti:
«[(_)] Si ritiene che l’istanza di regolamento debba essere
risolta dichiarando la competenza della Corte d’appello di
Perugia.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato
che “in tema di equa riparazione per violazione del termine
di

ragionevole

durata

del

processo,

ai

fini

Corte d’appello di Caltanissetta;

dell’individuazione del giudice territorialmente competente
in ordine alla relativa domanda, il criterio di collegamento stabilito dall’art. 11 cod. proc. pen., richiamato
dall’art. 3, comma primo, della legge 24 marzo 2001, n. 89,

giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale
ha avuto inizio il giudizio presupposto, anche nel caso in
cui un segmento dello stesso si sia concluso dinanzi alla
Corte di cassazione, non ostandovi, sul piano lessicale, il
termine “distretto” adoperato nell’art. 3 cit., il quale
appartiene alla descrizione del criterio di collegamento e
vale a delimitare un ambito territoriale in modo identico,
quale che sia l’ufficio giudiziario dinanzi al quale il
giudizio presupposto è iniziato e l’ordine giudiziario cui
appartiene, in quanto ciò che viene in rilievo non è
l’ambito territoriale di competenza dell’ufficio giudiziario, ma la sua sede” (Cass., S.U., n. 6306 del 2010).
Orbene, posto che il giudizio presupposto è iniziato dinnanzi al TAR Lazio, la competenza a conoscere della domanda
di equa riparazione relativamente a quel giudizio spetta,
ai sensi dell’art. 11 cod. proc. pen., alla Corte d’appello
di Perugia»;
che il Collegio condivide la richiamata proposta di decisione, alla quale, del resto, non sono state rivolte critiche di sorta;

va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il

che, dunque, deve dichiararsi la competenza della Corte
d’appello di Perugia, dinnanzi alla quale rimette le parti,
previa riassunzione nei termini di legge;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presen-

d’ufficio e non avendo le parti svolto attività difensiva.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara la competenza della Corte d’appello
di Perugia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, in
data 11 aprile 2014.

te procedimento, trattandosi di regolamento di competenza

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