Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9926 del 05/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/05/2011, (ud. 17/01/2011, dep. 05/05/2011), n.9926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

TANGENZIALE DI NAPOLI S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE

78, presso lo studio degli avvocati IRACE ERNESTO e MORRICO ENZO, che

la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE

56/A, presso lo studio dell’avvocato PENNA CARLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARZIALE GIUSEPPE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8173/2 005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/02/2006 r.g.n. 9886//04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/01/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato IRACE ERNESTO;

udito l’Avvocato MARZIALE GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 16 febbraio 2006, la Corte d’Appello di Napoli rigettava il gravame svolto dalla Tangenziale di Napoli s.p.a., in persona del legale rappresentate pro tempore, contro la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la nullita’ dei contratti a tempo determinato stipulati tra la societa’ e D.M. dal 1 luglio 1992 al 21 dicembre 2002, la sussistenza di un rapporto a tempo determinato dal 1 luglio 1992 e condannato la societa’ al pagamento delle retribuzioni maturate, con decorrenza dal 19 maggio 2003 e sino al ripristino del rapporto, nonche’ alla regolarizzazione della posizione contributiva e alla rifusione delle spese di lite.

2. La Corte territoriale, esclusa preliminarmente la volonta’ abdicativa dei diritti derivanti dalla declaratoria di nullita’ del termine, riteneva i contratti in questione soggetti alla L. n. 230 del 1962, come integrata dalla L. n. 56 del 1987 a mente della quale era stata attribuita alla contrattazione collettiva l’identificazione delle ipotesi nelle quali e’ ammissibile l’apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato, inserendosi nel sistema delineato dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, con la conseguenza che ai contratti a termine stipulati ai sensi dell’art. 23, nella vigenza della legge n. 230 cit., si applicavano anche le disposizioni di cui all’art. 3, in materia di onere della prova a carico del datore di lavoro sulle condizioni che giustificano l’assunzione a termine. La Corte riteneva non assolto l’onere probatorio a carico del datore di lavoro, in ordine alla sussistenza delle condizioni legittimamente poste dal contratto collettivo di settore, con riferimento al primo contratto concluso il 1 luglio 1992, onde la declaratoria di nullita’ del termine e la conversione in contratto a tempo indeterminato.

3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, la Tangenziale di Napoli s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi, illustrati con memoria ex art. 378 con la quale si insiste per la cassazione della decisione di merito anche alla luce dello ius superveniens (L. 183 del 2010). L’intimato ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilita’ e l’infondatezza del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 11 preleggi, in relazione al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 11 nonche’ insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Rileva, in particolare, la ricorrente che la Corte territoriale, dopo aver accertato la nullita’ del termine apposto al contratto stipulato il 1 luglio 1992, aveva dichiarato che tra le parti si era instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, evidentemente sulla base di quanto previsto dalla L. n. 230 del 1962, legge abrogata per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001, ditalche’ della stessa non poteva piu’ farsene uso. Di conseguenza, per la ricorrente, i giudici di merito non potevano dichiarare la “conversione del contatto” in conseguenza dell’accertata nullita’, trattandosi di sanzione prevista dalla L. n. 230 cit. e non piu’ applicabile per essere tale disposizione venuta meno.

5. Col secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 cit., artt. 1 e 11 e degli artt. 1339, 1372, 1418, 1419, 1424 c.c. Rileva la ricorrente che a nessuna delle categorie codicistiche utilizzate (conversione del contratto, sostituzione di clausole e nullita’ parziale) puo’ farsi, nella specie riferimento, equivalendo l’allontanamento del lavoratore per scadenza del termine non legittimo ad un licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo con applicazione della relativa tutela.

6. Col terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. in relazione al contratto di lavoro del 1 luglio 1992 e all’art. 2 del CCNL di categoria applicabile, nonche’ contraddittoria e insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Rileva la ricorrente che l’ipotesi di assunzione a termine “in concomitanza di assenze per ferie” sarebbe un’ipotesi organizzativa, e non sostitutiva, prevista dalla contrattazione collettiva, come tale non soggetta a vaglio di effettivita’.

7. Col quarto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1419 c.c. e insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Rileva la ricorrente, quanto al carattere essenziale del termine ritenuto dalla Corte territoriale, che in realta’ nel caso di specie si verserebbe in una tipica ipotesi di nullita’ di una clausola del contratto comportante, ai sensi dell’art. 1419 c.c., la nullita’ dell’intero contratto in quanto la conversione dell’atto non e’ possibile nel caso in cui sia agevole ritenere, dalla reiterazione della pattuizione del termine, che le parti non avrebbero concluso il contratto ove avessero avuto consapevolezza della nullita’ della clausola.

8. Osserva, preliminarmente, il Collegio che parte ricorrente prospetta questioni di diritto e temi di contestazione che non hanno tutti formato oggetto di gravame o di tempestiva e rituale contestazione nel giudizio di appello ove i motivi di doglianza si sono incentrati esclusivamente sull’inammissibilita’ – improponibilita’ della domanda a cagione delle rinunzie formulate dal D.M.; sull’interpretazione della L. n. 56 cit., art. 23 in punto di oneri di allegazione e probatori del rispetto delle c.d. clausole di contingentamento e dell’effettiva fruizione delle ferie da parte del personale assunto con contratto a tempo indeterminato; infine, sulla nullita’, per difetto di forma, di alcuni contratti, affermata dal primo Giudice, perche’ non sottoscritti dal lavoratore o a questi non consegnati.

9. Pertanto, riducendo l’esame del Collegio ai soli motivi gia’ ritualmente contestati nel giudizio d’appello, occorre innanzitutto riaffermare il consolidato principio di questa Corte secondo cui in materia di assunzione dei lavoratori subordinati con illegittima apposizione della clausola di durata, trova applicazione, alla stregua della regola tempus regit actum, la disciplina vigente al momento della stipulazione del contratto a termine e non quella in vigore al momento della pronuncia della sentenza con effetti costitutivi – nella specie, le disposizioni del D.Lgs. n. 368 del 2001 -, tenuto conto che la conversione del rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato non costituisce una sanzione atipica, ma l’effetto della nullita’ del termine (v., ex multis, Cass. n. 24330/2009, 20858/2005).

10. Inoltre, la L. n. 56 cit., art. 23 – che prevede che la determinazione delle ipotesi in cui e’ consentita l’apposizione del termine al contratto di lavoro e’ devoluta alla contrattazione collettiva – applicabile ratione temporis al primo contratto stipulato il 1 luglio 1992, non esclude l’applicazione dei principi generali posti dalla L. n. 230 del 1962, sicche’, in particolare, trova comunque applicazione la disposizione di chiusura, prevista dall’art. 2, comma 2, di tale legge, che stabilisce la trasformazione in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei successivi rapporti a termine posti in essere con intento elusivo delle disposizioni di legge (v., ex multis, Cass. 9118/ 2005).

11. Inoltre, quanto all’onere di provare la legittimita’ del termine e dell’eventuale proroga, incombente sul datore di lavoro, la L. n. 56 cit., art. 23 non ha modificato l’onere della prova delle condizioni che giustificano sia l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, sia l’eventuale temporanea proroga al termine stesso, onere che la L. n. 230 del 1962, art. 2 pone a carico del datore di lavoro, con la conseguenza che dal mancato assolvimento deriva la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro (v., ex multis, Cass. 381/2004, Cass. n. 19695/2003; sull’onere della prova a carico del datore anche nel nuovo sistema introdotto dal D.Lgs. n. 368 del 2001, v., fra le altre, Cass. 10033/2010).

12. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto, in adesione a Cass. 4862/2005 e ad altre conformi (v., fra le altre, Cass. 8294/2006, 14877/2006), non assolto l’onere probatorio in ordine alla carenza di organico causato dall’assenza per ferie del personale in servizio di entita’ tale da giustificare l’assunzione del D.M. per il lasso di tempo previsto dal contratto, deducendo mezzi istruttori inidonei a dimostrare la sussistenza delle ipotesi previste legittimamente dal contratto collettivo di categoria (in particolare, la prova testimoniale in ordine alla dedotta carenza di organico con riferimento alle giornate di ferie complessivamente fruite dai lavoratori a tempo indeterminato nel corso degli anni 1992/2003, limitandosi ad indicare, quanto ai lavoratori a termine, il numero complessivo dei lavoratori assunti a termine in ciascun anno, senza precisare ne’ la durata dei contratti, ne’ i periodi di assunzione).

13. Infine, non puo’ tenersi conto, nel presente giudizio, dello ius superveniens rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 in tema di conseguenze economiche della dichiarazione di nullita’ della clausola appositiva del termine, in quanto, a prescindere dalla problematica relativa alla possibilita’ di ricomprendere tra i giudizi pendenti, cui il comma 7 applica i precedenti commi 5 e 6, anche il giudizio di cassazione, va ribadito, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimita’ lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimita’, il cui perimetro e’ limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr., ex multis, Cass. 10547/2006 e, in particolare, sullo ius superveniens ex lege n. 183 del 2010, Cass. 7279/2011).

14. In tale contesto, e’ altresi’ necessario, con riferimento alla recente disciplina invocata, la necessaria sussistenza della questione ad essa pertinente nel giudizio di cassazione il che presuppone che i motivi di ricorso investano specificatamente le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullita’ del termine, che essi non siano tardivi o generici o comunque inammissibili alla stregua della disciplina processuale loro propria. Nella specie, i motivi di ricorso non investono il tema cui potrebbe essere riferibile la disciplina introdotta con L. n. 183 cit., onde la valutazione di inapplicabilita’ nel presente giudizio dello ius superveniens.

15. In conclusione, il ricorso va rigettato, conseguendone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 26,00, oltre 3.000,00 (tremila/00) Euro per onorari, IVA, CPA e spese generali.

Cosi’ deciso in Roma, il 17 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA