Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9925 del 27/05/2020

Cassazione civile sez. I, 27/05/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 27/05/2020), n.9925

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio P. – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6760/2015 proposto da:

Consorzio Quarto Pozzuoli, nella persona dei legali rappresentanti

pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Bruno Cimadomo,

prof. Nicola Rascio e prof. Antonino Smiroldo, presso il cui studio

elettivamente domicilia in Roma, giusta mandato a margine del

ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Anas S.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– ontroricorrente e ricorrente incidentale –

cntro

Consorzio Quarto Pozzuoli, nella persona dei legali rappresentanti

pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Bruno Cimadomo,

prof. Nicola Rascio e prof. Antonino Smiroldo, presso il cui studio

elettivamente domicilia in Roma, giusta mandato a margine del

ricorso per cassazione;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza non definitiva della Corte di appello di ROMA n.

719/2014, pubblicata il 3 febbraio 2014.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Consorzio Quarto Pozzuoli, con atto di citazione notificato il 5 aprile 1999, ha convenuto in giudizio l’ANAS S.p.a. chiedendo la condanna al pagamento dei maggiori oneri, danni e corrispettivi contrattuali conseguenti al periodo di sospensione illegittima precisati nelle riserve scritte nel corso dell’appalto nel registro di contabilità, oltre alla restituzione delle somme trattenute dall’Amministrazione concedente come supero dell’anticipazione sul corrispettivo di appalto, con addebito degli interessi maturati su dette somme, nonchè il riconoscimento della proroga per l’ultimazione dei lavori chiesta a causa del ritardo nell’approvazione della perizia di variante e negata dall’Amministrazione appaltante, con la disapplicazione delle penali contrattualmente convenute e la condanna al pagamento di tute le somme riconosciute, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria.

2. Con altro atto di citazione, notificato in pari data, lo stesso Consorzio di imprese ha convenuto in giudizio l’ANAS S.p.a. chiedendone la condanna al pagamento delle somme dovute per interessi, ritardato pagamento dei corrispettivi contrattuali, ritardato rimborso delle indennità di esproprio e della maggiorazione dello 0,4%, riservandosi di quantificare in corso di causa il preciso ammontare delle somme richieste, nonchè la condanna al pagamento degli interessi sulle somme dovute e degli interessi sugli interessi a far data dalla notifica dell’atto di citazione, al tasso convenzionale di cui all’art. 23 della convenzione stipulata con l’ANAS S.p.a. e con le modalità di cui alla L. 10 dicembre 1981, n. 741, art. 4.

3. L’ANAS S.p.a. si è costituita in giudizio, eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma e la litispendenza col giudizio arbitrale e, nel merito, contestando tutte le pretese di parte attrice.

4. Con sentenze non definitive del 22 maggio 2003 e dell’11 giugno 2003, il Tribunale di Roma rigettava le eccezioni di incompetenza per territorio e di litispendenza e, riuniti i giudizi per motivi di connessione (dopo che i procuratori della parte attrice avevano depositato atto di rinuncia al ricorso per Cassazione sulla decisione della Corte di appello di Napoli che aveva annullato il lodo arbitrale) il tribunale di Roma, con sentenza del 5-15 novembre 2004, in accoglimento parziale della domanda del Consorzio Quarto Pozzuoli, aveva condannato l’ANAS S.p.a. al pagamento della somma di Euro 2.497.673,94, oltre interessi legali dalla domanda e della somma di Euro 15.971.452,13, oltre interessi indicati in motivazione e ulteriori interessi maturati dal 20 dicembre 2001 sino al saldo, oltre le spese processuali dei due giudizi riuniti, ivi comprese le spese di CTU.

5. Avverso detta sentenza l’ANAS S.p.a. ha proposto appello, al quale ha resistito il Consorzio Quarto Pozzuoli, presentando appello incidentale.

6. La Corte di appello di Roma, con sentenza non definitiva, accoglieva i motivi riguardanti il ristoro economico di cui alle riserve (su A), la determinazione della data di decorrenza degli interessi (sub B1) e l’anatocismo (sub B2); dichiarava nulli i motivi riguardanti l’anatocismo per il ritardato pagamento dell’indennità di esproprio (sub B6) e il rimborso di fatture relative a rimborsi di opere non di competenza ANAS; ha dichiarato assorbito l’appello incidentale, salvo il capo relativo alla inammissibilità della questione della rinuncia agli interessi e ha disposto il prosieguo del giudizio per il ricalcolo di quanto dovuto alla luce delle statuizioni prese e per delibare i motivi di appello principale non decisi (sub B4 e sub B5).

7. Il Consorzio Quarto Pozzuoli ricorre in cassazione con dieci motivi.

8. L’ANAS S.p.a. ha presentato controricorso e ricorso incidentale. 9.11 Consorzio Quarto Pozzuoli ha depositato istanza di differimento dell’adunanza in Camera di consiglio e di riunione del procedimento. n. R.G. 6760/2015. ai procedimenti n. R.G. 1878/2020 e n. 24505/2017.

10. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Rilevato che avverso la sentenza non definitiva della Corte di appello di Roma n. 719/2014 del 3 febbraio 2014 è stata proposta, oltre l’impugnazione ordinaria con il ricorso per cassazione, l’impugnazione per errore di fatto revocatorio ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, decisa dalla Corte di appello di Roma con la sentenza n. 5238/2019 che ne ha dichiarato l’inammissibilità;

rilevato che avverso la sentenza n. 5328/2019, il Consorzio Quarto Pozzuoli ha proposto ricorso per Cassazione, iscritto in data 16 gennaio 2020 con il numero R.G. 1878/2020;

rilevato che è pendente presso la prima sezione civile il procedimento n. R.G. 24505/2017, promosso dal Consorzio Quarto Pozzuoli contro ANAS S.p.a. avverso la seconda sentenza non definitiva n. 4932/2015 e la sentenza definitiva n. 5704/2016 emesse dalla Corte di appello di Roma nel procedimento n. R.G. 4135/2005;

rilevata che i procedimenti n. 24505/2017 e n. 6760/2015, sono relativi a sentenze non definitiva e definitive emesse nel medesimo giudizio di appello e concernenti la prima i criteri applicativi degli interessi e la loro decorrenza, oltre che il rigetto delle riserve, la seconda non definitiva (n. 4932/2015) e la definitiva (n. 5704/2016) l’effettiva quantificazione degli interessi;

rilevato che, nonostante si tratti di gravami aventi ad oggetto distinti provvedimenti, la connessione esistente tra le diverse pronunce giustifica l’applicazione analogica dell’art. 335 c.p.c., potendo risultare determinante sui ricorsi per cassazione contro le sentenze di appello l’esito di quello riguardante la sentenza di revocazione, che deve, pertanto, essere esaminato con precedenza (Cass., 5 agosto 2016, n. 16435; Cass., 20 marzo 2009, n. 6878);

rilevato che la riunione di detti ricorsi, pur non essendo espressamente prevista dall’art. 335 c.p.c., discende dalla connessione esistente tra le diverse pronunce, atteso che sui ricorsi per cassazione, proposti contro le sentenze rese in sede di appello, può risultare determinante la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa in sede di revocazione;

rilevato che, ai fini della chiesta riunione, è opportuno che la presente causa sia rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2020

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