Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9925 del 26/04/2010

Cassazione civile sez. III, 26/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 26/04/2010), n.9925

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8369-2006 proposto da:

GAN ITALIA SPA, (OMISSIS), in persona del suo procuratore speciale

dott. R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE

ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato CAMICI GIAMMARIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MONTINI ROBERTO giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

AUTOCARROZZERIA NUOVA SAN GIORGIO SAS, M.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1214/2005 del GIUDICE DI PACE di PRATO, emessa

il 8/07/2005, depositata il 11/07/2005; R.G.N. 1288/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato Roberto MONTINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ria concluso per la inammissibilità del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 8-11 luglio 2005 n. 1214 il Giudice di pace di Prato ha respinto la domanda di ripetizione dell’indebito pagamento di Euro 628,00, proposta dalla s.p.a. Gan Italia contro M.P. A..

Gan Italia propone un motivo di ricorso per cassazione.

Gli intimati non hanno depositato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2033 cod. civ., nonchè omessa o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, assumendo che la motivazione del GdP non ha affrontato specificamente il tema sottoposto al suo esame, cioè la sussistenza dei requisiti per la ripetizione dell’indebito.

2.- Il ricorso è inammissibile, poichè denuncia violazione di una norma del codice civile e vizi di motivazione, in relazione a sentenza emessa dal GdP su causa di valore inferiore ad Euro 1.100,00, quindi tale da doversi ritenere pronunciata secondo equità.

Tali sentenze sono impugnabili con ricorso per cassazione non per la mera violazione di una norma di legge, ma solo per i motivi previsti dall’art. 360 cod. proc. civ., nn. 1) e 2) o per violazioni della Costituzione, del diritto comunitario, dei principi generali dell’ordinamento e della legge processuale, nonchè – a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2004 – per violazione dei principi informatori della materia (Cass. civ. 10 maggio 2005 n. 9752; Cass. civ. 23 maggio 2006 n. 12147, fra le tante).

Sono altresì impugnabili nel caso in cui la motivazione sia del tutto mancante o sia meramente apparente, si da comportare la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

La ricorrente non ha denunciato alcuno dei vizi indicati, nè ha specificato in alcun modo sotto quale profilo il ricorso sarebbe da ritenere proponibile.

3.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4.- Non essendosi costituiti gli intimati non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2010

 

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