Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9925 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 15/04/2021), n.9925

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17569-2019 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO SECHI;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 493/2018 del TRIBUNALE di SASSARI, depositata

il 20/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCHESE

GABRIELLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Sassari, decidendo in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, in disaccordo con gli esiti della CTU resa nella precedente fase, ha giudicato sussistente il requisito sanitario utile per l’indennità di accompagnamento;

il Tribunale ha osservato, in primo luogo, come l’ausiliario, chiamato a chiarimenti, avesse ammesso che l’adattamento del ricorrente alla protesi (in esito ad amputazione di una gamba) non fosse “pien(o)”; ha, quindi, osservato, diversamente dal CTU, che le reazioni di grave irritazione causate dalla protesi, protrattesi per oltre un anno, non dovessero giudicarsi “temporanee” e che, inoltre, durante le ore del giorno in cui necessariamente la protesi andava tolta, il ricorrente non fosse in grado di camminare; che, dunque, sussistevano le condizioni del richiesto accertamento;

tuttavia, quanto alle spese, ha disposto la compensazione di quelle relative alla prima fase tenuto conto del fatto che “le conclusioni del CTU (avevano) reso in quella sede controversa la questione di fatto su cui si basa(va) la (…) decisione”; ha, invece, condannato l’INPS, per la fase di opposizione, liquidando complessivi Euro 1176,00 oltre spese generali, IVA e CPA con distrazione;

avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione R.P., sulla base di due motivi;

l’Inps è rimasto intimato;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, della L. n. 794 del 1942, art. 24, comma 1, del D.M. n. 585 del 1994, art. 4, comma 1, nonchè della L. n. 1051 del 1957, per violazione dei minimi tariffari;

con il secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione o la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonchè dell’art. 24 Cost., con riferimento alla statuizione di compensazione delle spese relative alla fase di ATP, non ricorrendo le condizioni di legge;

il secondo motivo, il cui esame, per motivi logici, si antepone al primo, è fondato;

il procedimento è disciplinato, ratione temporis, dall’art. 92 c.p.c. nel testo attualmente vigente (il giudizio risulta introdotto nel 2017), a tenore del quale le spese possono essere compensate, parzialmente o per intero, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”;

alle ipotesi tipizzate va aggiunta – per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 19 aprile 2018 n. 77, additiva di accoglimento – quella in cui “sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”;

in relazione al nuovo enunciato, resta, pertanto, valido (v. Cass. n. 29130 del 2019 in motivazione) il principio – espresso dalle Sezioni Unite nell’arresto del 22.2.2012 n. 2572 e ribadito dalla giurisprudenza successiva (per tutte: Cass. n. 22333 del 2017) in relazione al testo dell’art. 92 c.p.c., comma 2, vigente anteriormente al D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13 – secondo cui la disposizione, nella parte in cui consente al giudice di disporre la compensazione delle spese di lite allorchè ricorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, è norma elastica, che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: la funzione interpretativa- applicativa di una disposizione formulata con clausola generale ha infatti una valenza integrativa del precetto legale e postula, quindi, una questione di diritto;

nella fattispecie di causa, ove è esclusa la ricorrenza di una ipotesi di soccombenza reciproca, le ragioni esplicitate dal giudice di merito a giustificazione dell’esercizio del potere di disporre la compensazione non soddisfano le caratteristiche di gravità ed eccezionalità richieste dalla norma;

la sentenza non evidenzia, infatti, una situazione “del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio” (v. Corte Cost. n. 77 del 2018 cit, p. 15) ma rende solo manifesto l’errore in cui è incorso il CTU nella valutazione dei dati di fatto disponibili; prospetta, in definitiva, una possibile evenienza processuale;

l’accoglimento del motivo travolge l’operata liquidazione delle spese processuali ed assorbe l’esame delle censure di cui al primo motivo;

il giudice del rinvio, indicato in dispositivo, dovrà, infatti, procedere, in applicazione degli esposti principi, ad una nuova regolazione delle spese in relazione all’intero procedimento ex art. 445 bis c.p.c.;

invero, la fase per ATP e quella successiva della cd. opposizione (ai sensi del citato art. 445 bis c.p.c., comma 6) fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all’esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento; a tal fine, il Tribunale terrà conto anche, quanto ai limiti tariffari, delle indicazioni di Cass. n. 28977 del 2018 e delle plurime pronunce successive conformi;

al giudice del rinvio è, infine, rimessa la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo. cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Sassari, in persona di altro Giudice, anche per le spese del giudizio di Legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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