Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9925 del 14/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9925 Anno 2015
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA
sul ricorso 22930-2013 proposto da:
IASSOGNA PASQUALINA SSGPQL36S62D230V, D’ONOFRIO
SILVIA DNFSLV74T53A783Z, elettivamente domiciliate in ROMA,
VIA DEL MONTE OPPIO 5, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO PASCUCCI, rappresentate e difese dall’avvocato
LUIGI ROTONDI, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti contro

RAINONE LUIGIA, MECCHELLA REMIGIO, MECCHELA
GIOVANNI, MECCHELLA ALFONSO, MECCHELLA MARIA
ASSUNTA, MECCHELLA LETIZIO quali eredi di Mecchella Pio,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VALADIER 43, presso lo
studio dell’avvocato GIOVANNI ROMANO, rappresentati e difesi

Data pubblicazione: 14/05/2015

dall’avvocato ANGELO CUTILLO, giusta procura speciale a margine
del controricorso;
e

– controricorrenti avverso la sentenza n. 2592/2012 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/03/2015 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BIANCHINI;
per le ricorrenti non é presente l’Avvocato Luigi Rotondi che ha
comunque mandato richiesta di rinvio della discussione;
udito per i controricorrenti l’Avvocato Angelo Cutillo che ha chiesto il
rigetto del ricorso;
dato atto del deposito di relazione ex art. 380 bis cpc del seguente
tenore:
“1 — I germani Alfonso, Pio, Remigio Mecchella, citarono innanzi al
Tribunale di Benevento Pasqualina Iassogna e Silvia D’Onofrio,
proprietarie di un terreno confinante con il proprio in agro di
Solopaca, contrada Sala, chiedendo la determinazione dei confini e la
condanna delle convenute al rilascio della porzione di terreno che, in
ragione del corretto posizionamento della linea confinaria, sarebbe
risultata illecitamente accorpata a quella delle vicine; le convenute, nel
costituirsi, negarono che il confine dovesse porsi ove preteso dagli
attori, osservando in ogni caso che lo stesso, in tale consistenza,
sarebbe stato da esse posseduto sin da epoca remota. La domanda dei
Mecchella venne accolta-facendo riferimento il giudice di primo grado
agli accertamenti commissionati ad un consulente tecnico ed alle
risultanze delle prove testimoniali- con conseguente ordine di rilascio:
2 — Le lassogna/D’onofrio impugnarono detta decisione, nella
resistenza di Alfonso e Remiglio Mecchella nonché degli eredi di Pio
Ric. 2013 n. 22930 sez. M2 – ucl. 05-03-2015
-2-

NAPOLI del 4.7.2012, depositata il 12/07/2012;

Mecchella — Luigia Rainone; Giovanni, Maria Assunta; Letizio
Mecchella – ; la Corte di Appello di Napoli confermò la gravata
sentenza con pronuncia depositata il 12 luglio 2012, con la quale:
giudicò esatta la qualificazione dell’azione in termini di regolamento di
confini, disconoscendone la natura di revindica; ribadì la non

assunse nuovamente a metro di giudizio le conclusioni della
consulenza tecnica, per la pluralità degli elementi indiziati ai quali
l’ausiliare aveva fatto riferimento — in merito al posizionamento della
linea confinaria in modo conforme alle indicazioni del vigente catastoe, nel contempo, reputò di non poter trarre univoci argomenti di
convincimento (anche in ordine alla proposta eccezione di usucapione)
dalle pur disposte prove per testi; giudicò infine generica ed infondata
la doglianza in merito alla quantificazione della condanna al pagamento
delle spese di lite.

3 — Le Tassogna/D’Onofrio hanno proposto ricorso per la cassazione
di tale decisione, sulla base di tre motivi di annullamento; hanno
risposto con controricorso Alfonso; Remigio; Giovanni; Maria
Assunta; Letizio Mecchella, nonchè Luigia Rainone.

OSSERVA IN DIRITTO
I — Con il primo motivo si assume che la Corte napoletana avrebbe
“disatteso l’art. 360 n. 3 e 5 €c. correlato agli arti. 3-24-111 della Carta
Costitqionale, nonché arit. 948-950- 1158-1159-1159 b” cod. civ. ”

mal

interpretando le emergenze di causa — con particolar riferimento alla
distruzione della c.d. muracena ( muretto a secco, secondo il locale
dialetto) posta a confine dei fondi; facendo affidamento su mappe
catastali errate ; non considerando il valore indiziario da attribuire alla
diversità di colture tra i due fondi, indizio della risalenza nel tempo del
posizionarnento della linea confinaria ; non percependo che la
Pic. 2013 n, 22930 sez. M2 – ud. 05-03-2015
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utilizzabilità, ai fini definitori, dei rispettivi titoli di provenienza;

contestazione riguardava i titoli ( rectius: la portata dei titoli) e non già il
posizionamento del confine ; erroneamente conferendo un incarico al

cru di sostanziale verifica degli assunti degli allora attori.
II — Con il secondo motivo si fanno valere le identiche violazioni a
sostegno di una lacunosa e “soggettiva” valutazione delle prove

III — Con il terzo motivo si denunzia che il giudice del gravame
avrebbe “disatteso l’art. 360 n. 3 e 5 0c. correlato agli artt. 3-24-111 della
Carta Costi tnionale, nonché arti. 91,92,112,116 0c” allorchè la Corte
distrettuale non avrebbe acceduto alla richiesta — formulata in motivo
di appello- di riduzione della condanna al pagamento delle spese di
causa, ritenute eccessive, liquidando altresì “somme aggiuntive” non
giustificate da alcun tariffario.
— E’ convincimento del relatore che i motivi sopraesposti
presentino ineludibili elementi di inammissibilità
IV.a — E’ innanzi tutto inammissibile il dedotto vizio di motivazione —
nella formulazione dell’art. 360, I comma, n.5,cpc vigente prima della
novella portata dal d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni nella
legge 134/2012- in quanto le parti ricorrenti non spiegano se la
censura riguardi una motivazione del tutto omessa , o una in cui non
sia ricostruibile il procedimento logico seguito dal giudice del merito o,
infine, una in cui vi sia insanabile contrasto tra le premesse e le
conclusioni dell’argomentare giudiziale.
IV.b- E’ inammissibile il richiamo alle norme della Carta
Costituzionale quale parametro precettivo posto a base del vizio
indicato nell’art. 360, I comma n.3 cpc; al postutto parti ricorrenti non
esplicitano in qual modo sarebbe stato vulnerato , dalla decisione della
Corte di Appello, il principio di uguaglianza; quello di difesa nel
giudizio; quello conducente all’aspirazione ad un giusto processo.
Ric. 2013 n. 22930 sez. M2 – ud. 05-03-2015
-4-

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testimoniali e documentali.

IV.c — E’ inammissibile assumere che la Corte distrettuale avrebbe
“disatteso” norme sostanziali se poi non si specifica in quale dei due
profili predicati dall’art. 360, I comma , n.3 cpc tale menda
argomentativa possa collocarsi, se cioè si fosse inteso far valere una
violazione, da parte del giudice di merito, dei confini applicativi delle

richiamate norme — art. 1159 bù cod. civ.- sulla cui portata non appare
essersi discusso in sede di merito- o non piuttosto una erronea
riconduzione della fattispecie concreta in quella astratta portata dalla
norma di riferimento (con la integrazione, rispettivamente, del vizio di
violazione o di falsa applicazione di legge)

IV.d — Non è ammissibile la proposta rivisitazione delle emergenze
istruttorie al fine di pervenire ad una più soddisfacente sistemazione
interpretativa della materia del contendere, in quanto in tal modo si
commette alla Corte un compito che non le è proprio, facendole
assumere la funzione di giudice di terzo grado di merito ; oltretutto poi
detta critica si sviluppa in maniera parallela rispetto alle argomentazioni
poste a base della gravata decisione, senza prenderle compiutamente in
esame.

IV.e — E’ inammissibile la censura di eccessività della liquidazione
delle spese sia per la genericità degli assunti sia per la violazione del
principio di specificità del ricorso — manifestantesi, nella fattispecie, nel
canone di autosufficienza dello stesso- laddove non si esplicita quale
limite massimo sarebbe stato violato e quali voci “non tabellate”
sarebbero state esposte.
V — Se verranno condivise le sopraesposte argomentazioni, il ricorso è
idoneo ad esser trattato in camera di consiglio

P.Q.M.
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Ric. 2013 n. 22930 sez. M2 – ud. 05-03-2015
-5-

norme invocate — in disparte la constatazione che sono state

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Il ricorso può esser definito in camera di consiglio, ex artt. 380 bis; 375
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cpc , per esser colà dichiarato manifestamente infondato .”

Osserva
11 Collegio concorda con le conclusioni sopra riportate, contro le quali
le parti ricorrenti non hanno svolto argomentazioni critiche idonee a

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dell’ut.

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incostituzionalità dell’intero procedimento camerale laddove venga
no:minato ‘relatore’ lo’ stéski magistrato – eiténsore – della relùione Scritta
– che,

par di capire, sostanzialmente avrebbe l ‘obbligo di astenersi per

aver conosciuto della causa, avendo redatto la relazione (così parrebbe
da interpretarsi l ‘accenno all ‘art. 51 n.4 cpc in connessione con gli
.„

artt. 3 .- 24 111 Costit): opzione interpretativa già disattesa ‘ da 4uesta

.

417.

Corte in passato ( v. Cass. Sez. VI ord. 24140/2010) – ; dall’altro, a
._, …
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4
ribadire là’ptopa diSSoriaiite valutazione delle emergenze di lite.

);

11 ricorso va dunque rigettato; consegue la condanna delle parti
soccombenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità
secondo la quantificazione indicata in dispositivo; — sussistono i
”:

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presupposti pe r

versamento d’ elPulteriore importo ‘a titolo di

contributo unificato,. pari a quello dovuto per il ricorso stesso, a
i ‘ norma del comrna 1 qual” dell’art. 13, d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.
1;1911.PraMit

.,.„ La Corte
Rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti in solido al pagamento

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,. delle spese she,liquiclaìisomplessiyi: euro :290,00 > A, cuieuro209,00
per esborsi, oltre spese generali ed accessori dovuti per legge, in
favore dei contro ricorrenti; dichiara la sussistenza dei presupposti per

Ric.2013 n. 22930 sez. M2 ud. 05-03-2015
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confutarne la tenuta logica , limitandosi , nella memoria depositata a ‘

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il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso stesso, a

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norma del comma risdello stesso art. 13.
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