Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9925 del 08/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9925 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO

ORDINANZA
sul procedimento per regolamento di competenza di ufficio
nel giudizio vertente tra:
RUSSO Lillo Aldo, non costituito in questa sede;
e
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,

non costituito in questa sede.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio dell’il aprile 2014 dal Presidente relatore Dott.
Stefano Petitti.
Ritenuto

che, con ricorso depositato presso la Corte

d’appello di Palermo, Russo Lillo Aldo proponeva domanda di
equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio
introdotto dinnanzi al TAR Lazio con ricorso depositato nel
1995;

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Data pubblicazione: 08/05/2014

che l’adita Corte d’appello dichiarava la propria incompetenza territoriale, ritenendo che fosse competente la
Corte d’appello di Caltanissetta;
che Russo Lillo Aldo riassumeva quindi la causa dinnan-

dinanza depositata il 24 maggio 2013, proponeva regolamento
di competenza d’ufficio, ritenendosi incompetente a decidere sulla domanda di equa riparazione relativa ad un giudizio amministrativo iniziato dinnanzi al TAR Lazio;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta
relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è
stata comunicata alle parti.
Considerato che

il relatore designato ha formulato la

seguente proposta di decisione, che è stata comunicata alle
parti:
«[(_)] Si ritiene che l’istanza di regolamento debba essere
risolta dichiarando la competenza della Corte d’appello di
Perugia.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato
che “in tema di equa riparazione per violazione del termine
di ragionevole durata del processo, ai fini
dell’individuazione del giudice territorialmente competente
in ordine alla relativa domanda, il criterio di collegamento stabilito dall’art. 11 cod. proc. pen., richiamato

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zi alla Corte d’appello di Caltanissetta la quale, con or-

dall’art. 3, comma primo, della legge 24 marzo 2001, n. 89,
va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il
giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale
ha avuto inizio il giudizio presupposto, anche nel caso in

Corte di cassazione, non ostandovi, sul piano lessicale, il
termine “distretto” adoperato nell’art. 3 cit., il quale
appartiene alla descrizione del criterio di collegamento e
vale a delimitare un ambito territoriale in modo identico,
quale che sia l’ufficio giudiziario dinanzi al quale il
giudizio presupposto è iniziato e l’ordine giudiziario cui
appartiene, in quanto ciò che viene in rilievo non è
l’ambito territoriale di competenza dell’ufficio giudiziario, ma la sua sede” (Cass., S.U., n. 6306 del 2010).
Orbene, posto che il giudizio presupposto è iniziato dinnanzi al TAR Lazio, la competenza a conoscere della domanda
di equa riparazione relativamente a quel giudizio spetta,
ai sensi dell’art. 11 cod. proc. pen., alla Corte d’appello
di Perugia»;
che il Collegio condivide la richiamata proposta di decisione, alla quale, del resto, non sono state rivolte critiche di sorta;
che, dunque, deve dichiararsi la competenza della Corte
d’appello di Perugia, dinnanzi alla quale rimette le parti,
previa riassunzione nei termini di legge;

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cui un segmento dello stesso si sia concluso dinanzi alla

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento, trattandosi di regolamento di competenza
d’ufficio e non avendo le parti svolto attività difensiva.
PER QUESTI MOTIVI

di Perugia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, in
data 11 aprile 2014.

La Corte dichiara la competenza della Corte d’appello

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