Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9924 del 27/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/05/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 27/05/2020), n.9924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 24194-2018 proposto da:

COMUNITA’ MONTANA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, 19,

presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA FERA, rappresentata e difesa

dagli avvocati PAOLO VALENTINO SISTI, FAUSTO TROILO;

– ricorrente –

contro

COMUNE di CARUNCHIO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 61/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’ABRUZZO SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il

29/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

Fatto

RILEVATO

Che:

La Comunità Montana ricorre avverso l’avviso di accertamento per l’IMU 2013 e invoca la esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1. In subordine lamenta difetto di motivazione dell’avviso e di non aver mai ricevuto la notifica della rendita.

Il ricorso della contribuente, proposto nei confronti del Comune di Carunchio è stato respinto in primo grado. La contribuente ha proposto appello e la CTR dell’Abbruzzo con sentenza del 29 gennaio 2018, ha confermato la decisione di primo grado.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la contribuente affidandosi a quattro motivi. Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, il difensore del Comune di Carunchio, costituito nel processo 24181/2018 ha depositato istanza di trattazione congiunta con i procedimenti n. 22989/2915, 22999/2015, 22995/2015, 22984/2015 e 2855/2017.

3.- Ritenuta quindi opportuna la trattazione congiunta dei processi collegati e rilevato che i procedimenti sopra emarginati sono stati già trasmessi alla quinata sezione, il Collegio dispone la trasmissione del presente processo al Presidente della sezione quinta civile.

P.Q.M.

Rinvia il processo a nuovo ruolo disponendone la trasmissione al Presidente della quinta sezione civile per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2020

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