Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9924 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 15/04/2021), n.9924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17100-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MANUELA MASSA,

CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI;

– ricorrente –

contro

D.A., D.G.L., D.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1253/2018 del TRIBUNALE di LOCRI, depositata

il 06/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCHESE

GABRIELLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza n. 1253/18, il Tribunale di Locri ha dichiarato improcedibile il ricorso per revocazione proposto dall’INPS avverso la sentenza n. 780 del 26.9.2017, pronunciata ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 7;

per il Giudice, il ricorso per revocazione del 15.11.2017 era stato notificato il 5.1.2018 e depositato in cancelleria il 29.1.2018, quando era oramai decorso il termine di venti giorni dalla notificazione, stabilito a pena di improcedibilità dall’art. 399 c.p.c.;

avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, con un unico motivo;

è rimasto intimato D.A.;

la proposta del relatore è stata ritualmente notificata, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con un unico motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 – l’INPS deduce violazione di legge e nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 325,327,399 e 400 c.p.c., per avere il Giudice ritenuto operante il disposto dell’art. 399 c.p.c. cit. che prevede, a pena di improcedibilità, il deposito del ricorso per revocazione nel termine di 20 giorni dalla notifica; l’Istituto deduce che la disposizione non si applica alle controversie in materia di lavoro e di previdenza, in base a quanto previsto dall’art. 400 c.p.c. cit., dove ciò che rileva è unicamente il deposito del ricorso in cancelleria entro il termine per la proposizione dell’impugnazione, fissato dagli artt. 325 o 326 c.p.c. (recte art. 327 c.p.c.) e non anche il termine per il deposito dell’atto notificato ex art. 399 c.p.c.;

il ricorso è fondato;

questa Corte Suprema, nel pronunciare in tema di revocazione di sentenze pronunciate nelle controversie in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria, ha ripetutamente statuito (v., ex plurimis, Cass. n. 13063 del 2016; Cass. n. 13834 del 2010) che, pur in assenza di specifica previsione nella L. 11 agosto 1973, n. 533, il rito speciale del lavoro deve trovare applicazione anche al procedimento di revocazione relativo alle suindicate sentenze, poichè devono osservarsi davanti al giudice adito – ai sensi della disciplina generale di tale mezzo di impugnatone – le norme stabilite per il procedimento “davanti a lui”(art. 400 c.p.c.), senza che siano operanti le deroghe dettate dal c.p.c. se incompatibili con il rito speciale: tale è il ricorso, quale mezzo di introduzione del giudizio, in luogo del sistema di citazione a udienza fissa, volto fin dal principio a porre il procedimento sotto il controllo del giudice e primo elemento di una complessa costruzione procedi mentale diretta ad assicurare la concentrazione e immediatezza del giudizio, in relazione alla natura degli interessi tutelati e a presidio della loro specifica rilevanza sociale;

ne consegue che la domanda di revocazione deve reputarsi proposta nel termine di cui all’art. 327 c.p.c. allorquando il ricorso introduttivo del relativo procedimento sia stato – come nel caso di specie ove risulta iscritto il 15.11.2017 – depositato nella cancelleria del giudice adito entro tale termine (id est: nel termine stabilito dall’art. 327 c.p.c., ratione temporis applicabile), anche se la notificazione del ricorso stesso e del decreto di fissazione di udienza avvenga successivamente;

la sentenza impugnata che non si è attenuta all’indicato principio è dunque incorsa nel vizio denunciato e va cassata, con rinvio della causa, per nuovo esame, al Tribunale di Locri, in persona di altro giudice, che provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Locri, in persona di altro Giudice, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA