Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9924 del 14/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9924 Anno 2015
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA
sul ricorso 21484-2013 proposto da:
ALFA SRL 02111610123 – già Favaretto Edilcostruzioni Sri – in
persona del legale rappresentante pro tempore – amministratore unico,
elettivamente domiciliata -in ROMA, VIALE PARIOLI , presso lo
studio dell’avvocato PIO CORTI che la rappresenta e difende ,
congiuntamente e disgiuntamente, all’avvocato ANTONIO
MONACO, giusta mandato a margine della terza pagina del ricorso;

– ricorrente contro
MOLI ENI BRUNA ANNA, MOLTENI NADIA,
PAGLIALONGA GIULIO TOMASINI SILVANO, elettivamente
,

domiciliati in ROMA, VIA DONATELLO 75, presso lo studio
dell’avvocato GIOVANNI DE ROSIS MORGIA, rappresentati e

A-55

Data pubblicazione: 14/05/2015

difesi dall’avvocato GIUSEPPE CARIGNOLA, giusta delega a
margine del controricorso;

controricorrenti nonchè contro

– intimati avverso la sentenza n. 683/2013 della CORTE D’APPELLO di
MILANO del 22.1.2013, depositata l’11/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/03/2015 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BIANCHINI;
udito per la ricorrente l’Avvocato Antonio Monaco che ha chiesto la
cassazione del ricorso o il rinvio dello stesso alla pubblica udienza;
dato atto del deposito di relazione ex art. 380 bù cpc del seguente
tenore;
“1 — Giulio Paglialonga; Bruna Anna Molteni; Silvano Tomasini e
Nadia Molteni citrono, con atto notificato il 18 aprile 2005, Giuseppe
Buzzi Baiutti e Marisa Buzzi in Pulver innanzi al Tribunale di Varese
per sentir dichiarare acquistata, in virtù di usucapione, la proprietà di
un appezzamento di terreno di 2540 mq.sito nel comune di Vedano
Olona, intestato ad Arturo Buzzi, di cui i convenuti erano eredi,
coltivato dai genitori degli esponenti sin dal 1965 e successivamente
dagli esponenti, sia direttamente sia per il tramite di concessione a terzi
che pagavano regolare canone.

2

I Buzzi si costituirono lamentando da un lato l’attuale carenza di

un qualunque titolo che potesse legittimare la loro evocazione in
giudizio, avendo venduto, nel mese di aprile 2005, il terreno alla srl.
Favaretto Costruzioni, dall’altro contestando i presupposti della
domanda; chiamata in causa la predetta società, la stessa si costituì
Ric. 2013 n. 21484 sez. M2 – ud. 05-03-2015
-2-

f

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BUZZI BAIUTTI GIUSEPPE, BUZZI MARIA in Pulver;

sostenendo la carenza dei presupposti di fatto del dirsi accertato
l’acquisto per usucapione; svolse altresì domanda di garanzia per
evizione nei confronti dei Buzzi.

3 — Le contrapposte domande vennero respinte con sentenza n.
1142/2010; le originarie parti attrici proposero impugnazione che

683/2013, depositata 1’11 febbraio 2013, all’esito di una diversa
valutazione del materiale probatorio, dichiarando l’acquisto per
usucapione del predio e condannando i Buzzi al pagamento, in favore
della AL.FA.srl — in cui si era trasformata nel frattempo l’originaria
società convenuta- al pagamento di euro 154.762,79 per evizione.

4 – Il giudice dell’impugnazione ritenne — per quanto ancora conserva
interesse in sede di legittimità- : a — che dall’interrogatorio formale di
Nadia Molteni e dalle deposizioni acquisite in atti non fosse risultato
accertato che il rapporto tra i genitori degli attori — Anselmo Molteni e
la consorte- ed il fondo fosse iniziato a seguito di una concessione ( da
ricondursi al comodato gratuito) da parte di Arturo Buzzi, genitore dei
chiamati in causa, emigrato in Svizzera nel 1936: tale non concludenza
delle risposte all’interpello ed ai capitoli di prova orale sarebbe derivata
dal fatto che nessuno avrebbe riferito per conoscenza diretta dei fatti
di causa, anche in ragione della risalenza nel tempo — 1936dell’accordo concessorio ; da ciò sarebbe derivato che dell’esistenza
del comodato — e quindi dell’insorgenza e permanenza , in capo agli
originari attori, di un mero animus detinendi – avrebbe parlato solo Nadia
Molteni, oltretutto de relato , con dichiarazione da valutarsi non
attendibile, per non esser la predetta ancora nata al momento del
negozio ; b – che, mancando la prova di un titolo , sarebbe rimasta
assorbita la problematica dell’interversione della detenzione nel
possesso; c — che la prova del coTus possessionis sarebbe stata fornita
Ric. 2013 n. 21484 sez. M2 – ud. 05-03-2015
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venne accolta dalla Corte di Appello di Milano con sentenza n.

dall’attività di coltivazione — dapprima in proprio poi mediante
concessione onerosa a terzi- dell’appezzamento di terreno; d — che la
dimostrazione dell’ animus rem sibi babendi sarebbe stata raggiunta per
l’esercizio di fatto dei poteri dominicali, a nulla in contrario valendo la
proposta di acquisto del bene dagli eredi del Buzzi fatta dal

del contenzioso.

4 — Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società
AL.FA. , sulla base di due motivi di annullamento; hanno resistito le
originarie parti attrici con controricorso; i Buzzi non hanno svolto
difese.

OSSERVA IN DIRITTO
I — Con il primo motivo viene dedotta la violazione e/o la falsa
applicazione degli artt. 115 e 116 cpc nonché dell’art. 1803 cod. civ.,
conducente ad un’errata valutazione delle emergenze istruttorie; è
altresì denunziato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio:
sostiene in proposito la società ricorrente che la Corte territoriale
sarebbe incorsa in un’erronea lettura dei documenti di causa, atteso che
da essi sarebbe emerso che il defunto Arturo Buzzi sarebbe divenuto
proprietario del predio solo nel 1963 e non già nel 1936 , con la
conseguenza che il preteso comodato sarebbe avvenuto in epoca
successiva, allorchè la parte Nadia Molteni — nata nel 1938- era
addirittura maggiorenne, con la conseguente affidabilità delle sue
risposte in sede di interpello e della necessaria sua conoscenza diretta
della concessione in uso al padre; nega altresì la ricorrente che le
risposte della predetta Molteni fossero state smentite dalle altre parti
consorti in lite, che si sarebbero limitate ad affamare di non conoscere
per scienza diretta dell’esistenza dell’accordo tra Arturo Buzzi e
Anselmo Molteni; rimarca altresì che la teste joie Adamoli — la cui
Ric. 2013 n. 21484 sez. M2 – ud. 05-03-2015
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Paglialonga, in quanto fatta solo al fine di evitare un esito giudiziario

deposizione — de relato — circa la concessione in comodato “dal
proprietario svizzero” era stata svalutata per la risalenza nel tempo del
preteso accordo, erroneamente collocato nel 1936- avrebbe potuto
avere una diversa considerazione in virtù del diverso inquadramento
temporale di detto negozio, a nulla rilevando che esso fosse intercorso

— Con il secondo motivo viene denunziata la violazione e/o la falsa
applicazione dell’art. 1158 cod. civ. e, nuovamente, degli artt. 115 e 116
cpc, conducente alla erronea valutazione delle risultanze probatorie sia
documentali che testimoniali, laddove la Corte territoriale: a – avrebbe
ritenuto sussistente il copus possessionis dall’uso del terreno per necessità
agricole, non considerando invece che dal certificato di destinazione
urbanistica del Comune di Vedano Olona, sarebbe emersa la
destinazione anche edificatoria del terreno; b –

avrebbe giudicato

esistente l’ animus ren2 sibi ha bendi , pur in assenza di specifiche
emergenze istruttorie che specificassero il tipo di attività agricola svolta
sul fondo e la sua collocazione temporale.

III — E’ convincimento del relatore che entrambi i motivi presentino
profili di inammissibilità.

III.a — Quanto alla violazione o alla falsa applicazione delle norme
sostanziali , viene omesso nel ricorso ogni riferimento all’ error in
judicando in cui sarebbe incorso in giudice del gravame nel delineare i
confini applicativi delle norme invocate , limitandosi la parte ricorrente
a ritenere provato un rapporto di comodato gratuito ( da cui il
riferimento all’art. 1803 cod. civ. ) e non integrati gli elementi
dell’usucapione ( da cui il richiamo all’art. 1158 cod. civ.): dunque
incidendo esclusivamente sulla valenza dimostrativa degli elementi di
prova esaminati dal primo giudice

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tra il Buzzi e Anselmo Molteni o piuttosto la moglie di costui.

III.a.1 – Quanto poi alla violazione degli artt. 115 e 116 cpc, appare
evidente che la società ricorrente non si duole che la Corte milanese
non abbia giudicato secondo il materiale probatorio fornito dalle parti
bensì che abbia operato in un senso che la parte ritiene non
condivisibile, sussistendo una divergente possibilità ermeneutica che fa

sarebbe stato il preteso comodato. Sul punto appare sfuggire al potere
delibativo di legittimità, al cui esercizio la ricorrente pur sollecita la
Corte , la valutazione di tale errore ( di natura apparentemente
revocatoria), non senza omettere di rilevare che, ai fini della
qualificazione del corpus, non vi sarebbe stata alcuna incompatibilità
logica a che il non proprietario potesse, legittimamente o meno,
trasferire nel godimento di fatto di un terzo — il defunto Molteni- un
bene di cui, in ipotesi, non avesse (ancora) la piena disponibilità
giuridica; al postutto sta la constatazione che lo scrutinio di questa
circostanza — e di tutte le altre che sono state messe in evidenza nei
motivi- rientra comunque nella delibazione di fatto riservata al giudice
di merito che è stata sorretta da idonea motivazione.

III.a.2 — Quanto infine al vizio di motivazione, va innanzi tutto messo
in evidenza che trova applicazione la disciplina portata dall’art. 360, I
comma, n.5 cpc come novellato ad opera del di. 83/2012, convertito
con modificazioni nella legge 134/2012, atteso che la sentenza della
Corte di Appello è stata pubblicata 1’11 febbraio 2013, dunque in data
successiva all’il settembre 2012, primo giorno successivo alla scadenza
del trentesimo giorno dall’entrata in vigore della suddetta legge di
conversione; secondo recente indirizzo interpretativo espresso dalla
sentenza n. 8053/2014 delle Sezioni Unite della Cassazione, “La
riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,
disposta dall’art. 54 del di. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7
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risalire essenzialmente alla erronea valutazione del momento in cui vi

agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni
ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al
“minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale
che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in

risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto
con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella
“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella
“motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni
inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente
incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di
“sufficienza” della motivazione.” Dall’esame del ricorso emerge invece
che in tutti i motivi – anche nel secondo, pur se non viene
esplicitamente richiamato nella sua epigrafe- il vizio di motivazione è
diretto esclusivamente a sindacare l’utilizzo del materiale probatorio da
parte del giudice del gravame.
V — Se verranno condivise le sopraesposte argomentazioni, il ricorso è
idoneo ad esser trattato in camera di consiglio

P.Q.M.
Il ricorso può esser definito in camera di consiglio, ex artt. 380 bis; 375
n.5 cpc , per esser colà dichiarato manifestamente infondato .”

Osserva
Il Collegio concorda con le conclusioni sopra riportate, contro le quali
parte ricorrente non ha svolto argomentazioni critiche idonee a
confutare la tenuta logica delle considerazioni esposte in relazione,
limitandosi le parti ricorrenti, nella memoria depositata a’ sensi dell’art.
380 l’is , II comma, cpc ed in sede di discussione camerale, a ribadire la

Ric. 2013 n. 21484 sez. M2 – ud. 05-03-2015
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quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio

centralità argomentativa dell’errore ( derivante da erronea percezione
del dato processuale ) sull’anno in cui, secondo il loro assunto,
sarebbe stato concluso il comodato, assumendo che , avendo Arturo
Buzzi acquistato il predio nel 1965, il comodato stesso non avrebbe
potuto che esser stipulato in epoca successiva : tale linea difensiva non

perchè fondata su un dato eminentemente congetturale.
Ne discende altresì la inconferenza delle osservazioni — contenute
nella memoria- ad illustrazione dalla impossibilità fisica che Giuseppe
Buzzi , nato nel 1931, e Maria Buzzi in Pulver, nata nel 1940, avessero
potuto iniziare il possesso utile ad usucapionem sin dal 1936 , atteso che
tale affermazione non si rinviene nella gravata decisione ed è frutto di
una discendenza logica da circostanze di fatto non delibabili in questa
sede.
Il ricorso va dunque rigettato; consegue la condanna della società
soccombente al paganiento . delle spese del giudizio di legittimità
secondo la quantificazione indicata in dispositivo; sussistono altresì i
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
ricorso stesso, a. norma del comma 1 9″‘” dell’art. 13, d.P.R. n.
115/2002.

P.Q.M.
La Cotte
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle
spese che liquida in complessivi euro 2.200,00 di cui curo 200,00 per
esborsi, nonchè spese generali ed accessori dovuti per legge, in favore
dei controricorrenti; a’ sensi dell’art. 13, comma I qua!” , del d.P.R. n.
115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte della medesima ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
Ric. 2013 n. 21484 sez. M2 – ud. 05-03-2015
-8-

può però esser delibata alla luce dei vizi illustrati nel primo motivo,

contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso stesso, a
norma del comma I bis dello stesso art. 13.
Così deciso il 5 marzo 2015 in Roma, nella camera di consiglio della

sez VI-2 della Suprema Corte di Cassazione

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