Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9924 del 05/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/05/2011, (ud. 19/11/2010, dep. 05/05/2011), n.9924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.A.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA ANGELO EMO 106, presso lo studio dell’avvocato

CHIAPPARELLI FRANCO, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati RADAELLI ALBERTO, POZZOLI GOFFREDO, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell’avvocato BELLI BRUNO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI

OGLIALORO, giusta procura a margine della seconda pagina del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2689/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

30.9.09, depositata il 20/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito per la ricorrente l’Avvocato Franco Chiapparelli che si riporta

ai motivi del ricorso;

udito per la controricorrente l’Avvocato Giuseppe M.F. Rapisarda (per

delega avv. Bruno Belli) che si riporta ai motivi del controricorso;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FUCCI

Costantino che si riporta alla relazione scritta.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

Avverso la decisione indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione R.A.M..

Ha esistito l’intimata.

Nominato, ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ., il consigliere relatore ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ. ritenendo che il ricorso fosse da dichiarare inammissibile.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

I Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. si legge quanto segue : “1. R.A.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano notificata il 16 novembre 2009. Ha resistito l’intimata.

2. Il ricorso va trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., dovendo essere dichiarato inammissibile.

Infatti, il ricorso è stato notificato all’avv. Gianni Oglialoro, difensore della C. nel giudizio di gravame, in cancelleria, evidentemente ai sensi al R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82 che però trova applicazione nel caso in cui il procuratore eserciti il proprio ministero nella circoscrizione del tribunale diverso da quello al quale è assegnato, essendo in tal caso il medesimo tenuto ad eleggere domicilio nel luogo, ricompreso in detta circoscrizione:

tale prescrizione non opera quando, come nella specie, l’avvocato svolge l’attività nell’ambito della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato. Pertanto, il procuratore esercente il proprio ministero nella circoscrizione del tribunale al quale è assegnato non è tenuto ad eleggere domicilio nel luogo, ricompreso in detta circoscrizione, dove ha sede l’ufficio giudiziario innanzi al quale si svolge il processo: nei riguardi del procuratore esercente nella propria circoscrizione che non abbia eletto domicilio nel predetto luogo, le notificazioni non possono essere eseguite presso la cancelleria del giudice adito, ma vanno effettuate nel luogo, risultante dall’albo dell’Ordine professionale, in cui il procuratore ufficialmente risiede in ragione del suo ufficio a norma del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 10 e art. 17, comma 1, n. 7, convertito nella L. 22 gennaio 1934, n. 36 (Cass. 14360/2009;

6692/2002). Qualora poi il difensore iscritto all’albo della circoscrizione del giudice adito il quale abbia indicato il domicilio in un comune al di fuori di detta circoscrizione (ma nel medesimo distretto), la notificazione è valida sia che venga eseguita nel domicilio indicato nel comune fuori della circoscrizione dell’albo cui è iscritto, poichè in tal caso la parte interessata adempie in maniera ancor più diligente agli obblighi che le incombono ai fini della ritualità della notifica stessa (che in siffatta forma vale ancor più al raggiungimento dello scopo dell’atto), sia che venga eseguita nel domicilio che la legge gli assegna nella circoscrizione del giudice adito, poichè la diversa indicazione del domicilio in comune di altra circoscrizione non comporta ipotesi di revoca ovvero di inoperatività del domicilio “ex lege” che autorizzi, perciò, la notificazione in cancelleria (Cass. 14254/2004).

Pertanto, nell’ipotesi considerata è da ritenersi inesistente, perchè priva di riferimento con il destinatario, la notificazione effettuata in cancelleria con la conseguenza che l’efficacia ex nunc della costituzione – avvenuta con il deposito del controricorso quando era ormai già decorso il termine breve – non ha impedito il passaggio in giudicato della decisione.

Nella specie, dalla documentazione prodotta dalla resistente è risultato che l’avv. Gianni Oglialoro è iscritto all’albo degli avvocati di (OMISSIS) e ha come residenza quella di (OMISSIS), per cui l’esercizio del ministero di difensore è avvenuto presso il Tribunale al quale era stato assegnato: ne consegue che la notificazione del ricorso sarebbe dovuta avvenire presso il domicilio risultante dall’albo, o, presso quello – (OMISSIS) – fuori circoscrizione ma nell’ambito della Corte di appello di Milano.

P.Q.M. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile”.

Vanno condivise le argomentazioni e le conclusioni di cui alla richiamata relazione, non potendo ritenersi meritevoli di accoglimento i rilievi formulati dalla ricorrente con la memoria illustrativa: qui occorre soltanto sottolinearsi che i precedenti di legittimità richiamati dalla ricorrente fanno pur sempre riferimento all’ipotesi prevista dal R.D. n. 37 del 1934, art. 82 ipotesi -che non ricorre nella specie – di esercizio del ministero di difensore in circoscrizione di tribunale diversa da quella cui è assegnato: la circostanza che l’avv. Oglialoro svolgesse in concreto e di fatto il proprio ufficio in (OMISSIS), cioè fuori del circondario del tribunale di Milano, è irrilevante, posto che quel che rileva – secondo la norma citata ai fini della domiciliazione in cancelleria del difensore – è la circoscrizione del tribunale presso il quale si svolge il giudizio in cui il difensore presta l’attività; pertanto, l’avv. Oglialoro non era tenuto ad eleggere domicilio nell’ambito della circoscrizione del tribunale di Milano, al quale era assegnato, nè dall’avere eletto domicilio in (OMISSIS) potevano derivare le conseguenze pretese dalla ricorrente che avrebbe dovuto verificare l’iscrizione all’albo al quale era iscritto il difensore e il domicilio da esso risultante.

Infine, la notificazione effettuata in cancelleria al di fuori della ipotesi in cui è prevista è inesistente, perchè effettuata in luogo che non ha alcun collegamento con il destinatario, per cui – come del resto già chiarito nella relazione – la costituzione dell’intimata non poteva avere efficacia sanante perchè il controricorso è stato depositato quando era ormai decorso il termine per impugnare (Cass. 8377/2009;10358/2005; 620/1996). Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011

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