Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9923 del 26/04/2010

Cassazione civile sez. III, 26/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 26/04/2010), n.9923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7483-2006 proposto da:

L.L., (OMISSIS), P.S.,

(OMISSIS), P.E., (OMISSIS), tutti

quali eredi di P.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA TRENTO 26, presso lo studio dell’avvocato DE NARDO

GIULIA, rappresentati e difesi dall’avvocato BALDUCCI OTTAVIO ANTONIO

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

DICIESSE PETROLEUM SRL, (OMISSIS) D & D SNC, (OMISSIS);

– intimati –

sui ricorso 11402-2006 proposto da:

D s. D SAS, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante p.t.

sig.ra D.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SS COSMA E DAMIAMO 46, presso lo studio dell’avvocato DURANTE

GIORGIO, rappresentata e difesa dall’avvocato MELOGLI GABRIELE giusta

delega in calce al controricorso con ricorso incidentale;

– ricorrente –

e contro

L.L., P.S., P.E., DICIESSE

PETROLEUM SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 462/2005 del TRIBUNALE di ISERNIA, emessa il

8/10/2005, depositata il 11/10/2005; R.G.N. 594/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato Ottavio Antonio BALDUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e il rigetto del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.G. ha convenuto davanti al Giudice di pace di Isernia la s.n.c. D & D – comodataria di una stazione di distribuzione di carburante – e la comodante s.r.l. Diciesse Petroleum, chiedendo il risarcimento dei danni subiti il 30.7.1998 a causa di un tondino sporgente dal suolo della stazione di rifornimento, che ha colpito di taglio il pianale del furgone di sua proprietà. L’attore ha quantificato i danni in L. 2.550.000.

D & D ha resistito alla domanda, mentre Diciesse è rimasta contumace.

Con sentenza n. 86, depositata il 19 marzo 2002, il GdP premesso che la causa doveva essere decisa secondo equità, poichè il danno da liquidare non superava Euro 1.100.000 – ha respinto la domanda attrice.

Con atto notificato il 25.6.2002 il P. ha proposto appello e, non essendosi costituita alcuna delle parti convenute, il Tribunale di Isernia ha rilevato la nullità dell’atto di citazione in appello, per inosservanza del termine di comparizione, e ne ha disposto la rinnovazione.

Notificato l’atto in rinnovazione, si è costituita la sola Diciesse Petroleum, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

Con sentenza 8 ottobre – 7 novembre 2005 n. 462 il Tribunale di Isernia ha dichiarato inammissibile l’appello, perchè emesso contro sentenza del GdP pronunciata secondo equità.

L.L., S. ed P.E., nella qualità di eredi di P.G., deceduto nelle more del processo, propongono ricorso per cassazione.

Resiste la s.n.c. D & D con controricorso, proponendo due motivi di ricorso incidentale.

I ricorrenti hanno replicato al ricorso incidentale con memoria difensiva.

Diciesse non ha depositato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi.

2.- Con l’unico motivo i ricorrenti principali denunciano violazione dell’art. 10 c.p.c., art. 113 c.p.c., comma 2, e art. 339 cod. proc. civ., assumendo che il valore della causa deve essere determinato con riferimento alla domanda giudiziale; che essi hanno proposto domanda di risarcimento dei danni per l’importo di L. 2.550.000, importo che eccede quello per cui il GdP decide secondo equità; che a tale valore il giudice di appello si sarebbe dovuto uniformare, nel decidere se la sentenza del GdP fosse o meno appellabile, restando irrilevante sia l’opinione in materia del GdP, sia il fatto che nel corso dell’istruttoria fosse stato accertato che il danno era quantificabile in misura inferiore a L. 1.100.000.

Assumono che la giurisprudenza citata dal giudice di appello a supporto della sua decisione (Cass. n. 3348/2005, n. 9251/2004 ed altre), è contraddetta dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 11701/2005 e da numerose altre.

Erroneamente, quindi, il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’appello.

3.- Il motivo non è fondato.

La giurisprudenza richiamata dai ricorrenti concerne l’individuazione della competenza per valore del giudice adito, competenza che indubbiamente deve essere determinata sulla base della domanda introduttiva del giudizio (art. 10 cod. proc. civ.).

Nella specie si trattava però di individuare non la competenza del GdP, sulla quale non vi è discussione, ma il mezzo di impugnazione esperibile contro la sentenza, considerato che la soluzione varia in relazione al contenuto (secondo diritto o secondo equità) della sentenza medesima.

A tal proposito, se è pur vero che normalmente anche il mezzo di impugnazione deve essere individuato con riferimento al valore (od al contenuto della domanda, ove si tratti di rapporti contrattuali di massa), il principio trova eccezione nei casi in cui il Giudice di pace si sia espressamente pronunciato sul punto, dichiarando (a torto o a ragione) di dover decidere secondo equità, come è avvenuto nel caso di specie.

In questi casi opera il principio della cd. apparenza, per cui il mezzo di impugnazione va individuato con riguardo alla qualificazione assegnata al provvedimento impugnato dal giudice che lo ha emesso, anche a prescindere dall’esattezza di una tale qualificazione (cfr.

Cass. civ. S.U. 16 giugno 2006 n. 13917; Cass. civ. S.U. 1 febbraio 2008 n. 2434; conf. Cass. civ. 24 aprile 2007 n. 9867; 8 gennaio 2008 n. 137; 18 giugno 2008 n. 16504, Cass. civ. Sez. 3, 17 dicembre 2009 n. 26518, fra le altre): esattezza sulla quale spetterà di pronunciare al giudice dell’impugnazione formalmente individuato in base al criterio di cui sopra.

Nella specie, a fronte dell’espressa dichiarazione del GdP di assumere la sua decisione secondo equità, l’appello era inammissibile, unico mezzo di impugnazione esperibile essendo il ricorso per cassazione (entro i limiti previsti dalla legge).

4.- I due motivi del ricorso incidentale, che denunciano violazioni di legge, nella parte in cui è stata disposta la rinnovazione dell’atto di appello, e nullità della notificazione dell’atto rinnovato, risultano assorbiti.

5.- Il ricorso deve essere rigettato.

6.- Considerata la natura e l’esito della controversia, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte di cassazione riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2010

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